Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19180/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso (y/ Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25/02/2020 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il secondo non ricorrente in cassazione, il terzo neanche appellante), in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in data 06/08/2012 in [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse del Marchak è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizi motivazionali con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro travisate nel contenuto e non assistite da riscontri esterni.

Si osserva che l'elemento di conferma della asserita confessione che l'imputato avrebbe reso alla persona offesa (l'esistenza di «due strisciate di colore nero» sulla facciata dell'edificio in direzione dell'appartamento del Perla) era inidoneo a dimostrare alcunché, considerato che nessuno aveva visto l'imputato calarsi dal proprio appartamento, che esistevano altre vie di accesso, scavalcando il muro condominiale, all'appartamento del Perla, e, infine, che, in corrispondenza del balcone di quest'ultimo, non vi è il balcone dell'unità abitata dalla famiglia Marchak, ma una finestra con rete, peraltro a circa cinque metri di distanza.

Quest'ultima circostanza, si osserva, rende del tutto inverosimile che l'imputato possa prima essersi calato e poi essere risalito, per di più gravato dal peso della refurtiva.

Con una distinta articolazione non numerata si lamenta violazione dell'art. 624- bis cod. pen. nonché degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali, anche nella prospettiva del travisamento della prova, con riferimento all'elemento oggettivo dell'impossessamento da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte territoriale non i/considerato: a) che nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Marchak non era stata rinvenuta la refurtiva né altri strumenti che potessero consentire al primo di calarsi sino al balcone del Perla; b) che la madre dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ripetuto quanto detto in occasione della perquisizione domiciliare, ossia che il 03/08/2012 il figlio non si trovava a [OSCURATO:PERSONA], poiché era andato da qualche giorno a Perugia, da dove sarebbe tornato solo nel pomeriggio del 06/08/2012.2.2.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali, anche con riguardo al travisamento della prova, in riferimento all'esistenza di motivi di astio tra la persona offesa e l'imputato.

Si osserva: a) che contraddittoriamente la sentenza impugnata aveva, per un verso, ritenuto privi di riscontro probatorio i dedotti motivi di astio nutriti nei confronti dell'imputato dalla persona offesa e, per altro verso, riconosciuto che il primo avrebbe confessato alla seconda di avere commesso il furto, per non essere stato adeguatamente retribuito per i lavori svolti presso l'autolavaggio del Perla; b) che, in effetti, l'istruttoria dibattimentale aveva confermato lo svolgimento di lavori in nero da parte del Marchak in favore del Perla e che il secondo doveva dei soldi al primo; c) che era del tutto illogico che il Perla, nel ricevere la confessione dell'imputato, non gli avesse domandato come avesse fatto ad entrare nell'appartamento e con l'ausilio di quali complici; d) che l'imputato, pacificamente frequentando la casa della persona offesa, avrebbe potuto impossessarsi di vari oggetti quando voleva, senza la necessità di complici.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 62 e 530 cod. proc. pen.

Si osserva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la disposizione menzionata, poiché il Marchak, nel momento in cui avrebbe reso la confessione al Perla, aveva assunto la qualità di indagato, per effetto della querela presentata dalla persona offesa, con la conseguenza che i carabinieri avrebbero dovuto sentire il primo «a sommarie informazioni ovvero con interrogatorio delegato».

Si aggiunge che dall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun riscontro probatorio della presunta confessione, al punto che lo stesso Perla non ricordava nemmeno di averla ricevuta.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.62, 192 e 530 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazione eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva: a) che è evidente la violazione dell'art. 192, connma 3, cod. proc. pen., quanto ai criteri di valutazione delle chiamate di correità; b) che la Corte d'appello non aveva considerato che il Perla, dopo avere sporto querela, aveva cercato e rintracciato il [OSCURATO:PERSONA], soggetto noto della comunità per vari illeciti, minacciando di denunciarlo; c) che, proprio a causa di tale minaccia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva scaricato la responsabilità sul Marchak e sull'Abouzahara (quest'ultimo, peraltro, assolto), recandosi dai carabinieri a rendere sommarie informazioni; d) che la ripartizione di ruoli indicata dalla sentenza impugnata non aveva trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale; e) che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e non avevano specificato in alcun modo il ruolo che il ricorrente avrebbe assunto.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.192 e 530 cod. proc. pen., con riguardo alla mancata valutazione della documentazione fotografica dello stato dei luoghi e all'erronea o incompleta valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva: a) che dalla documentazione emergevano varie possibilità di raggiungere il balcone dell'abitazione del Perla; b) che era inverosimile che il giovane Marchak, impegnato nell'autolavaggio del Perla, potesse avere esatta contezza dei ritmi di assenza-presenza e delle abitudini degli altri condomini e che il 03/08/2012 avesse potuto calarsi nel balcone del Perla o fare il "palo" senza essere visto da nessuno.

2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.192 e 530 cod. proc. pen., rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante il mancato repertamento delle impronte di scarpe sulla facciata dell'edificio; b) che dalla deposizione del teste Belardo, agente di p.g., era emerso che non si trattava di orme ma di mere strisciate nere che potevano essere presenti sulla facciata dell'edificio già prima del fatto contestato; c) che non erano state effettuate indagini di alcun tipo su tale dato.

2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali, nonché violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.

Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto compresenti il Marchak e il [OSCURATO:PERSONA] anche nella successiva fase di vendita della refurtiva presso il negozio [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare che la dipendente di quest'ultinno esercizio - [OSCURATO:PERSONA] - aveva descritto le persone che avevano interloquito con lei come «due giovani non italiani dalla carnagione scura» e non semplicemente abbronzati.

Da tale premessa si fa discendere la conseguenza dell'impossibilità di confermare la presenza nel negozio del Marchak, che ha i tratti somatici slavi e carnagione chiara.

D'altra parte, si rileva che la Corte territoriale non ha neppure chiarito quale profitto il Marchak avrebbe tratto dal furto, alla luce del fatto che nessuna refurtiva era stata rinvenuta in sede di perquisizione, che neppure si trovava a [OSCURATO:PERSONA] il giorno del furto e, infine, che gli oggetti in oro erano stati restituiti alla persona offesa.

2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla pena inflitta e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, cod. pen.

Le doglianze vengono poi specificate con riguardo alla circostanza attenuante, osservando che il Perla avrebbe dovuto prevedere che, lasciando completamente aperta la finestra del balcone e la serranda semi-abbassata, un estraneo avrebbe agevolmente potuto introdursi in casa attraverso il balcone.

2.9. Con il nono motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'entità della provvisionale.

Si rileva: a) dagli atti non emerge alcuna prova che giustifichi la misura adottata; b) che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso di poter disporre la riduzione della provvisionale o la sospensione della sua esecutività, a fronte della mancata prova dello stato di indigenza dell'imputato che, al contrario, versa in condizione di grave difficoltà economica.

2.10. Con il decimo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione in data 06/02/2020.

2.11. La causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, sulla quale s'è provveduto con ordinanza separata.

Considerato in diritto

1. I primi sette motivi, per la loro stretta connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

La loro distinta articolazione rivela un primo vizio del ricorso, ossia il frazionamento atomistico delle varie risultanze istruttorie.

Invero, le critiche del ricorrente, per un verso, collidono con il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori, attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto.

Viola, invece, tale principio il giudice, che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se, nel loro insieme, non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 26007101).

Per altro aspetto, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Ora, in tale contesto, va premesso (con particolare riguardo al terzo motivo) che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Archinito, Rv. 277093 — 01).

Esclusa, pertanto, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa - che ha riferito di avere ricevuto la confessione dell'imputato -, si osserva, quanto all'insistito riferimento alla necessità di riscontri (primo motivo) alle dichiarazioni della persona offesa, che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

Ciò posto, le critiche, sviluppate nel primo e nel secondo motivo, oltre che, in linea di massima, assertivannente formulate, collidono, per un verso, con l'estraneità all'ambito del giudizio di legittimità delle aspirazioni ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e, per altro verso, con la chiamata in correità operata da altro coimputato, il [OSCURATO:PERSONA]: quest'ultimo, poi, non si comprende perché, semplicemente temendo la minaccia della denuncia, avrebbe deciso anche di autoaccusarsi.

Anche in questo caso le critiche (si tratta del quarto motivo), oltre che assertive — quanto all'esistenza di una minaccia della persona offesa -, non riescono a superare l'evidente irrazionalità della condotta di chi accetta la responsabilità per un delitto e chiama in correità altri soggetti (l'assoluzione del terzo computato, in difetto di altre specificazioni, è dato che non vale ad inficiare il giudizio di attendibilità espresso dai giudici di merito, con riguardo alla prova dichiarativa).

Sono profili, in altri termini, che non consentono di provare l'illogicità del percorso argomentativo della Corte che ha anche sottolineato le caratteristiche dei luoghi, oggetto di critiche, sviluppate nel primo, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, del tutto prive di concludenza.

Infatti, una volta riconosciuta con accertamento di merito la possibilità di accesso all'abitazione della persona offesa dall'abitazione del ricorrente, le ipotetiche vie di accesso alternative non possono essere considerate isolatamente, ma nel sopra ricordato contesto probatorio che orienta univocamente verso il Marchak.

Il settimo motivo è poi inammissibile innanzi tutto perché il dato della carnagione scura riferito in questi generici termini dalla teste Febbroni non è ontologicamente incompatibile con la provenienza dell'imputato dall'Ucraina e, in secondo luogo, perché il ricorrente neppure si confronta con il rilievo per il quale non era affatto stata raggiunta la dimostrazione della premessa (ossia della stessa carnagione originariamente chiara dell'imputato, al di là della possibile abbronzatura, visto che, come osserva la Corte territoriale occupandosi del tema, si era in pieno agosto).

Nell'indicato quadro di riferimento, le contrarie dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato (fine del primo motivo) sono state logicamente disattese, mentre il mancato rinvenimento della refurtiva a casa del secondo è un dato assolutamente neutro e certo non dimostra l'assenza del fine di profitto oggettivamente individuabile nell'altrimenti inspiegabile sottrazione di beni di sicuro valore economico.3.

L'ottavo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato.

La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945 - 01).

Non è, quindi, sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell'evento, ma è necessario, sul piano psicologico, che l'offeso abbia voluto Io stesso evento avuto di mira dall'agente.

D'altro canto, l'attenuante, nel richiedere la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la definizione della nozione di dolo, al precedente art. 43 cod. pen. e presuppone, quindi, che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente.

Il ricorrente, invece, confonde la prevedibilità con la volontà dell'evento: nella specie, logicamente ritenuta insussistente e non correlata ad alcuna risultanza probatoria.

Il cenno nella rubrica del motivo all'eccessività della pena non è altrimenti sviluppato, per cui la sua inammissibilità discende o dalle superiori considerazioni - laddove esso scaturisca dalla critica avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante - o dalla sua genericità - qualora con esso ci si dolga in generale dell'entità del trattamento sanzionatorio.

4. Il nono motivo è inammissibile dal momento che è fermo l'orientamento di questa Corte, secondo il quale il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. un., 19 dicembre 1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 2777730.

5. Il decimo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, poiché all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi 339 giorni di sospensione della prescrizione, registrati in primo grado, talché, in relazione al furto de quo, consumato in data 06/08/2012, non si giunge, secondo gli auspici del ricorrente, al 06/02/2020 ma all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia ad epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado.

Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 21 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso (y/ Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25/02/2020 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il secondo non ricorrente in cassazione, il terzo neanche appellante), in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in data 06/08/2012 in [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del Marchak è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizi motivazionali con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro travisate nel contenuto e non assistite da riscontri esterni. Si osserva che l'elemento di conferma della asserita confessione che l'imputato avrebbe reso alla persona offesa (l'esistenza di «due strisciate di colore nero» sulla facciata dell'edificio in direzione dell'appartamento del Perla) era inidoneo a dimostrare alcunché, considerato che nessuno aveva visto l'imputato calarsi dal proprio appartamento, che esistevano altre vie di accesso, scavalcando il muro condominiale, all'appartamento del Perla, e, infine, che, in corrispondenza del balcone di quest'ultimo, non vi è il balcone dell'unità abitata dalla famiglia Marchak, ma una finestra con rete, peraltro a circa cinque metri di distanza. Quest'ultima circostanza, si osserva, rende del tutto inverosimile che l'imputato possa prima essersi calato e poi essere risalito, per di più gravato dal peso della refurtiva. Con una distinta articolazione non numerata si lamenta violazione dell'art. 624- bis cod. pen. nonché degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali, anche nella prospettiva del travisamento della prova, con riferimento all'elemento oggettivo dell'impossessamento da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte territoriale non i/considerato: a) che nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Marchak non era stata rinvenuta la refurtiva né altri strumenti che potessero consentire al primo di calarsi sino al balcone del Perla; b) che la madre dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ripetuto quanto detto in occasione della perquisizione domiciliare, ossia che il 03/08/2012 il figlio non si trovava a [OSCURATO:PERSONA], poiché era andato da qualche giorno a Perugia, da dove sarebbe tornato solo nel pomeriggio del 06/08/2012.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali, anche con riguardo al travisamento della prova, in riferimento all'esistenza di motivi di astio tra la persona offesa e l'imputato. Si osserva: a) che contraddittoriamente la sentenza impugnata aveva, per un verso, ritenuto privi di riscontro probatorio i dedotti motivi di astio nutriti nei confronti dell'imputato dalla persona offesa e, per altro verso, riconosciuto che il primo avrebbe confessato alla seconda di avere commesso il furto, per non essere stato adeguatamente retribuito per i lavori svolti presso l'autolavaggio del Perla; b) che, in effetti, l'istruttoria dibattimentale aveva confermato lo svolgimento di lavori in nero da parte del Marchak in favore del Perla e che il secondo doveva dei soldi al primo; c) che era del tutto illogico che il Perla, nel ricevere la confessione dell'imputato, non gli avesse domandato come avesse fatto ad entrare nell'appartamento e con l'ausilio di quali complici; d) che l'imputato, pacificamente frequentando la casa della persona offesa, avrebbe potuto impossessarsi di vari oggetti quando voleva, senza la necessità di complici. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 62 e 530 cod. proc. pen. Si osserva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la disposizione menzionata, poiché il Marchak, nel momento in cui avrebbe reso la confessione al Perla, aveva assunto la qualità di indagato, per effetto della querela presentata dalla persona offesa, con la conseguenza che i carabinieri avrebbero dovuto sentire il primo «a sommarie informazioni ovvero con interrogatorio delegato». Si aggiunge che dall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun riscontro probatorio della presunta confessione, al punto che lo stesso Perla non ricordava nemmeno di averla ricevuta. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.62, 192 e 530 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazione eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva: a) che è evidente la violazione dell'art. 192, connma 3, cod. proc. pen., quanto ai criteri di valutazione delle chiamate di correità; b) che la Corte d'appello non aveva considerato che il Perla, dopo avere sporto querela, aveva cercato e rintracciato il [OSCURATO:PERSONA], soggetto noto della comunità per vari illeciti, minacciando di denunciarlo; c) che, proprio a causa di tale minaccia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva scaricato la responsabilità sul Marchak e sull'Abouzahara (quest'ultimo, peraltro, assolto), recandosi dai carabinieri a rendere sommarie informazioni; d) che la ripartizione di ruoli indicata dalla sentenza impugnata non aveva trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale; e) che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e non avevano specificato in alcun modo il ruolo che il ricorrente avrebbe assunto. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.192 e 530 cod. proc. pen., con riguardo alla mancata valutazione della documentazione fotografica dello stato dei luoghi e all'erronea o incompleta valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva: a) che dalla documentazione emergevano varie possibilità di raggiungere il balcone dell'abitazione del Perla; b) che era inverosimile che il giovane Marchak, impegnato nell'autolavaggio del Perla, potesse avere esatta contezza dei ritmi di assenza-presenza e delle abitudini degli altri condomini e che il 03/08/2012 avesse potuto calarsi nel balcone del Perla o fare il "palo" senza essere visto da nessuno. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.192 e 530 cod. proc. pen., rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante il mancato repertamento delle impronte di scarpe sulla facciata dell'edificio; b) che dalla deposizione del teste Belardo, agente di p.g., era emerso che non si trattava di orme ma di mere strisciate nere che potevano essere presenti sulla facciata dell'edificio già prima del fatto contestato; c) che non erano state effettuate indagini di alcun tipo su tale dato. 2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali, nonché violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto compresenti il Marchak e il [OSCURATO:PERSONA] anche nella successiva fase di vendita della refurtiva presso il negozio [OSCURATO:PERSONA], trascurando di considerare che la dipendente di quest'ultinno esercizio - [OSCURATO:PERSONA] - aveva descritto le persone che avevano interloquito con lei come «due giovani non italiani dalla carnagione scura» e non semplicemente abbronzati. Da tale premessa si fa discendere la conseguenza dell'impossibilità di confermare la presenza nel negozio del Marchak, che ha i tratti somatici slavi e carnagione chiara. D'altra parte, si rileva che la Corte territoriale non ha neppure chiarito quale profitto il Marchak avrebbe tratto dal furto, alla luce del fatto che nessuna refurtiva era stata rinvenuta in sede di perquisizione, che neppure si trovava a [OSCURATO:PERSONA] il giorno del furto e, infine, che gli oggetti in oro erano stati restituiti alla persona offesa. 2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla pena inflitta e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, cod. pen. Le doglianze vengono poi specificate con riguardo alla circostanza attenuante, osservando che il Perla avrebbe dovuto prevedere che, lasciando completamente aperta la finestra del balcone e la serranda semi-abbassata, un estraneo avrebbe agevolmente potuto introdursi in casa attraverso il balcone. 2.9. Con il nono motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'entità della provvisionale. Si rileva: a) dagli atti non emerge alcuna prova che giustifichi la misura adottata; b) che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso di poter disporre la riduzione della provvisionale o la sospensione della sua esecutività, a fronte della mancata prova dello stato di indigenza dell'imputato che, al contrario, versa in condizione di grave difficoltà economica. 2.10. Con il decimo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione in data 06/02/2020. 2.11. La causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, sulla quale s'è provveduto con ordinanza separata. Considerato in diritto 1. I primi sette motivi, per la loro stretta connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. La loro distinta articolazione rivela un primo vizio del ricorso, ossia il frazionamento atomistico delle varie risultanze istruttorie. Invero, le critiche del ricorrente, per un verso, collidono con il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori, attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto. Viola, invece, tale principio il giudice, che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se, nel loro insieme, non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 26007101). Per altro aspetto, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ora, in tale contesto, va premesso (con particolare riguardo al terzo motivo) che il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Archinito, Rv. 277093 — 01). Esclusa, pertanto, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa - che ha riferito di avere ricevuto la confessione dell'imputato -, si osserva, quanto all'insistito riferimento alla necessità di riscontri (primo motivo) alle dichiarazioni della persona offesa, che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Ciò posto, le critiche, sviluppate nel primo e nel secondo motivo, oltre che, in linea di massima, assertivannente formulate, collidono, per un verso, con l'estraneità all'ambito del giudizio di legittimità delle aspirazioni ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e, per altro verso, con la chiamata in correità operata da altro coimputato, il [OSCURATO:PERSONA]: quest'ultimo, poi, non si comprende perché, semplicemente temendo la minaccia della denuncia, avrebbe deciso anche di autoaccusarsi. Anche in questo caso le critiche (si tratta del quarto motivo), oltre che assertive — quanto all'esistenza di una minaccia della persona offesa -, non riescono a superare l'evidente irrazionalità della condotta di chi accetta la responsabilità per un delitto e chiama in correità altri soggetti (l'assoluzione del terzo computato, in difetto di altre specificazioni, è dato che non vale ad inficiare il giudizio di attendibilità espresso dai giudici di merito, con riguardo alla prova dichiarativa). Sono profili, in altri termini, che non consentono di provare l'illogicità del percorso argomentativo della Corte che ha anche sottolineato le caratteristiche dei luoghi, oggetto di critiche, sviluppate nel primo, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, del tutto prive di concludenza. Infatti, una volta riconosciuta con accertamento di merito la possibilità di accesso all'abitazione della persona offesa dall'abitazione del ricorrente, le ipotetiche vie di accesso alternative non possono essere considerate isolatamente, ma nel sopra ricordato contesto probatorio che orienta univocamente verso il Marchak. Il settimo motivo è poi inammissibile innanzi tutto perché il dato della carnagione scura riferito in questi generici termini dalla teste Febbroni non è ontologicamente incompatibile con la provenienza dell'imputato dall'Ucraina e, in secondo luogo, perché il ricorrente neppure si confronta con il rilievo per il quale non era affatto stata raggiunta la dimostrazione della premessa (ossia della stessa carnagione originariamente chiara dell'imputato, al di là della possibile abbronzatura, visto che, come osserva la Corte territoriale occupandosi del tema, si era in pieno agosto). Nell'indicato quadro di riferimento, le contrarie dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato (fine del primo motivo) sono state logicamente disattese, mentre il mancato rinvenimento della refurtiva a casa del secondo è un dato assolutamente neutro e certo non dimostra l'assenza del fine di profitto oggettivamente individuabile nell'altrimenti inspiegabile sottrazione di beni di sicuro valore economico.3. L'ottavo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato. La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945 - 01). Non è, quindi, sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell'evento, ma è necessario, sul piano psicologico, che l'offeso abbia voluto Io stesso evento avuto di mira dall'agente. D'altro canto, l'attenuante, nel richiedere la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la definizione della nozione di dolo, al precedente art. 43 cod. pen. e presuppone, quindi, che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente. Il ricorrente, invece, confonde la prevedibilità con la volontà dell'evento: nella specie, logicamente ritenuta insussistente e non correlata ad alcuna risultanza probatoria. Il cenno nella rubrica del motivo all'eccessività della pena non è altrimenti sviluppato, per cui la sua inammissibilità discende o dalle superiori considerazioni - laddove esso scaturisca dalla critica avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante - o dalla sua genericità - qualora con esso ci si dolga in generale dell'entità del trattamento sanzionatorio. 4. Il nono motivo è inammissibile dal momento che è fermo l'orientamento di questa Corte, secondo il quale il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. un., 19 dicembre 1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 2777730. 5. Il decimo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, poiché all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi 339 giorni di sospensione della prescrizione, registrati in primo grado, talché, in relazione al furto de quo, consumato in data 06/08/2012, non si giunge, secondo gli auspici del ricorrente, al 06/02/2020 ma all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia ad epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 19180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris