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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13827/2026

Testo disponibile della fonte

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fficio di rappresentanza in Roma, in persona del legalerappresentante per l’Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marra, domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come perlegge- controricorrente –Numero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5166/2023, pubblicatain data 17 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

La signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alGiudice di pace di Eboli, la società [OSCURATO:PERSONA],deducendo che, imbarcatasi, unitamente al coniuge, all’aeroporto diRoma Fiumicino sul volo SU2403 della [OSCURATO:PERSONA], condestinazione [OSCURATO:PERSONA], all’arrivo non gli era stato riconsegnato ilbagaglio, che aveva poi recuperato dopo circa sei giorni; chiedeva ilrisarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di euro1.264,00.[OSCURATO:PERSONA] adito accoglieva la domanda, condannando lacompagnia aerea a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, lasomma di euro 500,00.2.

Il Tribunale di Salerno, dinanzi al quale Aeroflot RussianAirlines ha proposto gravame, lo ha dichiarato inammissibile.In particolare, ha osservato che dall’epigrafe dell’atto di appello edalla procura ad litem a questo allegata emergeva che l’impugnazioneera stata spiegata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dallegale rappresentante per l’[OSCURATO:PERSONA] in forza diprocura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio diMosca, [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, poiché tale procura notarilenon era stata prodotta in giudizio, il gravame doveva ritenersiinammissibile, essendo stata la procura alle liti rilasciata da soggettoprivo di idonei poteri rappresentativi della società giuridica.3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello laNumero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026società [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.2.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Ragioni della decisioneVa pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dallacontroricorrente di inammissibilità del ricorso per nullità della procuraspeciale conferita al difensore in mancanza di produzione in giudiziodi valida documentazione comprovante la sussistenza di poterirappresentativi di natura sostanziale in capo al procuratore dellasocietà di diritto russo.3.1.

L’eccezione è fondata e va accolta nei termini di seguitoindicati.3.2.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in temadi rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con lacorrelativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procuraalla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito dipotere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapportodedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffattisi pone come causa di esclusione anche della legitimatio adprocessum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi dipresupposto attinente alla regolare costituzione del rapportoprocessuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio equindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sulpunto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi delpotere del potere rappresentativo (Cass., sez.

U, 16/11/2009, n.24179).3.3.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quelloNumero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026secondo cui: "In tema di rappresentanza processuale delle personegiuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensorenon ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cuil'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dallegale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere dirappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo odallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui ilpotere rappresentativo abbia origine da un atto della personagiuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agiscel'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, chela contestazione della relativa qualità ad opera della controparte siatempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativaaccertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dalrappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che hadichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbiaanche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarloalla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cass.sez.

U, 1/10/2007, n. 20596).In base a tale principio di diritto, si configura, come megliochiarisce la motivazione della decisione, al paragrafo 1.1., un onere dichi agisce qualificandosi come rappresentate legale della societàpersona giuridica di fornire l'indicazione della fonte del potere dirappresentanza legale, al quale non si accompagna il relativo onere didimostrazione.

Solo in presenza di detta indicazione si configural'onere di chi contesti l'esistenza del potete rappresentativo didimostrare che l'allegazione non trova riscontro nella fonte indicata,in quanto soggetta a pubblicità legale.In mancanza di una indicazione di quella fonte, viceversa, nonNumero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026essendo stata la controparte messa in grado di procedere alla verificadella sussistenza del potere rappresentativo, deve ritenersi che difronte alla contestazione di quest'ultimo, sia onere della parte che havisto la sua rappresentanza contestata allegare e dimostrare quale sial'atto da cui origina l'esercitato potere di rappresentanza legale,inerendo tale attività all'ammissibilità del ricorso.

Se l’atto non è statoprodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potererappresentativo del soggetto (Cass., sez.

L, 21/10/2013, n. 23786;Cass., sez. 6 – 3, 07/05/19, n. 11898; Cass., sez. 3, 15/09/2021, n.24893; Cass., sez. 3, 01/12/2023, n. 33552).3.4.

Nel caso di specie, sia l’epigrafe del ricorso sia il contenutodell’allegata procura alle liti fanno riferimento alla Aeroflot RussianAirlines quale società di diritto russo, avente sede legale a Mosca, conufficio di rappresentanza in Roma, ed al legale rappresentante perl’Italia, [OSCURATO:PERSONA].

Agli atti risulta depositata esclusivamenteuna visura camerale ordinaria della Aeroflot, nella quale AndreyDobryakov viene indicato come procuratore della società in forza di“atto del 19/12/2018, n. 23170”.La sola visura camerale non consente di verificare la sussistenzadei poteri rappresentativi della persona fisica che sta in giudizio innome e per conto della Aeroflot, essendo a tal fine imprescindibilel’indicazione ed il deposito dell’atto o della procura in forza della qualetali poteri gli sono stati conferiti.Poiché l'azione è stata esercitata da un soggetto qualificatosicome rappresentante legale senza che né nel ricorso né nella procurasia stato indicato da quale atto o rapporto originasse il potererappresentativo, non essendosi precisato, in particolare, se si trattavadello statuto o di altro atto sociale secondo il regime giuridicodell'ordinamento al quale la ricorrente appartiene, di fronte allacontestazione svolta dal controricorrente, la odierna ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026avrebbe dovuto replicare e dimostrare tramite la relativa produzionedocumentale, potendolo fare a norma dell'art. 372, secondo comma,cod. proc. civ., il potere rappresentativo.L’odierna ricorrente ciò non ha fatto e nemmeno ha svolto idoneareplica riguardo all'eccezione avversaria.Tanto è sufficiente a ritenere che il potere rappresentativo non siastato dimostrato e che, dunque, il ricorso debba dichiararsiinammissibile, con la conseguenza che la parte dev'essereconsiderata come non costituita (Cass., sez. 3, 30/09/2014, n.20563).L’inammissibilità del ricorso esime dallo scrutinio dei motivi.4.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna della ricorrente aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nella misura indicatain dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 1.100,00 (di cui euro1.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 900,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025.IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fficio di rappresentanza in Roma, in persona del legalerappresentante per l’Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marra, domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come perlegge- controricorrente –Numero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5166/2023, pubblicatain data 17 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. La signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alGiudice di pace di Eboli, la società [OSCURATO:PERSONA],deducendo che, imbarcatasi, unitamente al coniuge, all’aeroporto diRoma Fiumicino sul volo SU2403 della [OSCURATO:PERSONA], condestinazione [OSCURATO:PERSONA], all’arrivo non gli era stato riconsegnato ilbagaglio, che aveva poi recuperato dopo circa sei giorni; chiedeva ilrisarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di euro1.264,00.[OSCURATO:PERSONA] adito accoglieva la domanda, condannando lacompagnia aerea a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, lasomma di euro 500,00.2. Il Tribunale di Salerno, dinanzi al quale Aeroflot RussianAirlines ha proposto gravame, lo ha dichiarato inammissibile.In particolare, ha osservato che dall’epigrafe dell’atto di appello edalla procura ad litem a questo allegata emergeva che l’impugnazioneera stata spiegata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dallegale rappresentante per l’[OSCURATO:PERSONA] in forza diprocura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio diMosca, [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, poiché tale procura notarilenon era stata prodotta in giudizio, il gravame doveva ritenersiinammissibile, essendo stata la procura alle liti rilasciata da soggettoprivo di idonei poteri rappresentativi della società giuridica.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello laNumero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026società [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Ragioni della decisioneVa pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dallacontroricorrente di inammissibilità del ricorso per nullità della procuraspeciale conferita al difensore in mancanza di produzione in giudiziodi valida documentazione comprovante la sussistenza di poterirappresentativi di natura sostanziale in capo al procuratore dellasocietà di diritto russo.3.1. L’eccezione è fondata e va accolta nei termini di seguitoindicati.3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in temadi rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con lacorrelativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procuraalla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito dipotere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapportodedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffattisi pone come causa di esclusione anche della legitimatio adprocessum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi dipresupposto attinente alla regolare costituzione del rapportoprocessuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio equindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sulpunto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi delpotere del potere rappresentativo (Cass., sez. U, 16/11/2009, n.24179).3.3. Costituisce principio consolidato di questa Corte quelloNumero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026secondo cui: "In tema di rappresentanza processuale delle personegiuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensorenon ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cuil'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dallegale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere dirappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo odallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui ilpotere rappresentativo abbia origine da un atto della personagiuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agiscel'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, chela contestazione della relativa qualità ad opera della controparte siatempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativaaccertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dalrappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che hadichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbiaanche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarloalla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cass.sez. U, 1/10/2007, n. 20596).In base a tale principio di diritto, si configura, come megliochiarisce la motivazione della decisione, al paragrafo 1.1., un onere dichi agisce qualificandosi come rappresentate legale della societàpersona giuridica di fornire l'indicazione della fonte del potere dirappresentanza legale, al quale non si accompagna il relativo onere didimostrazione. Solo in presenza di detta indicazione si configural'onere di chi contesti l'esistenza del potete rappresentativo didimostrare che l'allegazione non trova riscontro nella fonte indicata,in quanto soggetta a pubblicità legale.In mancanza di una indicazione di quella fonte, viceversa, nonNumero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026essendo stata la controparte messa in grado di procedere alla verificadella sussistenza del potere rappresentativo, deve ritenersi che difronte alla contestazione di quest'ultimo, sia onere della parte che havisto la sua rappresentanza contestata allegare e dimostrare quale sial'atto da cui origina l'esercitato potere di rappresentanza legale,inerendo tale attività all'ammissibilità del ricorso. Se l’atto non è statoprodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potererappresentativo del soggetto (Cass., sez. L, 21/10/2013, n. 23786;Cass., sez. 6 – 3, 07/05/19, n. 11898; Cass., sez. 3, 15/09/2021, n.24893; Cass., sez. 3, 01/12/2023, n. 33552).3.4. Nel caso di specie, sia l’epigrafe del ricorso sia il contenutodell’allegata procura alle liti fanno riferimento alla Aeroflot RussianAirlines quale società di diritto russo, avente sede legale a Mosca, conufficio di rappresentanza in Roma, ed al legale rappresentante perl’Italia, [OSCURATO:PERSONA]. Agli atti risulta depositata esclusivamenteuna visura camerale ordinaria della Aeroflot, nella quale AndreyDobryakov viene indicato come procuratore della società in forza di“atto del 19/12/2018, n. 23170”.La sola visura camerale non consente di verificare la sussistenzadei poteri rappresentativi della persona fisica che sta in giudizio innome e per conto della Aeroflot, essendo a tal fine imprescindibilel’indicazione ed il deposito dell’atto o della procura in forza della qualetali poteri gli sono stati conferiti.Poiché l'azione è stata esercitata da un soggetto qualificatosicome rappresentante legale senza che né nel ricorso né nella procurasia stato indicato da quale atto o rapporto originasse il potererappresentativo, non essendosi precisato, in particolare, se si trattavadello statuto o di altro atto sociale secondo il regime giuridicodell'ordinamento al quale la ricorrente appartiene, di fronte allacontestazione svolta dal controricorrente, la odierna ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026avrebbe dovuto replicare e dimostrare tramite la relativa produzionedocumentale, potendolo fare a norma dell'art. 372, secondo comma,cod. proc. civ., il potere rappresentativo.L’odierna ricorrente ciò non ha fatto e nemmeno ha svolto idoneareplica riguardo all'eccezione avversaria.Tanto è sufficiente a ritenere che il potere rappresentativo non siastato dimostrato e che, dunque, il ricorso debba dichiararsiinammissibile, con la conseguenza che la parte dev'essereconsiderata come non costituita (Cass., sez. 3, 30/09/2014, n.20563).L’inammissibilità del ricorso esime dallo scrutinio dei motivi.4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna della ricorrente aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 1.100,00 (di cui euro1.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 900,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 11191/2024Numero sezionale 4576/2025Numero di raccolta generale 13827/2026Data pubblicazione 12/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025.IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
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