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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 07990/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 22417-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 589/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 21/07/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22417/2021 Numero sezionale 1818/2022 Numero di raccolta generale 7990/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento della presente istanza di regolamento di competenza, con conseguente dichiarazione della competenza del giudice ordinario (Tribunale di Alessandria) alla trattazione della controversia indicata in epigrafe e con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che i convenuti fossero condannati, la prima in qualità di appaltante e il secondo, di professione geometra, quale direttore dei lavori, a risarcire i danni subiti a causa di vizi e difetti dell’opera edile; il Tribunale, preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di competenza, per devoluzione arbitrale, avanzata dai convenuti, con sentenza ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 819ter cod. proc. civ.; che avverso la sentenza gli attori propongono regolamento necessario di competenza, evidenziando che: - la clausola compromissoria concerneva i soli rapporti tra la parte committente e quella appaltante, per contro la presenza in causa del direttore di lavori implicava la presenza di un ulteriore e diverso centro d’interessi in contrasto (l’impresa addebitava a costui gli eventuali errori, affermando di essersi comportata solo come nudo ministro) e, pertanto la clausola, sottoscritta solo dai committenti e dall’appaltatrice, non era applicabile nella specie; Ric. 2021 n. 22417 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22417/2021 Numero sezionale 1818/2022 Numero di raccolta generale 7990/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - la clausola in parola doveva considerarsi vessatoria e poiché non espressamente sottoscritta, ai sensi dell’art, 1341 cod., civ., andava reputata nulla; considerato che il primo profilo di doglianza merita di essere accolto e ciò assorbe il secondo (assorbimento in senso proprio) per le ragioni che seguono: - questa Corte ha più volte chiarito che la clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Sezione Prima, n. 6924, 08/04/2016, Rv. 639271; conf.

Cass. n. 1090/2014); - nella specie è da escludere, sulla base degli atti, che la lite, traducentesi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, riguardi solo due gruppi omogenei e contrapposti, in quanto la posizione del direttore dei lavori giammai potrebbe assimilarsi a quella dell’impresa appaltatrice, la quale si discolpa affermando di essersi limitata a eseguire quanto prescritto dal direttore dei lavori e, per contro, il professionista nega la propria responsabilità, ponendo l’accento sulla propria obbligazione di mezzi e non di risultato; a ciò aggiungasi la posizione, ancora diversa, dell’assicuratore chiamato in causa; considerato, pertanto, che la sentenza declinatoria di competenza deve essere cassata e affermata la competenza del Tribunale di Alessandria, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto e che appare opportuno rimettere al merito il regolamento delle spese.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 22417 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22417/2021 Numero sezionale 1818/2022 Numero di raccolta generale 7990/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 accoglie il regolamento, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 22417 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 22417-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 589/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 21/07/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22417/2021 Numero sezionale 1818/2022 Numero di raccolta generale 7990/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento della presente istanza di regolamento di competenza, con conseguente dichiarazione della competenza del giudice ordinario (Tribunale di Alessandria) alla trattazione della controversia indicata in epigrafe e con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che i convenuti fossero condannati, la prima in qualità di appaltante e il secondo, di professione geometra, quale direttore dei lavori, a risarcire i danni subiti a causa di vizi e difetti dell’opera edile; il Tribunale, preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di competenza, per devoluzione arbitrale, avanzata dai convenuti, con sentenza ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 819ter cod. proc. civ.; che avverso la sentenza gli attori propongono regolamento necessario di competenza, evidenziando che: - la clausola compromissoria concerneva i soli rapporti tra la parte committente e quella appaltante, per contro la presenza in causa del direttore di lavori implicava la presenza di un ulteriore e diverso centro d’interessi in contrasto (l’impresa addebitava a costui gli eventuali errori, affermando di essersi comportata solo come nudo ministro) e, pertanto la clausola, sottoscritta solo dai committenti e dall’appaltatrice, non era applicabile nella specie; Ric. 2021 n. 22417 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22417/2021 Numero sezionale 1818/2022 Numero di raccolta generale 7990/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - la clausola in parola doveva considerarsi vessatoria e poiché non espressamente sottoscritta, ai sensi dell’art, 1341 cod., civ., andava reputata nulla; considerato che il primo profilo di doglianza merita di essere accolto e ciò assorbe il secondo (assorbimento in senso proprio) per le ragioni che seguono: - questa Corte ha più volte chiarito che la clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Sezione Prima, n. 6924, 08/04/2016, Rv. 639271; conf. Cass. n. 1090/2014); - nella specie è da escludere, sulla base degli atti, che la lite, traducentesi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, riguardi solo due gruppi omogenei e contrapposti, in quanto la posizione del direttore dei lavori giammai potrebbe assimilarsi a quella dell’impresa appaltatrice, la quale si discolpa affermando di essersi limitata a eseguire quanto prescritto dal direttore dei lavori e, per contro, il professionista nega la propria responsabilità, ponendo l’accento sulla propria obbligazione di mezzi e non di risultato; a ciò aggiungasi la posizione, ancora diversa, dell’assicuratore chiamato in causa; considerato, pertanto, che la sentenza declinatoria di competenza deve essere cassata e affermata la competenza del Tribunale di Alessandria, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto e che appare opportuno rimettere al merito il regolamento delle spese. P.Q.M. Ric. 2021 n. 22417 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22417/2021 Numero sezionale 1818/2022 Numero di raccolta generale 7990/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 accoglie il regolamento, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito. Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 22417 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U
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