CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 09698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 maggio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Padova, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Albignasego il 30 gennaio 2025. Considerato che i ricorsi, concernenti il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]) e l'entità della pena (Berrita), sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie, e ciò a prescindere dal pur dirimente rilievo circa la genericità delle doglianze sollevate. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.