CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 agosto 2022
Cassazione n. 31241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 22 novembre 2022, dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 4 agosto 2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 3. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 461 cod proc pen in relazione all'art. 24 Cost. Il giudice aveva erroneamente ritenuto valida la notificazione del decreto eseguita nei confronti del Calabrò, senza considerare che il ricorrente aveva fornito la prova di non aver ricevuto l'atto, in quanto, nonostante l'avviso di giacenza recante la data dell'8 settembre 2022, il plico era stato consegnato presso un diverso ufficio postale, e non presso il competente ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], ove perveniva solo il 4 ottobre 2022 e veniva immediatamente ritirato dal destinatario il successivo 5 ottobre. L'opposizione, proposta H successivo 13 ottobre, era dunque da considerarsi nei termini. Quanto esposto risultava infatti documentato nella relazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA] spa, trasmessa via pec al difensore. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato aveva disatteso le suesposte argomentazioni senza fornire adeguata risposta. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' invero consolidato il principio secondo cui, se la notifica non è avvenuta a mani dell'imputato, è sempre possibile superare la presunzione di conoscenza dell'atto ove l'interessato fornisca la relativa prova (Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014 , Rv. 259633 - 01; sez. 4, n. 43478 del 30/09/2014, Rv. 260312 - 01, sez. 3, n. 20413 del 04/02/2015;Rv. 263644 - 01). 3. Nel caso in esame, emerge dalla relazione di [OSCURATO:PERSONA] spa allegata al ricorso, notificata via Pec al difensore del Calabrò, che il plico, di cui era stato dato avviso di giacenza, non era stato recapitato presso il competente ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], ma presso un diverso ufficio, per poi essere riconsegnato al centro di spedizione da cui era partito (Catania) ed essere correttamente smistato presso l' ufficio di destinazione ([OSCURATO:PERSONA]) solo in data 4 ottobre 2022 ( il ritiro avveniva il successivo 5 ottobre). 4. Deve quindi concludersi che il ricorrente abbia fornito la prova di aver avuto effettiva conoscenza dell'atto soltanto il 5 ottobre 2022, con conseguente tempestività dell'opposizione, proposta il successivo 13 ottobre. 5. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti per il prosieguo. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Enna per il