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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10110/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28093/2020 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5879/2019, depositata il27.9.2019della Corte d’Appello di Roma;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali contro ricorrent i si rivolse ro al Tribunale di Roma, insieme a molti altri colleghi medici, per chiedere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri(insieme a vari Ministeri, che attualmente non sono più parti del processo, dopo che la Corte d’Appello ha correttamente la loro carenzadi legittimazione autonoma ) al pagamento di una somma pari a quella che avrebbero dovuto percepire durante lo svolgimento del corso di specializza zione medica, a partire dal 1°.1.1983, qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare aimedici in formazione un adeguato trattamento economico.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, respinse l e domande ed altrettanto fece la Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame proposto contro la sentenza di primo grado.

Con decisionedi questa Corte n. 22972/2013, la sentenza d’appello venne però cassata con rinvio al la medesima Corte territoriale, la quale accolse le domande indicando per ciascun medico specializzando la somma dovuta e condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministriai relativi pagamenti.

Contro la decisione adottata in sede di rinvio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e limitat o alla posizione dei medici indicati in epigrafe, i quali si iscri ssero a una scuola di specializzazione prima del 1°.1.1983.

I medici si sono difes i con controricorso , ulteriormente illustrato conmemoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. …, nonché della Direttiv a 75/362/CEE (modificata nella Direttiva 82/76 /CEE) e della sentenza CGUE del 24.1.2018(cause riunite C-616 e C-617), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

In sostanza, la ricorrentelamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto a i medic i specializzand i il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante i rispettivi corsi di specializzazione fosse ro iniziat i prima del 1°.1.1983, data entro la quale gli Stati membri avrebbe ro dovuto adempiere all’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico. 2.

Il motivo è infondato, sulla scorta di quanto di recente e in modo condivisibile affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria.

2.1. « Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 - 1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.75/362/CEE» (principio di diritto espresso da Cass.

S.U. n. 20278/2022, alla cui compiuta motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successivamente conf., ex multis, Cass. nn. 4060/2024; 12677/2023).

2.2. L’interpretazionefavorevole ai medic i specializzand i , e fatta propria nella sentenza qui impugnata , è del resto imposta dalla necessità di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha risposto all’ordinanzainterlocutoria delle Sezioni Unite, con la sentenza 3.3.2022(nella causa C - 590/20 ) , dichiara nd o che l ’ art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 e 2 , e l ’ allegato della dir ettiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devonoessere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata invigore, il

29.1. 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopoche sia scaduto , in data 1 ° .1. 1983 , il termine di adeguamento, deve – p er il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e sia menzionata negli art. 5 o 7 della dir ettiva 75/363/CEE.

2.3. In definitiva, ciò che rileva è l’epoca di frequenza del corso di specializzazione (che deve essere successiva al 31.12.1982) e non quella di iscrizione al corso (che può essere anche precedente).

3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.4.

Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, che non paga contributo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore solidale dei controricorrenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28093/2020 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5879/2019, depositata il27.9.2019della Corte d’Appello di Roma;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali contro ricorrent i si rivolse ro al Tribunale di Roma, insieme a molti altri colleghi medici, per chiedere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri(insieme a vari Ministeri, che attualmente non sono più parti del processo, dopo che la Corte d’Appello ha correttamente la loro carenzadi legittimazione autonoma ) al pagamento di una somma pari a quella che avrebbero dovuto percepire durante lo svolgimento del corso di specializza zione medica, a partire dal 1°.1.1983, qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare aimedici in formazione un adeguato trattamento economico. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, respinse l e domande ed altrettanto fece la Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame proposto contro la sentenza di primo grado. Con decisionedi questa Corte n. 22972/2013, la sentenza d’appello venne però cassata con rinvio al la medesima Corte territoriale, la quale accolse le domande indicando per ciascun medico specializzando la somma dovuta e condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministriai relativi pagamenti. Contro la decisione adottata in sede di rinvio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e limitat o alla posizione dei medici indicati in epigrafe, i quali si iscri ssero a una scuola di specializzazione prima del 1°.1.1983. I medici si sono difes i con controricorso , ulteriormente illustrato conmemoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. …, nonché della Direttiv a 75/362/CEE (modificata nella Direttiva 82/76 /CEE) e della sentenza CGUE del 24.1.2018(cause riunite C-616 e C-617), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». In sostanza, la ricorrentelamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto a i medic i specializzand i il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante i rispettivi corsi di specializzazione fosse ro iniziat i prima del 1°.1.1983, data entro la quale gli Stati membri avrebbe ro dovuto adempiere all’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico. 2. Il motivo è infondato, sulla scorta di quanto di recente e in modo condivisibile affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria. 2.1. « Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 - 1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.75/362/CEE» (principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 20278/2022, alla cui compiuta motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successivamente conf., ex multis, Cass. nn. 4060/2024; 12677/2023). 2.2. L’interpretazionefavorevole ai medic i specializzand i , e fatta propria nella sentenza qui impugnata , è del resto imposta dalla necessità di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha risposto all’ordinanzainterlocutoria delle Sezioni Unite, con la sentenza 3.3.2022(nella causa C - 590/20 ) , dichiara nd o che l ’ art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 e 2 , e l ’ allegato della dir ettiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devonoessere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata invigore, il 29.1. 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopoche sia scaduto , in data 1 ° .1. 1983 , il termine di adeguamento, deve – p er il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e sia menzionata negli art. 5 o 7 della dir ettiva 75/363/CEE. 2.3. In definitiva, ciò che rileva è l’epoca di frequenza del corso di specializzazione (che deve essere successiva al 31.12.1982) e non quella di iscrizione al corso (che può essere anche precedente). 3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.4. Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, che non paga contributo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore solidale dei controricorrenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6
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