Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1254/2008
ECLI:EU:C:2008:650
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑455/06
Heemskerk BV e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] en Vlees
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all’esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto — Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario
ufficiale, il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni comunitarie — Competenza dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Esame d’ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario — Regola nazionale di divieto della reformatio in peius»
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione
(Regolamento della Commissione n. 615/98, artt. 1 e 5, nn. 3 e 7; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva
95/29)
2.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione
(Regolamento della Commissione n. 800/1999; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29)
3.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione
(Regolamento del Consiglio n. 1254/1999, art. 33, n. 9; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29,
allegato, capitolo VI, punto 47, B)
4.
Diritto comunitario — Ricorso dinanzi al giudice nazionale — Applicazione d’ufficio di una disposizione di diritto comunitario
che conduce a derogare alla regola nazionale che vieta la reformatio in peius — Obbligo per il giudice nazionale — Insussistenza
1.
Il regolamento n. 615/98, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per
quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, e, in particolare, i suoi artt. 1
e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione
ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva
91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva 95/29, mentre, in applicazione
dell’art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle
disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a tale conclusione l’autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi
oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei a rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore,
salvo che quest’ultimo non dimostri, eventualmente, che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall’autorità competente
per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata.
(v. punto 32, dispositivo 1)
2.
Nell’ambito della valutazione dell’esistenza del diritto alla restituzione nei casi previsti dal regolamento n. 800/1999,
recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, quando una
nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie, l’autorità
competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state rispettate
le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.
Infatti, per rilasciare un’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro di bandiera deve necessariamente effettuare
controlli approfonditi al fine di calcolare la superficie utile complessiva della nave che sia idonea a garantire il benessere
degli animali durante il loro trasporto. Si deve dunque rilevare che la superficie indicata in tale autorizzazione corrisponde
alla superficie all’interno della quale è garantito il benessere degli animali.
(v. punti 36, 38, dispositivo 2)
3.
La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali»,
di cui all’art. 33, n. 9, del regolamento n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine, che subordina il pagamento di una restituzione all’esportazione al rispetto di tali disposizioni, dev’essere intesa
nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari
in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell’allegato della direttiva 91/628, relativa alla protezione
degli animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere nel
senso dell’inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati.
(v. punto 39, dispositivo 3)
4.
Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d’ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando
una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della
reformatio in peius.
Un tale obbligo, infatti, non solo contrasterebbe con i principi del rispetto dei diritti della difesa, della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento, sottesi al divieto di cui sopra, ma esporrebbe il singolo che ha proposto
ricorso avverso un atto a lui pregiudizievole al rischio che un tale ricorso lo ponga in una posizione più sfavorevole di
quella in cui si sarebbe trovato se si fosse astenuto dal proporre tale ricorso.
(v. punti 47-48, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
25 novembre 2008 (
*
)
«Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 – Direttiva 91/628/CEE – Restituzioni all’esportazione – Protezione dei bovini durante il trasporto – Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario
ufficiale, il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni comunitarie – Competenza dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Esame d’ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario – Regola nazionale di divieto della reformatio in peius»
Nel procedimento C‑455/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 9 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2006, nella causa
Heemskerk BV
,
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] en Vlees
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti
di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský, J. Klučka
(relatore), A. Arabadjiev e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 novembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dai sigg. V. Kontolaimos e G. Kanellopoulos nonché dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T. van Rijn nonché dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615,
recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere
degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19), della direttiva del Consiglio 19 novembre
1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE
e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52;
in prosieguo: la «direttiva 91/628»), del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni
di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), nonché dell’art. 33,
n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Heemskerk BV e la [OSCURATO:PERSONA], da un lato,
alla [OSCURATO:PERSONA] en Vlees (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro, avente ad oggetto il rimborso di una parte della
restituzione all’esportazione che quest’ultimo ritiene essere stata indebitamente versata a tali due società.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1254/1999
3
Il regolamento n. 1254/1999 ha abrogato il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24).
4
Ai sensi dell’art. 33, n. 9, secondo comma, del regolamento n. 1254/1999, il pagamento della restituzione all’esportazione
di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli
animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.
Il regolamento n. 615/98
5
L’art. 1 del regolamento n. 615/98 così dispone:
«(...) il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina, di cui alla voce NC 0102 (in
appresso denominati “animali”), è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico
nel paese terzo di destinazione finale:
– delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e
– delle disposizioni del presente regolamento».
6
Ai sensi dell’art. 2 dello stesso regolamento:
«1. L’uscita dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:
– un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari
sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi, oppure
– un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.
2. Un veterinario ufficiale del punto di uscita verifica e certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE
del Consiglio [17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU 1997, L 13,
pag. 28)] che:
– gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE;
– il mezzo di trasporto sul quale gli animali vivi lasceranno il territorio doganale della Comunità è conforme alle disposizioni
della direttiva 91/628/CEE;
– siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle disposizioni della
direttiva 91/628/CEE.
3. Il veterinario del punto di uscita, se constata che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, certifica tale constatazione
apponendo l’indicazione
(...)
– Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 615/98
(...)».
7
Ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 7, del regolamento n. 615/98:
«2. Alle domande di pagamento relative alle restituzioni all’esportazione, redatte a norma dell’articolo 47 del regolamento (CEE)
n. 3665/87 [della Commissione 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1)], dev’essere aggiunta, entro i termini previsti da tale articolo, la prova della
conformità all’articolo 1.
Tale prova è costituita:
– dal documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, debitamente compilato, e
– eventualmente, dal rapporto di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(...)
3. La restituzione all’esportazione non è versata per gli animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali
l’autorità competente, in base ai documenti di cui al paragrafo 2, ai rapporti dei controlli di cui all’articolo 4 e/o a qualsiasi
altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, ritenga che non è stata rispettata
la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
(...)
7. Qualora si constati che non è stata rispettata la normativa comunitaria in materia di protezione degli animali durante il
trasporto dopo il pagamento della restituzione, la parte corrispondente della restituzione, compresa, se necessario, la riduzione
prevista al paragrafo 4, è considerata indebitamente pagata e deve essere recuperata conformemente alle disposizioni dell’articolo
11, paragrafi 3‑6, del regolamento (CEE) n. 3665/87».
La direttiva 91/628
8
L’art. 5, A, punto 1, lett. a)‑c), della direttiva 91/628 dispone quanto segue:
«A. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
1) ogni trasportatore:
a) sia stato:
(...)
ii) oggetto di un’autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati
nell’allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è
stabilita ovvero, qualora si tratti di un’impresa stabilita in un paese terzo, da un’autorità competente di uno Stato membro
dell’Unione, purché il responsabile dell’impresa di trasporto abbia sottoscritto l’impegno di rispettare le prescrizioni della
normativa veterinaria comunitaria vigente.
(...)
b) non trasporti o non faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
c) utilizzi per trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto
delle prescrizioni comunitarie in materia di benessere durante il trasporto (...)».
La normativa nazionale
9
L’art. 8:69 del testo unico sul diritto amministrativo ([OSCURATO:PERSONA]) è così formulato:
«1. Il giudice adito si pronuncia in base al ricorso, ai documenti presentati, all’istruttoria e al dibattimento all’udienza.
2. Il giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto.
3. Il giudice può integrare d’ufficio i fatti».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10
Dalla decisione di rinvio risulta che ciascuna delle ricorrenti nella causa principale ha dichiarato, il 25 gennaio 2000,
di aver esportato in Marocco 300 giovenche gravide, operazione per cui esse hanno chiesto ed ottenuto il pagamento della restituzione
all’esportazione ai sensi del regolamento n. 800/1999.
11
Le 600 giovenche gravide, insieme a 40 giovenche gravide di un’altra azienda, sono state caricate lo stesso giorno a Moerdijk
([OSCURATO:PERSONA]) su una nave battente bandiera irlandese, la M/S [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «nave»), per il trasporto a Casablanca
(Marocco). Il veterinario ufficiale che controllava l’operazione d’imbarco ha attestato che le condizioni dell’art. 2 del
regolamento n. 615/98 erano soddisfatte.
12
Detta nave era stata autorizzata dalle autorità irlandesi a trasportare animali su una superficie di 986 m².
13
In occasione di un controllo svolto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4045, relativo ai controlli,
da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18), nei fascicoli amministrativi delle
ricorrenti nella causa principale è stato rinvenuto un documento da cui sarebbe risultato che la capacità per il trasporto
di animali vivi della nave era stata superata di 111 bovini. Un’inchiesta più approfondita, effettuata dal servizio generale
di ispezione, ha dimostrato che il veterinario ufficiale non aveva effettuato alcun controllo, al punto di uscita, del rispetto
delle norme in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI dell’allegato della direttiva 91/628. Sulla base di tale
indagine, nonché di una dichiarazione della persona che aveva accompagnato gli animali nel viaggio verso il Marocco, tale
servizio generale di ispezione ha concluso che le condizioni di benessere dei bovini durante il loro trasporto, come previste
dalla direttiva 91/628, non erano state rispettate e che la nave era palesemente sovraccarica.
14
Con decisioni 26 marzo 2004 il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla revoca della restituzione all’esportazione concessa alle ricorrenti
nella causa principale e ha chiesto il rimborso degli importi già versati, aumentati del 10%. Inoltre, esso ha fissato gli
interessi legali dovuti.
15
Con lettere 13 aprile 2004 ciascuna delle dette ricorrenti ha presentato un reclamo avverso le decisioni del 26 marzo 2004.
16
Con decisioni 2 e 25 agosto 2005 il [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, dopo aver sentito le ricorrenti nella causa principale in data
6 maggio 2004, di confermare la revoca e il recupero della restituzione, diminuendo tuttavia l’importo delle somme da recuperare.
Considerando che il numero di bovini che superavano quello consentito per i 986 m² autorizzati era stato trasportato in violazione
delle norme stabilite dalla direttiva 91/628, tra cui quelle relative alla densità di carico, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che la restituzione dovesse essere revocata e recuperata con riferimento alla parte del carico che non aveva rispettato gli
obblighi relativi al benessere degli animali.
17
A tal fine esso ha stabilito che, conformemente al punto 47 dell’allegato della direttiva 91/628, la norma di carico per il
trasporto via mare delle giovenche gravide era pari a 1,70775 m
2
. Per calcolare il numero di animali trasportati in violazione di tale norma di carico, esso ha suddiviso la superficie autorizzata
della nave, ovvero 986 m
2
, per la superficie prescritta per animale. Ne ha concluso che il numero di animali in eccedenza trasportati su tale nave
in occasione dell’operazione di esportazione era pari a 62.
18
[OSCURATO:PERSONA] ha calcolato la parte da recuperare della restituzione all’esportazione percepita dalle ricorrenti nella causa
principale sulla base di quella concessa per il numero di animali trasportati in eccedenza, in proporzione alla loro parte
nell’operazione complessiva. Secondo tale calcolo, ad ognuna delle ricorrenti nella causa principale è stato richiesto il
rimborso della restituzione per 29 animali. Ai sensi dell’art. 5, n. 7, del regolamento n. 615/98, in combinato disposto con
l’art. 5, n. 4, dello stesso regolamento, la restituzione concessa è stata ridotta inoltre per un importo pari a quello della
restituzione revocata.
19
Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto ricorso avverso le summenzionate decisioni 2 e 25 agosto 2005 dinanzi
al giudice del rinvio. A sostegno dei loro ricorsi, esse hanno dedotto vari motivi consistenti, in sostanza, da un lato, nell’avvalersi
del carattere probatorio della certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale e, dall’altro, nel sostenere che la condizione
posta dalla normativa irlandese, secondo cui la nave poteva trasportare animali solo su una superficie di 986 m², non era
applicabile ad un trasporto effettuato dai [OSCURATO:PERSONA] al Marocco.
20
Emerge inoltre dalla decisione di rinvio che il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha individuato altri argomenti che
potrebbero influire sulla soluzione della controversia principale. Tuttavia, dal momento che tali argomenti non sono stati
sollevati dinanzi al detto giudice, le norme processuali nazionali osterebbero a che essi siano presi in considerazione. Dall’art. 8:69
del testo unico sul diritto amministrativo emergerebbe che il giudice si limita a decidere in ordine ai punti della controversia
che gli vengono sottoposti dalle parti. Se è vero che, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, il giudice è tenuto
ad integrare d’ufficio i motivi di diritto, occorrerebbe tuttavia interpretare tale disposizione nel senso che il giudice
procede all’inquadramento giuridico delle censure dedotte dal ricorrente avverso l’atto amministrativo contestato. Occorrerebbe
operare una distinzione fra tale obbligo di integrare d’ufficio i detti motivi e la valutazione cui il giudice deve procedere
di propria iniziativa. Una tale valutazione si imporrebbe solo nell’ipotesi di applicazione delle norme di ordine pubblico,
vale a dire le norme relative ai poteri degli organi amministrativi e a quelli del giudice stesso, nonché le disposizioni
in materia di ricevibilità.
21
Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se sia tenuto, alla luce del diritto comunitario, a tener conto degli argomenti tratti
da tale diritto che non siano stati dedotti dalle ricorrenti nella causa principale.
22
In tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se un’autorità amministrativa abbia la facoltà di decidere, in contrasto con la dichiarazione del veterinario ufficiale ai
sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento (...) n. 615/98, che il trasporto degli animali a cui siffatta dichiarazione si riferisce
non è conforme ai requisiti prescritti dal disposto della direttiva [91/628].
b) In caso di soluzione affermativa della prima questione, sub a):
Se il diritto comunitario assoggetti a limiti specifici l’esercizio di tale potere da parte dell’autorità amministrativa e,
in caso affermativo, quali siano questi limiti.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se un organo amministrativo di uno Stato membro, per valutare se esista un diritto alla restituzione, ad esempio come previsto
dal regolamento (...) n. 800/1999, debba dirimere la questione se un trasporto di animali vivi sia conforme alle disposizioni
comunitarie in materia di benessere degli animali alla luce dei requisiti imposti nello Stato membro oppure di quelli imposti
dallo Stato di bandiera della nave con cui gli animali vivi vengono trasportati e che ha rilasciato un’autorizzazione per
tale nave.
3) Se il diritto comunitario imponga un esame d’ufficio – ossia un esame di motivi che esorbitano dall’oggetto fondamentale delle
liti – di motivi ricavati dai regolamenti (...) nn. 1254/1999 e (...) 800/1999.
4) Se l’inciso “conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali”, di
cui all’art. 33, n. 9, del regolamento (...) n. 1254/1999 debba essere inteso nel senso che, ove venga accertato che una nave
durante il trasporto di animali vivi era talmente carica da eccedere il carico consentito per la nave stessa in forza delle
rilevanti norme relative al benessere degli animali, la difformità rispetto alle disposizioni comunitarie riguardi solo il
numero degli animali per cui è stato superato il carico consentito, oppure tutti gli animali vivi trasportati.
5) Se l’effettiva applicazione del diritto comunitario comporti che, a causa della verifica d’ufficio alla luce delle disposizioni
comunitarie, si deroghi al principio – ancorato nel diritto processuale amministrativo olandese – secondo cui l’impugnazione
di una decisione non può mettere chi esercita questo diritto in una posizione più sfavorevole di quella in cui si sarebbe
trovato se non avesse proceduto ad impugnazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 615/98 e, in particolare, i suoi
artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni
all’esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni
della direttiva 91/628, mentre, in applicazione dell’art. 2, n. 3, del citato regolamento, il veterinario ufficiale aveva
certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. In caso di soluzione affermativa,
tale giudice chiede se la competenza di tale autorità sia sottoposta a taluni limiti.
24
Si deve rammentare che, considerato il tenore letterale degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l’osservanza delle
disposizioni della direttiva 91/628 rappresenta una condizione per il pagamento delle restituzioni all’esportazione. È onere
dell’esportatore dimostrare, ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento, che ricorrono le condizioni cui è
subordinata la concessione della restituzione all’esportazione. Occorre sottolineare che l’esportatore, al fine di ottenere
il pagamento della restituzione all’esportazione, deve fornire all’autorità competente dello Stato membro in cui la dichiarazione
è accettata la prova del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del citato regolamento, nonché, di conseguenza, di
quelle della direttiva di cui sopra, producendo i documenti elencati, rispettivamente, agli artt. 2, n. 3, e 3, n. 2, di tale
regolamento. Tra tali documenti vi è, segnatamente, il certificato del veterinario ufficiale.
25
Per quanto riguarda il carattere probatorio di siffatti documenti, la Corte ha stabilito che, come risulta dalla finalità
perseguita dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 615/98, la produzione dei citati documenti da parte dell’esportatore non costituisce
una prova inconfutabile del rispetto dell’art. 1 di tale regolamento né della direttiva 91/628. Infatti, tale prova è sufficiente
solo nei limiti in cui l’autorità competente non disponga di elementi in base ai quali possa ritenere che la suddetta direttiva
non sia stata rispettata. Tale interpretazione è confermata dalla lettera dell’art. 5, n. 3, del medesimo regolamento, secondo
cui l’autorità competente può negare il pagamento della restituzione all’esportazione per gli animali per i quali essa, in
base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi
altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga
che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata (v. sentenza 13 marzo 2008, causa C‑96/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1413,
punti 34 e 35).
26
Nonostante la produzione, da parte dell’esportatore, di un certificato rilasciato dal veterinario ufficiale, in applicazione
dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, l’autorità competente può ritenere che egli non abbia rispettato né l’art. 1
di tale regolamento né le disposizioni della direttiva 91/628, a condizione che siano soddisfatti, segnatamente, i presupposti
stabiliti dall’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
27
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, si deve ritenere che tale ragionamento, secondo
cui l’autorità competente può decidere, nonostante i documenti forniti dall’esportatore, di non effettuare il pagamento della
restituzione, valga altresì nell’ipotesi in cui la restituzione sia già stata versata a quest’ultimo.
28
Ogni altra interpretazione priverebbe di effetto utile, per un verso, l’art. 5, n. 7, del regolamento n. 615/98, in forza
del quale, qualora si constati che non è stata rispettata la normativa comunitaria in materia di protezione degli animali
durante il trasporto dopo il pagamento della restituzione, quest’ultima deve essere recuperata conformemente alle disposizioni
dell’art. 11, nn. 3‑6, del regolamento n. 3665/87, e, per altro verso, i controlli a posteriori organizzati dal regolamento
n. 4045/89.
29
Quanto alla questione se una siffatta competenza sia soggetta a taluni limiti, la Corte ha già dichiarato che l’art. 5 del
regolamento n. 615/98 non può essere interpretato nel senso che esso consenta all’autorità competente di rimettere arbitrariamente
in discussione gli elementi di prova che l’esportatore ha accluso alla sua domanda di restituzione all’esportazione. Infatti
il margine discrezionale di cui l’autorità competente dispone non è illimitato, poiché incontra i limiti fissati dal citato
art. 5. Tale margine discrezionale risulta in particolare limitato per quanto attiene alla natura e al valore probatorio degli
elementi che tale autorità adduce (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 38).
30
La Corte ha stabilito che spetta all’autorità competente, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, basarsi
su elementi oggettivi e concreti relativi al benessere degli animali, tali da dimostrare che i documenti allegati dall’esportatore
alla sua domanda di restituzione all’esportazione non consentono di provare il rispetto delle disposizioni della direttiva
91/628 al momento del trasporto; spetta eventualmente all’esportatore dimostrare per quale motivo gli elementi di prova addotti
da tale autorità, per concludere che tale regolamento e tale direttiva non sono stati rispettati, sono privi di rilevanza
(sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41).
31
La Corte ha deciso che, in ogni caso, l’autorità competente è tenuta a motivare la propria decisione fornendo le ragioni per
le quali essa ha ritenuto che le prove fornite dall’esportatore non consentano di concludere che le disposizioni della direttiva
91/628 sono state rispettate. A tal fine, la suddetta autorità è obbligata, in particolare, ad attenersi ad una valutazione
oggettiva dei documenti che le sono presentati dall’esportatore, nonché a dimostrare l’adeguatezza degli elementi da essa
addotti per affermare che la documentazione allegata alla domanda di restituzione all’esportazione non vale a provare il rispetto
delle disposizioni pertinenti di tale direttiva (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
32
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il regolamento n. 615/98
e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale competente
in materia di restituzioni all’esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente
alle disposizioni della direttiva 91/628, mentre, in applicazione dell’art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario
ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a
tale conclusione l’autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione,
idonei a rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore, salvo che quest’ultimo non dimostri, eventualmente,
che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628 non è stata
rispettata.
Sulla seconda questione
33
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se nell’ambito della valutazione dell’esistenza del
diritto alla restituzione nei casi previsti dal regolamento n. 800/1999, l’autorità competente dello Stato membro di esportazione
debba, per stabilire se sono state rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto,
tener conto della superficie disponibile della nave basandosi sulle norme vigenti in tale Stato membro ovvero di quella menzionata
in occasione dell’emissione dell’autorizzazione in base alle norme vigenti nello Stato di bandiera.
34
Occorre rammentare in proposito che lo Stato di esportazione nonché lo Stato di bandiera, indicati dal giudice del rinvio,
sono entrambi [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea.
35
Per quanto concerne la superficie totale di una nave idonea ad essere destinata al trasporto degli animali, occorre rilevare
che la direttiva 91/628 non contiene alcuna espressa disposizione in proposito.
36
In tale contesto, nell’ipotesi in cui una nave sia stata oggetto di un’autorizzazione per una determinata superficie da parte
dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera, si deve rilevare che la superficie indicata in tale autorizzazione
corrisponde alla superficie all’interno della quale è garantito il benessere degli animali. Infatti è pacifico che, per rilasciare
un’autorizzazione, l’autorità competente deve necessariamente effettuare controlli approfonditi al fine di calcolare la superficie
utile complessiva della nave che sia idonea a garantire il benessere degli animali durante il loro trasporto.
37
Pertanto, l’autorità competente dello Stato membro di esportazione deve prendere in considerazione tale superficie utile per
stabilire se il trasporto degli animali sulla nave sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628
relative al benessere degli animali.
38
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione nel senso che, quando una nave sia stata
autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie, l’autorità competente
dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni
comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.
Sulla quarta questione
39
Con la sua quarta questione, che deve essere esaminata prima della terza e della quinta questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se la nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere
degli animali», di cui all’art. 33, n. 9, del regolamento n. 1254/1999, debba essere intesa nel senso che, quando risulti
dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità
di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell’allegato della direttiva 91/628, occorre concludere nel senso dell’inosservanza
di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati.
40
Ai sensi del capitolo VI, punto 47, B, dell’allegato della citata direttiva, la densità di carico per ciascun animale è determinata,
nel caso del trasporto via mare, in metri quadrati.
41
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, se il totale della superficie disponibile
sulla nave per il trasporto di animali suddivisa per il numero di animali effettivamente trasportati non è conforme alla superficie
per animale prevista dal capitolo VI, punto 47, B, dell’allegato della direttiva 91/628, si deve rilevare che le norme comunitarie
in materia di densità di carico non sono state rispettate per nessuno degli animali trasportati. È infatti pacifico che, in
caso di superamento della densità di carico, lo spazio disponibile per ogni animale diminuisce per il fatto che il numero
di animali a bordo della nave è superiore al numero autorizzato in forza di tali norme.
42
Occorre inoltre rilevare che il sovraccarico di una nave interessa, in linea di principio, tutti gli animali, in quanto determina
una limitazione dei movimenti fisici degli stessi, la riduzione dello spazio necessario per il loro comfort, un aumento del
rischio che detti animali si feriscano nonché condizioni penose di trasporto per tutti gli animali trasportati e non solo
per gli animali eccedenti il carico consentito.
43
Si deve di conseguenza risolvere la quarta questione nel senso che la nozione di «conformità con le disposizioni stabilite
dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all’art. 33, n. 9, del regolamento n. 1254/1999,
dev’essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati
i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell’allegato della direttiva
91/628, occorre, in linea di principio, concludere nel senso dell’inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la
totalità degli animali vivi trasportati.
Sulla terza e sulla quinta questione
44
Con la sua terza e quinta questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza
se il diritto comunitario imponga al giudice nazionale un esame d’ufficio dei motivi ricavati dai regolamenti nn. 1254/1999
e 800/1999 che eccedano i limiti della controversia, quando un siffatto esame porterebbe a derogare al principio di diritto
olandese secondo cui il soggetto che propone ricorso non può trovarsi in una posizione più sfavorevole di quella in cui si
sarebbe trovato in assenza di ricorso (principio che vieta la reformatio in peius).
45
[OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven precisa che, in conformità all’art. 8:69 del testo unico sul diritto amministrativo,
non può, in via di principio, tener conto di argomenti che eccedano i limiti della controversia quale definita dalle parti.
Esso sottolinea inoltre che, se il diritto comunitario gli imponesse di sollevare d’ufficio i motivi ricavati dai regolamenti
nn. 1254/1999 e 800/1999, potrebbe essere confrontato alla regola procedurale del divieto della reformatio in peius, sancita
dal diritto amministrativo olandese, secondo cui il soggetto che propone un ricorso non può trovarsi in una posizione più
sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato in assenza di ricorso. Egli non esclude infatti che la considerazione dei
detti regolamenti possa comportare un aggravio degli obblighi delle ricorrenti nella causa principale.
46
A tal proposito, occorre rilevare che il diritto comunitario non può obbligare il giudice nazionale ad applicare d’ufficio
una disposizione comunitaria quando una siffatta applicazione avrebbe come conseguenza una deroga al principio, insito nel
suo diritto processuale nazionale, del divieto della reformatio in peius.
47
Un tale obbligo, infatti, non solo contrasterebbe con i principi del rispetto dei diritti della difesa, della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento, sottesi al divieto di cui sopra, ma esporrebbe il singolo che ha proposto
ricorso avverso un atto a lui pregiudizievole al rischio che un tale ricorso lo ponga in una posizione più sfavorevole di
quella in cui si sarebbe trovato se si fosse astenuto dal proporre tale ricorso.
48
Alla luce di quanto sopra, la terza e la quinta questione devono essere risolte nel senso che il diritto comunitario non obbliga
il giudice nazionale ad applicare d’ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe
a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della reformatio in peius.
Sulle spese
49
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle
restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto,
e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale competente
in materia di restituzioni all’esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente
alle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante
il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29
giugno 1995, 95/29/CE, mentre, in applicazione dell’art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva
certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a tale conclusione
l’autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei a
rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore, salvo che quest’ultimo non dimostri, eventualmente, che
sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata
dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata.
2)
Quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie,
l’autorità competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state
rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.
3)
La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali»,
di cui all’art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine, dev’essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto
degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47,
B, dell’allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere
nel senso dell’inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati.
4)
Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d’ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando
una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della
reformatio in peius
.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.