CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 451/24 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti; Ritenuto, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che le doglianze con cui (nell'unico motivo di ricorso) si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. p. 2-4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, quanto al ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove si dà atto della gravità del fatto, sostanziatosi in una fuga pericolosa, con tentativo di investimento dei militari, a bordo di un ciclomotore, alla cui guida stava [OSCURATO:PERSONA], privo del titolo di guida e gravato da un precedente specifico nel biennio precedente (v. sentenza primo grado); Ritenuto infine che anche la residua doglianza di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla negata disapplicazione della recidiva - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d