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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37296/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, rigettava l'appello proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], proposto, e da [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, in qualità di moglie del Bucchieri, avverso il decreto con cui il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 25.1.2021, aveva applicato ai suddetti Bucchieri e Spoto la misura della confisca di prevenzione, in relazione ai beni in esso specificamente indicati.

In particolare la corte territoriale evidenzia come risulti dimostrata la caratterizzazione "mafiosa" dell'impresa facente capo al Bucchieri, in quanto perfettamente inserita nel sistema spartitorio della distribuzione delle commesse per l'esecuzione dei lavori da effettuare all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]" di Palermo, controllato dalla famiglia mafiosa di Pagliarelli, retta da [OSCURATO:PERSONA], sodalizio nel cui interesse il Bucchieri, in concorso con il Perrone, aveva posto in essere un tentativo di estorsione, aggravato ex art. 7,

I. n. 152 del 1991, in danno di un'impresa, operante nel Policlinico, del gruppo Bosco di Catania, fatto per il quale egli era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 29.1.2020, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione e le cui modalità di esecuzione denotavano una familiarità del proposto con esponenti mafiosi di spicco, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui nomi venivano spesi dal Bucchieri per convincere i responsabili dell'impresa in precedenza indicata ad accettare la richiesta estorsiva.

Ciò posto, la corte di appello, premesso che l'impresa del Bucchieri ha lavorato quasi esclusivamente con il Policlinico, realizzando ingenti ricavi soprattutto nel periodo temporale correlato alle condotte estorsive ai danni del gruppo Bosco, ha condiviso la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui l'impresa del proposto sia stata favorita all'interno del Policlinico, dalle condizioni di assoggettamento imposte dalla famiglia di Pagliarelli e dalla "protezione" da quest'ultima ottenuta, la cui penetrazione all'interno del Policlinico era già consolidata nel 2012.

Con riferimento, poi, alla pericolosità sociale del proposto, che il tribunale riteneva manifestatasi quanto meno nel 2011, la corte territoriale ha evidenziato, da un lato, come tale profilo non possa essere messo in discussione dai terzi interessati, legittimati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a interloquire solo in ordine alla fittizia titolarità dei cespiti confiscati; dall'altro, come il consolidato inserimento dell'impresa del Bucchieri nel sistema mafioso resosi manifesto in occasione della richiesta estorsiva del 2012, presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, un pregresso periodo di sperimentata affidabilità personale e imprenditoriale, che ben può collocarsi "intorno al 2011".

Pertanto del tutto legittima, ad avviso del giudice di appello, deve ritenersi, innanzitutto, la confisca dei crediti ammontanti a euro 279.398,29, vantati dal proposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in quanto frutto di un'attività di impresa, inquinata dall'appoggio mafioso, crediti, rileva la corte territoriale, maturati per prestazioni rese dal 31.12.2014 al 27.3.2015, in ambito temporale coerente con le manifestazioni di pericolosità sociale del proposto, acclarata con decreto del tribunale di Palermo del 20/21.7.2016, divenuto definitivo, con cui è stata attualizzata, al momento della decisione, la pericolosità sociale del Bucchieri.

Del pari legittima, secondo la corte territoriale, deve ritenersi la confisca dei saldi attivi intestati al Bucchieri; alla moglie ovvero a entrambi, in quanto non giustificati dai redditi leciti percepiti dal nucleo familiare del proposto, presentandosi, di conseguenza, come provento dell'esercizio con modalità mafiose dell'impresa a lui facente capo.

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il Bucchieri e la Spoto, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni.

In particolare i ricorrenti lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto, con particolare riferimento all'ambito temporale di manifestazione della stessa.Al riguardo essi rilevano come non abbia fondamento l'assunto fatto proprio dalla corte territoriale, secondo cui la capacità del Bucchieri di imporsi all'interno del Policlinico palermitano attraverso le sue imprese sia stata determinata dall'appoggio ottenuto dal sodalizio mafioso di riferimento, laddove è emerso esattamente il contrario, vale a dire che l'impresa del Bucchieri era divenuta un'impresa di fiducia del Policlinico, in ragione dell'indubbia capacità professionale dimostrata dall'imprenditore in quasi trent'anni di attività.

Ciò si evince dalla circostanza che né il proposto, né il figlio Alessio erano mai stati iscritti nel registro degli indagati, con riferimento ai fatti oggetti della informativa n. 4217/2013 del R.O.N.I., in cui erano compendiati gli esiti degli accertamenti relativi ai rapporti di carattere lavorativo intercorsi tra i due Bucchieri e i funzionari dell'ufficio tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA], informativa richiamata dal pubblico ministero nella proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, con riferimento a un passaggio della ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo in data 21.5.201 a carico del Bucchieri per il tentativo di estorsione in precedenza indicato.

Risulta, pertanto, una mera supposizione ancorare al 2011 la manifestazione della pericolosità sociale del proposto e, in ogni caso, difetta del tutto l'indicazione in ordine al momento della cessazione del manifestarsi di tale pericolosità, nonostante a tal fine possa farsi ricorso, per perimetrarne i confini, alla data di realizzazione del tentativo di estorsione in danno dell'impresa della Bosco, più volte citato, che riguarda fatti commessi da Gennaio 2013 a Marzo 2014, momento, quest'ultimo, in cui la pericolosità sociale del proposto ha cessato di manifestarsi all'esterno.

Con la conseguenza che, non potendosi considerare i crediti oggetto di confisca sorti in un periodo in cui si manifestava la pericolosità sociale del proposto, gli stessi non potevano formare oggetto della misura di sicurezza patrimoniale di cui si discute.Infine, con riferimento ai conti correnti confiscati, rilevano i ricorrenti che, in relazione a quelli indicati nella lettera C), uno solo dei quali intestato ad entrambi i coniugi, si tratta di conti correnti accesi negli anni 2002 e 2006, alimentati con provviste accumulate sino al 2010, dunque lontani dal periodo temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto.

Per le stesse ragioni andrebbero restituiti alla Spoto i beni indicati alla lettera D) dell'elenco e, in particolare, il saldo attivo del conto corrente acceso il 3.6.2015 presso [OSCURATO:SOCIETA]., poiché alimentato solo dalle somme ritenute lecite, provenienti dalla stessa, perché a lei intestato.

In ogni caso andrebbero restituite almeno in parte le somme accumulate sui conti correnti fino al 2011, data iniziale di manifestazione della pericolosità sociale, e dopo il 2015.

3. Con requisitoria del 17.5.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, perché fondati su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle doglianze già disattese dalla corte di appello.

4. I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi infondati, che, anzi, si collocano ai confini della inammissibilità, in quanto con essi, come appare evidente dalla loro esposizione, vengono articolate censure in larga parte relative al percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, non deducibili con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez.

I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez.

I, 10.12.2010, n. 580).

Né va taciuto che, come è noto, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la ) sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (cfr. Sez. 5, n. 333 del 20.11.2020, Rv. 280249).

Sicché devono ritenersi inammissibili i rilievi svolti in nome della Spoto, volti a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione di cui si discute nei confronti del marito.

Ciò posto, ritiene il Collegio che sia non fondato il rilievo difensivo secondo cui il termine finale della pericolosità sociale del proposto debba essere ancorato alla data relativa alla realizzazione del tentativo di estorsione aggravato ex art. 7,

I. n. 152 del 1991.

Ed invero, come affermato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (cfr. Sez. 5, n. 49479 del 13.11.2019, Rv. 277909; Sez. 2, n. 14165 del 13.3.2018, Rv. 272377).

Orbene di tali principi ha fatto buon governo la corte territoriale, dimostrando, con congrua motivazione, come la pericolosità sociale del proposto sia strettamente connessa al "percorso esistenziale mafioso" dell'impresa del Bucchieri all'interno del Policlinico palermitano.

E sul punto i rilievi difensivi non colgono nel segno, presentandosi in realtà come rilievi sulla motivazione.

Infondata appare anche l'osservazione sulla mancata iscrizione del proposto e del figlio Alessio nel registro degli indagati, con riferimento ai fatti oggetti della informativa n. 4217/2013 del R.O.N.I., in cui erano compendiati gli esiti degli accertamenti relativi ai rapporti di carattere lavorativo intercorsi tra i due Bucchieri e i funzionari dell'ufficio tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ciò in considerazione del noto principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, secondo cui il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche, ad esempio, di quelli attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (cfr. Sez. 6, 50946 del 18/09/2014, rv. 261591).

Infine anche con riferimento ai conti correnti, le censure difensive denunciano in realtà un vizio motivazionale, a fronte di una motivazione in cui si evidenzia, da un lato, come i saldi attivi dei conti correnti intestati al proposto e alla moglie non fossero giustificati dai redditi leciti percepiti dal nucleo familiare dello stesso proposto, dovendosi, pertanto, considerare provento dell'esercizio con modalità mafiose dell'impresa del Bucchieri; dall'altro come sui predetti conti si sia registrata, proprio a partire dal 2011, una notevole movimentazione di denaro, proveniente dall'attività di impresa del proposto (cfr. pp. 17-18 del provvedimento oggetto di ricorso).

5. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, rigettava l'appello proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], proposto, e da [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, in qualità di moglie del Bucchieri, avverso il decreto con cui il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 25.1.2021, aveva applicato ai suddetti Bucchieri e Spoto la misura della confisca di prevenzione, in relazione ai beni in esso specificamente indicati. In particolare la corte territoriale evidenzia come risulti dimostrata la caratterizzazione "mafiosa" dell'impresa facente capo al Bucchieri, in quanto perfettamente inserita nel sistema spartitorio della distribuzione delle commesse per l'esecuzione dei lavori da effettuare all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]" di Palermo, controllato dalla famiglia mafiosa di Pagliarelli, retta da [OSCURATO:PERSONA], sodalizio nel cui interesse il Bucchieri, in concorso con il Perrone, aveva posto in essere un tentativo di estorsione, aggravato ex art. 7, I. n. 152 del 1991, in danno di un'impresa, operante nel Policlinico, del gruppo Bosco di Catania, fatto per il quale egli era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 29.1.2020, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione e le cui modalità di esecuzione denotavano una familiarità del proposto con esponenti mafiosi di spicco, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui nomi venivano spesi dal Bucchieri per convincere i responsabili dell'impresa in precedenza indicata ad accettare la richiesta estorsiva. Ciò posto, la corte di appello, premesso che l'impresa del Bucchieri ha lavorato quasi esclusivamente con il Policlinico, realizzando ingenti ricavi soprattutto nel periodo temporale correlato alle condotte estorsive ai danni del gruppo Bosco, ha condiviso la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui l'impresa del proposto sia stata favorita all'interno del Policlinico, dalle condizioni di assoggettamento imposte dalla famiglia di Pagliarelli e dalla "protezione" da quest'ultima ottenuta, la cui penetrazione all'interno del Policlinico era già consolidata nel 2012. Con riferimento, poi, alla pericolosità sociale del proposto, che il tribunale riteneva manifestatasi quanto meno nel 2011, la corte territoriale ha evidenziato, da un lato, come tale profilo non possa essere messo in discussione dai terzi interessati, legittimati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a interloquire solo in ordine alla fittizia titolarità dei cespiti confiscati; dall'altro, come il consolidato inserimento dell'impresa del Bucchieri nel sistema mafioso resosi manifesto in occasione della richiesta estorsiva del 2012, presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, un pregresso periodo di sperimentata affidabilità personale e imprenditoriale, che ben può collocarsi "intorno al 2011". Pertanto del tutto legittima, ad avviso del giudice di appello, deve ritenersi, innanzitutto, la confisca dei crediti ammontanti a euro 279.398,29, vantati dal proposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in quanto frutto di un'attività di impresa, inquinata dall'appoggio mafioso, crediti, rileva la corte territoriale, maturati per prestazioni rese dal 31.12.2014 al 27.3.2015, in ambito temporale coerente con le manifestazioni di pericolosità sociale del proposto, acclarata con decreto del tribunale di Palermo del 20/21.7.2016, divenuto definitivo, con cui è stata attualizzata, al momento della decisione, la pericolosità sociale del Bucchieri. Del pari legittima, secondo la corte territoriale, deve ritenersi la confisca dei saldi attivi intestati al Bucchieri; alla moglie ovvero a entrambi, in quanto non giustificati dai redditi leciti percepiti dal nucleo familiare del proposto, presentandosi, di conseguenza, come provento dell'esercizio con modalità mafiose dell'impresa a lui facente capo. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il Bucchieri e la Spoto, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni. In particolare i ricorrenti lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto, con particolare riferimento all'ambito temporale di manifestazione della stessa.Al riguardo essi rilevano come non abbia fondamento l'assunto fatto proprio dalla corte territoriale, secondo cui la capacità del Bucchieri di imporsi all'interno del Policlinico palermitano attraverso le sue imprese sia stata determinata dall'appoggio ottenuto dal sodalizio mafioso di riferimento, laddove è emerso esattamente il contrario, vale a dire che l'impresa del Bucchieri era divenuta un'impresa di fiducia del Policlinico, in ragione dell'indubbia capacità professionale dimostrata dall'imprenditore in quasi trent'anni di attività. Ciò si evince dalla circostanza che né il proposto, né il figlio Alessio erano mai stati iscritti nel registro degli indagati, con riferimento ai fatti oggetti della informativa n. 4217/2013 del R.O.N.I., in cui erano compendiati gli esiti degli accertamenti relativi ai rapporti di carattere lavorativo intercorsi tra i due Bucchieri e i funzionari dell'ufficio tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA], informativa richiamata dal pubblico ministero nella proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, con riferimento a un passaggio della ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo in data 21.5.201 a carico del Bucchieri per il tentativo di estorsione in precedenza indicato. Risulta, pertanto, una mera supposizione ancorare al 2011 la manifestazione della pericolosità sociale del proposto e, in ogni caso, difetta del tutto l'indicazione in ordine al momento della cessazione del manifestarsi di tale pericolosità, nonostante a tal fine possa farsi ricorso, per perimetrarne i confini, alla data di realizzazione del tentativo di estorsione in danno dell'impresa della Bosco, più volte citato, che riguarda fatti commessi da Gennaio 2013 a Marzo 2014, momento, quest'ultimo, in cui la pericolosità sociale del proposto ha cessato di manifestarsi all'esterno. Con la conseguenza che, non potendosi considerare i crediti oggetto di confisca sorti in un periodo in cui si manifestava la pericolosità sociale del proposto, gli stessi non potevano formare oggetto della misura di sicurezza patrimoniale di cui si discute.Infine, con riferimento ai conti correnti confiscati, rilevano i ricorrenti che, in relazione a quelli indicati nella lettera C), uno solo dei quali intestato ad entrambi i coniugi, si tratta di conti correnti accesi negli anni 2002 e 2006, alimentati con provviste accumulate sino al 2010, dunque lontani dal periodo temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto. Per le stesse ragioni andrebbero restituiti alla Spoto i beni indicati alla lettera D) dell'elenco e, in particolare, il saldo attivo del conto corrente acceso il 3.6.2015 presso [OSCURATO:SOCIETA]., poiché alimentato solo dalle somme ritenute lecite, provenienti dalla stessa, perché a lei intestato. In ogni caso andrebbero restituite almeno in parte le somme accumulate sui conti correnti fino al 2011, data iniziale di manifestazione della pericolosità sociale, e dopo il 2015. 3. Con requisitoria del 17.5.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, perché fondati su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle doglianze già disattese dalla corte di appello. 4. I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi infondati, che, anzi, si collocano ai confini della inammissibilità, in quanto con essi, come appare evidente dalla loro esposizione, vengono articolate censure in larga parte relative al percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, non deducibili con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Né va taciuto che, come è noto, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la ) sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (cfr. Sez. 5, n. 333 del 20.11.2020, Rv. 280249). Sicché devono ritenersi inammissibili i rilievi svolti in nome della Spoto, volti a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione di cui si discute nei confronti del marito. Ciò posto, ritiene il Collegio che sia non fondato il rilievo difensivo secondo cui il termine finale della pericolosità sociale del proposto debba essere ancorato alla data relativa alla realizzazione del tentativo di estorsione aggravato ex art. 7, I. n. 152 del 1991. Ed invero, come affermato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (cfr. Sez. 5, n. 49479 del 13.11.2019, Rv. 277909; Sez. 2, n. 14165 del 13.3.2018, Rv. 272377). Orbene di tali principi ha fatto buon governo la corte territoriale, dimostrando, con congrua motivazione, come la pericolosità sociale del proposto sia strettamente connessa al "percorso esistenziale mafioso" dell'impresa del Bucchieri all'interno del Policlinico palermitano. E sul punto i rilievi difensivi non colgono nel segno, presentandosi in realtà come rilievi sulla motivazione. Infondata appare anche l'osservazione sulla mancata iscrizione del proposto e del figlio Alessio nel registro degli indagati, con riferimento ai fatti oggetti della informativa n. 4217/2013 del R.O.N.I., in cui erano compendiati gli esiti degli accertamenti relativi ai rapporti di carattere lavorativo intercorsi tra i due Bucchieri e i funzionari dell'ufficio tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò in considerazione del noto principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, secondo cui il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche, ad esempio, di quelli attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (cfr. Sez. 6, 50946 del 18/09/2014, rv. 261591). Infine anche con riferimento ai conti correnti, le censure difensive denunciano in realtà un vizio motivazionale, a fronte di una motivazione in cui si evidenzia, da un lato, come i saldi attivi dei conti correnti intestati al proposto e alla moglie non fossero giustificati dai redditi leciti percepiti dal nucleo familiare dello stesso proposto, dovendosi, pertanto, considerare provento dell'esercizio con modalità mafiose dell'impresa del Bucchieri; dall'altro come sui predetti conti si sia registrata, proprio a partire dal 2011, una notevole movimentazione di denaro, proveniente dall'attività di impresa del proposto (cfr. pp. 17-18 del provvedimento oggetto di ricorso). 5. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagament
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