CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è versato interamente in fatto ed è comunque manifestamente infondato. La circostanza che l'imputato fosse a conoscenza del divieto di reingresso nel territolo nazionale, esplicitato nel provvedimento di espulsione, redatto in lingua italiana e inglese, è stata desunta da una congerie di elementi: non solo le dichiarazioni dell'imputato che ha ammesso, sia in sede di convalida dell'arresto sia in sede di identificazione al momento dell'espulsione, di parlare la lingua italiana e di essere risonato in Italia per ricongiungersi con la fidanzata ma anche la lunga permanenza nel territorio nazionale (protrattasi per ben quattordici anni), il possesso di documenti redatti in lingua italiana ed il conseguimento della licenza media in istituto scolastico italiano. La difesa ricorrente prospetta una lettura alternativa del materiale probatorio da sovrapporre a quella non manifestamente illogica dei giudici del merito. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno