CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01X7LGW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 11 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale della stessa città il 5 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta privo di specificità a fronte della motivazione della Corte territoriale, che ha negato le menzionate circostanze in ragione del difetto di elementi positivi, così facendo applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]