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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30415/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la questione decisa dalla Corte di assise di appello con il provvedimento, qui contestato, del 15 novembre 2023 — con il quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, letto in udienza, della sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2018, mediante indicazione della pena irrigatagli in trenta (anziché dieci) anni di reclusione — è già stata affrontata e risolta da questa Corte che, con ordinanza del 28 settembre 2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la precedente ordinanza del 10 maggio 202.3, alla quale qui impugnata ha dato concreta attuazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la questione decisa dalla Corte di assise di appello con il provvedimento, qui contestato, del 15 novembre 2023 — con il quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, letto in udienza, della sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2018, mediante indicazione della pena irrigatagli in trenta (anziché dieci) anni di reclusione — è già stata affrontata e risolta da questa Corte che, con ordinanza del 28 settembre 2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la precedente ordinanza del 10 maggio 202.3, alla quale qui impugnata ha dato concreta attuazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 30415/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris