Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 45044/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lala sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLOrS—EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza in data 10/03/2020 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -, che ha riformato la sentenza in data 01/07/2020 del Tribunale di Taranto, riducendo la pena inflitta per il delitto di detenzione illegale di armi e detenzione di armi.

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, al riconoscimento della recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen., alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. 2.

2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorsoda parte di entrambi i ricorrenti.

3. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.

La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno e tenendo conto della sopravvenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I ri D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lala sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLOrS—EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza in data 10/03/2020 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -, che ha riformato la sentenza in data 01/07/2020 del Tribunale di Taranto, riducendo la pena inflitta per il delitto di detenzione illegale di armi e detenzione di armi. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, al riconoscimento della recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen., alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. 2. 2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorsoda parte di entrambi i ricorrenti. 3. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno e tenendo conto della sopravvenuta rinuncia. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I ri D
Sentenza Cassazione n. 45044/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris