CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 13987/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9803-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], con sentenza – ordinanza n. 85/20 22 depositata il 11/04/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 09803 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E RICERCA; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di accogliere l’istanza di regolamento di giurisdizione d’ufficio proposta dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario negli indicati limiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 587 del 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, ha declinatola giurisdizione su tutte le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA], docente del MIUR, per il conseguimento della dispensa dal servizio, ex art. 7, comma 9, del d.P.R. n. 171 del 2011, con i relativi emolumenti e versamenti contributivi, oltre danni, nonché per l'annullamento dell'indebita percezione di somme pretese in restituzione dall'amministrazione. 2. Ha ritenuto il giudice vibonese fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS, radicandosi la giurisdizione contabile anche sulle controversie funzionali all'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico del dipendente pubblico. 3. Riassunta la causa innanzi alla Corte dei conti, questa, previa separazione dei giudizi, con sentenza ha ritenuto la propria giurisdizione relativamente all'accertamento del diritto alla dispensa (domanda peraltro rigettata) e , con l’ ordinanza in epigrafe indicata, ha declinatola giurisdizione sulle altre domande svolte dalla docente, in particolare su lle somme richieste in restituzione Ric. 2022 n. 09803 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - dall'amministrazione, trattandosi di importi di natura stipendiale, e non pensionistica, afferenti al rapporto di lavoro al tempo sussistente. 4. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione; [OSCURATO:PERSONA], l'INPS, il MEF e il MIUR non svolgono difese in questa sede. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi in parte qua, la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il conflitto dev'essere risolto nel senso della sussistenza, in parte qua, della giurisdizione del giudice del giudice ordinario. 7. Nel gennaio 2012 [OSCURATO:PERSONA], inse gnante di scuola dell'infanzia, ha ottenuto la dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente ma con idoneità ad altri compiti, cui è seguita la risoluzione del rapporto d'impiego; in ragione della causale della dispensa, l'INPS ha , tuttavia , negat o il trattamento pensionistico preteso; ne è conseguita la riammissione in servizio, con mansioni di bibliotecaria, a novembre 2012 e la richiesta dell’amministrazione di appartenenza della restituzione degli emolumenti percepiti da gennaio a ottobre 2012; l’insegnante ha , poi , inoltrato nuova domanda di dispensa,accolta dal dirigente scolastico. 8. Come si legge nell’ordinanza della Corte dei Conti, la natura stipendiale degli emolumenti chiesti in restituzioneè incontroversa ed attestata,nel giudizio contabile, dalla Ragioneria territoriale . 9. Tanto premesso , deve condividersi la declinatoria parziale di giurisdizione del giudice contabile che ha sollevato il conflitto , alla luce del principio, reiteratamente espresso da queste Sezioni U nite, nel senso che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il Ric. 2022 n. 09803 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione purché connesse al relativo diritto, come le controversie concernenti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenzialedomanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (fra tante, Cass.,Sez.Un., 18 ottobre 2018, n.26252; più in generale, sulla devoluzione, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, di tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, fra le più recenti, Cass.,Sez.Un., 5 aprile 2023, n. 9436 ed ivi ulteriori precedenti; Cass.,Sez.Un., 26 settembre 2022, n. 28020; Cass.,Sez.Un., 13 maggio 2021, n. 12903 ed ivi ulteriori precedenti). 10. Al contrario, il giudice vibonese sussume nella domanda pensionistica qualsiasi altra pretesa - anche meramente retributiva, come nella specie, ossia sinallagmaticamente correlata al rapporto di lavoro - avanzata dal dipendente pubblico nell'occ asione, ma così , in sostanza, lo stesso giudice ha oblitera t o radicalmente la frazione di giurisdizione, sull’articolata domanda proposta, in violazione del corretto criterio di ripartodella giurisdizione. 11. In vero, la funzionalizzazione alla pensione delle altre controversie non può che involgere le pretese direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza e non a questo solo occasionalmente collegate (confronti., fra le tante, Cass., Sez.Un., 27novembre 2019, n.31024; Cass ., Sez.Un., 12 giugno 20 19, n. 15746; Cass.,Sez.Un., 15 novembre 2018, nn. 29396 e 29395, oltre alle già citate pronunce). 12. Avviato il recupero, da parte dell'Amministrazione, in base ai poteri datoriali, con riferimento agli emolumenti indebitamente Ric. 2022 n. 09803 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 5 - percepiti nel segmento temporale compreso tra il 26 gennaio 2012 e il 20 novembre 2012 , la controversia che ne è sorta, promossa dalla dipendente per l’accertamento negativo dell’indebito e il risarcimento del danno pari alla somma pretesa dall’Amministrazione, non esibisce i tratti del contesto erariale, ma palesa un petitum sostanziale rivolto a contestare l'esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato e, dunque, la fondatezza dell’azione di recupero intrapresa dall’Amministrazione per compensi che, nell’assunto attoreo, sarebbero irripetibili tanto da aver agito anche per il risarcimento del danno. 13. La pretesa restitutoria dell’Amministrazione ha assunto una natura propria e distinta d a l trattamento pensionistico del la dipendentee, per e ssersi concretizzata nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, la giurisdizione, sull’azione svolta dall’insegnante, di accertamento negativo e risarcitoria, non può che essere devoluta al giudice ordinario. 14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo nel quale le parti non hanno, in questa sede, svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara, sulle domand e di accertamento negativo dell’indebito e di risarcimento del danno, la giurisdizione de