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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 agosto 2024

Cassazione n. 02327/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì/( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il provvedimento impugnato, ha ratificato il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 6 agosto 2024 dal locale magistrato di sorveglianza e ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in data 5 ottobre 2022, evidenziando il fallimento della funzione rieducativa della pena e l'incompatibilità della prosecuzione dell'esecuzione penale esterna con il comportamento tenuto dal condannato, il quale ha violato due delle prescrizioni della misura alternativa concessagli, essendo stato sorpreso in compagnia di due soggetti, di cui uno pregiudicato, ad Avellino e dunque a una notevole distanza chilometrica dal luogo in cui si sarebbe dovuto trovare (ovvero il Comune di Casoria, in provincia di Napoli); Rilevato, che il ricorrente, a fronte di tali coerenti argomentazioni, lamenta il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione circa la produzione difensiva attestante l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], obliterando i dati acquisiti, riproducendo profili di censura già vagliati nel giudizio di merito ed omettendo di confrontarsi debitamente con gli ulteriori elementi presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della misura; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì/( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il provvedimento impugnato, ha ratificato il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 6 agosto 2024 dal locale magistrato di sorveglianza e ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in data 5 ottobre 2022, evidenziando il fallimento della funzione rieducativa della pena e l'incompatibilità della prosecuzione dell'esecuzione penale esterna con il comportamento tenuto dal condannato, il quale ha violato due delle prescrizioni della misura alternativa concessagli, essendo stato sorpreso in compagnia di due soggetti, di cui uno pregiudicato, ad Avellino e dunque a una notevole distanza chilometrica dal luogo in cui si sarebbe dovuto trovare (ovvero il Comune di Casoria, in provincia di Napoli); Rilevato, che il ricorrente, a fronte di tali coerenti argomentazioni, lamenta il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione circa la produzione difensiva attestante l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], obliterando i dati acquisiti, riproducendo profili di censura già vagliati nel giudizio di merito ed omettendo di confrontarsi debitamente con gli ulteriori elementi presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della misura; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024 Il
Decreto Cassazione n. 02327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris