Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 15109/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5813 del RG/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.; elett ivamen te domic iliata pr esso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- AGILITY LOGISTICSs.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale r app rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata p resso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente all’incidentale- avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 31.08.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.04.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2019, dichiarava prescritto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., quale società conferitaria di ramo d’azienda a seguito di scissione) ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e quest’ultima società alla restituzione, in favore della S.E.A., di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con sei motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale autonomo.[OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno ritualmente depositato un’istanza congiunta, rispettivamente, di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra lestesse parti senza pronuncia sulle spese.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto in conformità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio.

Così deciso nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5813 del RG/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.; elett ivamen te domic iliata pr esso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- AGILITY LOGISTICSs.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale r app rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata p resso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente all’incidentale- avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 31.08.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.04.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2019, dichiarava prescritto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., quale società conferitaria di ramo d’azienda a seguito di scissione) ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e quest’ultima società alla restituzione, in favore della S.E.A., di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con sei motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale autonomo.[OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno ritualmente depositato un’istanza congiunta, rispettivamente, di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra lestesse parti senza pronuncia sulle spese. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto in conformità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Così deciso nella cam
Sentenza Cassazione n. 15109/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris