CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 32869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona impegnata nella conversazione anzidetta e la voce del [OSCURATO:PERSONA]. E' agevole rilevare il carattere "mediato" e indiretto del riconoscimento del Piscopo, che non aveva riconosciuto la voce del [OSCURATO:PERSONA] - persona a lui nota - al momento dell'ascolto delle conversazioni, ma solo al momento in cui ne aveva ascoltato la voce in sede di escussione e, dunque, comparandola con quella della conversazione ascoltata. La cadenza del riconoscimento non è priva di rilievo, poiché il Piscopo non ha riconosciuto immediatamente la voce del [OSCURATO:PERSONA] in quanto appartenente a persona a lui nota per i pregressi e risalenti controlli nella fase di ascolto della conversazione registrata. Un riconoscimento, questo, che potrebbe possedere una sua attendibilità in quanto fondato su un dato empirico e percettivo, soggettivo, ma dotato di un suo fondamento nella psicologia e nelle neuroscienze in ragione della cd. familiarità percettiva, che è la capacità del cervello umano, attraverso un processo complesso, di identificare una persona nota esclusivamente attraverso il suono della sua voce. E, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, la validazione del risultato di prova conseguitopassa attraverso la verifica del giudizio di attendibilità accordato alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 2, n. 33115 del 2/07/2021, Cisse, n. mass.; cfr. in materia di individuazione fotografica, Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548 - 01). Viceversa, nel caso in esame, il riconoscimento è frutto della comparazione della voce del [OSCURATO:PERSONA] con la voce di una delle persone - l'"uomo 2"- interlocutore del Cavaleri nel corso del breve incontro con questi. 6. Il tema dell'attendibilità del riconoscimento compiuto dal teste Piscopo si intreccia con l'omessa valutazione delle risultanze dell'esito della perizia fonica disposta dalla Corte di. appello, negativa ai fini dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle poche parole pronunciate nel corso della conversazione 1577, attribuita all'"uomo 2". Il punto critico della decisione delle Corte non è costituito solo dalla sommaria valutazione sul giudizio di attendibilità intrinseca del riconoscimento compiuto da 9Piscopo, frutto, come si è detto, di una comparazione e non di una percezione diretta e immediata, ma, altresì, dall'omesso confronto di tale risultato di prova con le risultanze della perizia fonica, condotta attraverso affidabili metodiche di analisi dei campioni estratti dalle conversazioni, resi maggiormente intelligibili, sul piano acustico, attraverso operazioni di amplificazione e pulizia del suono e confrontati sia tra loro, nelle parti riferibili, secondo gli inquirenti, al [OSCURATO:PERSONA], sia con la voce di questi che aveva rilasciato saggio fonico. Va premesso che le risultanze della perizia fonica offrono un risultato di mera similitudine delle voci e non di identificazione: valori prossimi a 1 indicano, secondo le precisazioni del perito, alta similarità (stesso parlante probabile), mentre valori bassi suggeriscono parlanti diversi. La perizia fonica, infatti, opera attraverso il confronto, su un piano matematico, tra una lista di numeri reali (i cd. vettori di embedding) che traducono un dato complesso, come una parola, una frase, in un punto all'interno di uno spazio geometrico multidimensionale e analoga lista estratta, con la medesima metodica, dalla voce ottenuta dal saggio fonico: secondo il perito la metodica seguita è in grado di assicurare un risultato utile anche in presenza di espressioni vocali di brevissima durata. Ebbene, la perizia ha evidenziato, per ciascuna delle intercettazioni in cui il loquente era stato individuato nel [OSCURATO:PERSONA], una netta separazione tra i profili vocali analizzati e quelli estratti dai saggi rilasciati dal [OSCURATO:PERSONA], nonché valori di comparazioni molto bassi che, dunque, suggeriscono soggetti parlanti diversi dal ricorrente. Il giudizio formulato dalla Corte di merito di "neutralità" di tali risultanze e, quindi, la mancata incidenza di tale risultato negativo sul risultato di prova offerto dal riconoscimento del Piscopo, è meramente assertivo dovendo, viceversa, il giudice, in tema di valutazione delle risultanze peritali, individuare e descrivere le ragioni per le quali le ritenga erronee attraverso una puntuale motivazione che, a meno che non sia Nsi assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito stesso, si incentri sulla esaustiva analisi dell' ipotesi formulata dal perito e, attraverso un argomentare logicamente congruo e saldamente ancorato ai postulati del sapere scientifico, ne escluda la rilevanza (Sez. 4, n. 17653 del 09/04/2026, Lucido, Rv. 289996 - 01; Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020, T., Rv. 280165 - 01). Analogamente, al confronto con le risultanze della perizia trascrittiva, che dava atto della incomprensibilità del fonema pronunciato dal Cavaleri nel corso della conversazione intrattenuta con la persona che lo aveva raggiunto in auto (Pè), la Corte non spiega la ragione per cui, dal mero ascolto della conversazione, avrebbe, invece, udito chiaramente che il Cavaleri si rivolgeva al suo interlocutore 1 0appellandolo "Pè" e l'ulteriore conclusione che proprio a questi, e non ad altro soggetto presente (il terzo uomo), fosse riferibile la precisazione che la persona attesa dal Cavaleri sarebbe arrivata a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore blu. In astratto il convincimento del giudice può ben fondarsi sul riconoscimento compiuto dal Piscopo, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova, nonché sulle proprie percezioni uditive, ma, in tali evenienze, il giudice del merito è tenuto a compiere una valutazione in concreto e a spiegare le ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei periti - fonico e del consulente che aveva eseguito le trascrizioni - motivando adeguatamente il proprio contrario avviso sia valorizzando errori nell'iter seguito dal perito nella selezione delle conversazioni poste a base della sua analisi, per approssimazione del metodo, solo asseritamene scientifico, seguito nel confronto e, prima ancora nella ricostruzione della biometria della voce della persona da identificare, in modo da verificare se la conclusione da questi raggiunta risulti fondata su dati fattuali corretti, sia per spiegare le ragioni che in positivo conducevano alla identificazione del loquente nel [OSCURATO:PERSONA] poiché, in caso contrario, la valutazione compiuta si risolve nell'enunciazione di un dato autoreferenziale e apodittico. Il tema, a ben vedere, non è costituito dalla necessità o meno di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al contenuto della conversazione valutandone il significato secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04), ma proprio dalla motivazione sull'esatta individuazione del contenuto della prova (il fonema Pè)/ sulla identificazione della persona loquente e sulla sua distinzione rispetto ad altro soggetto presente (I'"uomo 2" e l'"uomo 3") nella conversazione 1577, nonché nel riconoscimento vocale dell'"uomo 2" proprio nell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 7. E' assorbito il quarto motivo di ricorso. La Corte di merito, sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti in merito alla individuazione del [OSCURATO:PERSONA], dovrà valutare la valenza delle ulteriori e pacifiche acquisizioni probatorie a carico del [OSCURATO:PERSONA], quali il rinvenimento, a bordo dell'auto [OSCURATO:PERSONA], condotta dal Sanfilippo, di suoi documenti e i ripetuti noleggi dell'auto nel medesimo contesto temporale, confrontando tali risultanze con le spiegazioni plurime e alternative allegate dalla difesa dell'imputato. 5. Sono parimenti assorbiti i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio. / P.Q.M