CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 17/01/1997 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13286-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto con strappo. Rilevato che il primo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — è reiterativo in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi dell'art.62 n.4 cod. pen. —è manifestamente infondato in quanto sordo alla specifica motivazione della Corte di merito sul punto e alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo la quale, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto persuasivamente e non illogicamente ricorso all'indicazione del tipo di cellulare trafugato, che è un indicatore fondamentale per parametrarne il valore nell'ottica dello scrutinio sull'attenuante dal momento che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto alla quantificazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato in quanto non coglie specifici vizi motivazionali o errori di diritto nel costrutto della Corte distrettuale, che ha operato una adeguato bilanciamento delle situazioni rilevanti in bonam e in malam partem, onde adeguare la pena al fatto, secondo un vaglio di merito inaccessibile nel giudizio di legittimità. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M