CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 07942/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3 6122 /20 18 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, allavia Ortigaran. 3. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alLungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10. - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 2948 /201 7 , del la CORTE DI APPELLO di BOLOGNA,pubblicata il giorno 12 / 12 /20 1 7 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 01/03/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 settembre 2010, n. 20805, pronunciata, ex art. 281-sexiescod. proc. civ., nei giudizi riuniti iscritti ai nn.rr.gg. 16678/2001 e 5187/2004, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo interesse in questa sede, respinse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta già [OSCURATO:SOCIETA].), nel procedimento n. 16678/2001 r.g.: i) di accertamento dei gravi inadempimenti asseritamente commessi dall'allora [OSCURATO:SOCIETA]. nell'esecuzione dei contratti con lui conclusi per la negoziazionee la gestione di strumenti finanziari relativi ad operazioni di acquisto-vendita di titoli e prodotti derivati; ii) di condanna della stessa alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati per interessi passivi, commissione di massimo scopertoe spese ed alla restituzione, nella sua “piena e totale disponibilità”, dei titoli di cui era intestatario alla data della revoca dei conti depositi n. 533957, n. 533671 e n. 559257 o, per l’ipotesi di intervenuta vendita dei titoli costituiti in pegno dicui al dossier n. 559257, alla restituzione del relativo controvalore, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti. 1.1. Con la medesima sentenza, quel tribunale accolse, invece, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio connesso iscritto al n. 5187/2004 e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.287.887,97, quale saldo a debito in linea capitale al 31 dicembre 2002, come dal documento n. 12 allegato al suo atto di citazione, oltre agli interessi legalidalla domanda (25 marzo 2004). Dispose, altresì, che la banca potesse soddisfarsi in compensazione e fino alla concorrenza del proprio credito, “trattenendo il valore dei titoli esistenti nei conti deposito intestati all'attore che non siano stati costituiti in pegno” ed oggetto del provvedimento di sequestro conservativo ante causamda essa ottenuto. 2. La Corte di appello di Bologna, decidendo sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza del 12 dicembre 2017, n. 2948, in parziale riforma della stessa, rigettò la domanda proposta da quest’ultima nei confronti del primo. 2.1. In particolare, quella corte: i) confermò la statuizione del tribunale che aveva respinto la domanda risarcitoria dell’attore/appellante principale fondata sugli asseriti inadempimenti degli obblighi assunti dalla controparte nell’ambito dei rapporti di intermediazione mobiliare tra loro in essere; ii) condivise la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che il giudice di prime cure aveva disposto che la banca potesse autonomamente soddisfarsi sui beni oggetto del sequestro conservativo autorizzato, fino alla concorrenza di un milione di euro, prima della proposizione del giudizio iscritto al n. 5187/2004 r.g.. Considerò, tuttavia, la doglianza «priva di concreto rilievo», essendo «pacifico che [OSCURATO:SOCIETA], una volta ottenuta la sentenza di primo grado di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.287.887.92, hachiesto la conversione del sequestro in pignoramento […] e ha ottenuto, dal Giudice dell’Esecuzione, l'assegnazione dei crediti pignorati e delle somme derivanti dalla vendita dei titoli pignorati per complessivi € 831.538.94 in conto al sua preteso maggior credito». Pertanto, «la non corretta formulazione del dispositivo della sentenza non ha […] portato ad alcun abusivo impossessamento o forzosa realizzazione dei valori dei beni sequestrati»; iii) ritenne fondato il motivo di gravame con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che la banca avesse dato prova del credito, per saldo negativo, dei vari rapporti bancari tra le parti. Rimarcò, sul punto, che il c.t.u. aveva «dato atto che la Banca, benché invitata, non ha prodotto: copia del contratto di apertura delconto corrente n. 33438/39 (c/c ordinario); copia del contratto di apertura del conto corrente n. 653761/30 (conto margini): copia del contratto di apertura del conto corrente n. 653763/34 (conto derivati); copia del contratto di apertura del conto corrente n. 654607/69 (conto derivati - si tratta del cd. conto “fantasma”, ossia del conto su cui doveva passare, com’è pacifico, l’operatività in derivati). Il CT.U. ha anche accertato che sono agli atti solo gli estratti conto del limitato periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2001, relativi al c/c n. 33438/39, al c/c n. 653763/34 ed al conto