CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA.Alet-e-avvtucratte-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché non contiene alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente