CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14561/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/03/2022 dalla Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sassari, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata dall'uso di un coltello ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena inflitta nella misura di mesi due di reclusione, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di una motivazione afferente ad altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]). 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato ritenendo erroneamente che, dal compendio istruttorio, fosse emerso che il Garau aveva fatto accesso all'interno del luogo di lavoro della vittima per ben due volte, là dove, invece, era emerso che lo stesso, inseguito dalla vittima, usciva dall'edificio dandosi a precipitosa fuga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso - che involge l'inserimento nel corpo della motivazione del periodo «Ritiene la Corte che, in base alle risultanze processuali, non è possibile pervenire alla pronunzia di una sentenza assolutoria, non essendo emersi dagli atti elementi d'evidenza tale da cui desumere l'innocenza del [OSCURATO:PERSONA] e dichiararla ai sensi dell'art. 129, 2° co C.P.P.», non afferente alla vicenda sottoposta al vaglio della corte territoriale -, dalla integrale lettura delle argomentazioni sottese alla decisione in verifica, si coglie, per un verso, la logica, completa e chiara valutazione dell'intero compendio probatorio a carico dell'imputato e, per altro verso, l'assoluta irrilevanza dell'erroneo inserimento della frase sul contenuto sostanziale del provvedimento in verifica, inidoneo, pertanto, a implicare una diversa valutazione del giudice. Neanche la difesa ha spiegato in che termini la frase inserita abbia inciso sulla decisione al punto da comportare una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione della decisione già assunta, limitandosi a sottolineare l'errore. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa articola censure che si risolvono nel mero richiamo alla deposizione del teste Cescon, senza né sviluppare un'adeguata critica al percorso motivazionale della sentenza di secondo grado, né sottolineare in che termini l'asserito travisamento del quadro probatorio avrebbe influito sulla decisione.I giudici di appello, a riscontro del racconto reso dal Casu, dalla moglie e dalla figlia della coppia in merito alla minaccia perpetrata dal Garau con l'uso di un coltello, hanno sottolineato che proprio dalla deposizione del teste Cascon, soggetto terzo, era risultato che il Casu, reagendo all'aggressione, inseguiva il Garau rivolgendosi la frase «Come cazzo ti permetti di minacciarmi con il coltello». La questione giuridica sollevata, dunque, è manifestamente infondata perchè sviluppa una censura non proponibile in sede di legittimità, sulla quale la sentenza di appello si è già pronunciata, attinente a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica. 4. Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Va rigettata la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che, con le formulate conclusioni, non ha contrastato in alcun modo l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, limitandosi a richiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza fornire un contribuito alla decisione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deile Ammende. Nulla per le