margini n. 653761/30. Nessun estratto conto è stato invece prodotto, ancora una volta, in relazione al menzionato conto derivati cd. “fantasma”». Pertanto, proseguì la corte, «il credito della Banca risulta effettivamente privo di adeguato riscontro e il C.T.U. non è stato posto in condizione di ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti a fronte delle eccezioni del cliente»; iv) osservò, inoltre, che «L'infondatezza della pretesa creditoria della Banca per mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico non può tuttavia portare, come vorrebbe il [OSCURATO:PERSONA], alla condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione della somma di € 251.725,04, realizzata dalla Banca dalla vendita dei titoli costituiti in pegno […], e dell’importo di € 831.538,93, assegnato alla Banca in via esecutiva in forza dell’ottenuto sequestro conservativo. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato l'esito fortemente in perdita delle negoziazioni in derivati per cui è causa e ha sostenuto che tali perdite, sicuramente ingenti ma contestate nel quantum, anche per illegittima applicazione di alcune voci, si sarebbero dovute imputare alla Barca, assunto non condivisibile per le ragioni sopra esposte. Ebbene, data tale posizione difensiva, l'accoglimento della sua domanda di ripetizione dell'indebito presupponeva necessariamente, sempre in applicazione dei principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova, che il [OSCURATO:PERSONA] fornisse documentazione idonea aconfermare gli erronei conteggi della Banca sotto tutti i profili dedotti. [OSCURATO:PERSONA], quale attore nell'azioneex art. 2033 c.c. era, dunque, a sua volta, tenuto a produrre copia di tutti i contratti conclusi con la Banca e dei relativi estratti conto, non essendo in contestazione che gli stessi gli siano stati regolarmente inviati nel corso del rapporto, come pure che la Banca gli rilasciò la copia, a sua firma, dei vari contratti in questione. E tale onere della prova non è stato assolto dal [OSCURATO:PERSONA] che si è limitato, sia in prime cure che in questa sede, a chiedere che venisse ordinato a controparte, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l'esibizione di tale documentazione. Sennonché, come la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire, e l'orientamento merita di essere condiviso, la richiesta di ordine di esibizione non può trovare accoglimento qualora la documentazione di cui si chiede la produzione in giudizio rientri nella disponibilità della parte che ne ha formulato l'istanza poiché, in tal caso, l’ordine impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c. assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulla parte stessa […]». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto anche ricorso incidentale recante tre motivi, cui ha resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ. il [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria exart.380-bis.1 cod. proc. civ. . [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettivamente: I) «Falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e violazione dell’art. 336 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », assumendosi, sostanzialmente, che la corte distrettuale, affatto erroneamente, aveva respinto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione di quanto era stato costretto a pagare in forza della decisione di primo grado, provvisoriamente esecutiva, configurandola come una richiesta exart. 2033 cod. civ., laddove, invece, essa era stata avanzata ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ., per il caso di accoglimento dell’impugnazione, riguardando atti e provvedimenti di pendenti dalla sentenza di cui era stata chiesta la riforma. La riforma del capo di condanna della sentenza di primo grado, dunque, aveva fatto sorgere automaticamente, quale effetto conseguenziale, l’obbligazione della parte vittoriosa in primo grado di restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza impugnata. Viene invocata, in proposito, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti(art.2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; II) «Falsa applicazione e violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». La relativa censura, strettamente connessa a quella precedente, ascrive alla corte territoriale di avere «errato nell'applicazione, ai fatti di causa, del principio che regola la ripartizione dell'onere della prova: infatti, avendo reputato che l'oggetto della prova richiesta all'appellante consistesse nella dimostrazione che le somme pagate non erano da lui dovute in base ai documenti negoziali e non nella dimostrazione che dette somme erano state coattivamente da lui versate in forza della pronuncia di condanna emessa in primo grado, è incorsa, dapprima, nella falsa applicazionee, poi, nella violazione dell'art. 2697 c.c.; se avesse fatto retta applicazione di detta norma, avrebbe dovuto accertare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l'onere di dare la prova dei pagamenti effettuati e, conseguentemente, considerata la riforma del capo di condanna contenuto nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto accertare che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] quanto percepito, emettendo la relativa condanna»; III) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Si sostiene, «in una sorta di ideale continuità con i precedenti motivi, cui il presente è giuridicamente e logicamente subordinato», che ove si volesse ritenere che la cognizione e la decisione negativa sulla domanda di restituzione predetta «abbiano riguardato la generica domanda di merito del dott. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la ripetizione di “tutte le somme variamente addebitategli e aventi origine, diretta o indiretta, da operazioni su titoli e/o prodotti derivati”, allora si dovrebbe riconoscere che è corretta la qualificazione come condictio indebiti ex art. 2033 c.c. ed è appropriato richiedere l'allegazione e la prova degli esatti importi non dovuti. Si dovrebbe, però, allora anche riconoscere, ed è ciò che si vuole qui evidenziare, che la Corte d'appello avrebbe mancato di pronunciarsi sulle specifiche e separate domande di restituzione svolteex art. 336 c.p.c. dall'appellante. […]. I Giudici di secondo grado avrebbero dovuto decidere su una domanda restitutoria diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza di primo grado e non lo hanno fatto. È dunque evidente la violazione del fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.». 2. I motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. prospettano, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)». Si ascrive alla corte bolognese di avere erroneamente ritenuto l’incompletezza del quadro contrattuale e degli estratti conto prodotti dalla banca per la dimostrazione del proprio invocatocredito. La sentenza impugnata, confondendo i profili contrattuali (marginali) dell’ordinario indebito del conto corrente, con quelli (largamente prevalenti) della negoziazione in strumenti finanziari e derivati, aveva omesso di considerare il fatto, «decisivo per il giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti, per cui agli atti di lite risultava la piena prova del credito vantato dalla Banca»; II) «Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 156, comma 2, c.p.c.(ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per decisiva illogicità della motivazione», per avere la corte d’appello sancito la mancanza di prova del credito invocato dalla banca esponendo rationes decidendi in contrasto le une con le altre ed in contraddizione con le attestazioni processuali di lite; III) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere la corte felsinea disapplicato e/o erroneamente applicato la regula iuris dell’assorbente rilevanza delle risultanze probatorie documentali del giudizio, dando prevalenza ad elementi marginali ed irrilevanti ai fini della decisione della lite. 3.Intuibili ragioni di pregiudizialità logica impongono, preliminarmente, lo scrutinio di detto ricorso incidentale, i cui motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili. 3.1. Invero, giova ricordare, innanzitutto, quanto ai vizi motivazionali di cui ai motivi descritti subI) e subII), che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 12 dicembre 2017), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023;Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 4784 del 2023). 3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 3.1.2. È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 3.1.3. Infine, è opportuno rimarcare che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 3845 del 2018; Cass.n. 20188 del 2017). 3.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, la corte distrettuale ha disatteso la domanda di pagamento del saldo dei conti correnti, originariamente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta già [OSCURATO:SOCIETA].), perché quest’ultima, a fronte delle contestazioni del correntista quanto a calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese (e al netto delle questioni riguardanti i derivati, che i giudici di merito, poi, hanno disatteso con statuizioni passate in giudicato interno), aveva omesso di depositare gli estratti conto integrali, avendo prodotto solo quelli relativi ad un limitato periodo, oltre a non avere prodotto i contratti per tre conti su quattro e non aver prodotto alcunché, neppure gli estratti conto, per il quarto conto (il conto cd. fantasma). 3.2.1. Alteris verbis, quella corte, con specifico riferimento agli estratti conto rinvenuti in atti, li ha esaminati (come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata) e li ha considerati inidonei a fornire laprova del credito invocato dalla menzionata banca perché incompleti. