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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23659/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa il 26/09/2023 dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: quanto al primo motivo, giova , peraltro, ricordare il principio a mente del quale "In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa" (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286879).

Quanto al secondo motivo, deve ribadirsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello ha evidenziato la congruità e l'adeguatezza della pena rispetto al fatto commesso, oltretutto reiterato (Sez. 6, n. 7251 del 11/01/1990, Alaovi, Rv. 184395: "L'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto - la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa il 26/09/2023 dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: quanto al primo motivo, giova , peraltro, ricordare il principio a mente del quale "In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa" (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286879). Quanto al secondo motivo, deve ribadirsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello ha evidenziato la congruità e l'adeguatezza della pena rispetto al fatto commesso, oltretutto reiterato (Sez. 6, n. 7251 del 11/01/1990, Alaovi, Rv. 184395: "L'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto - la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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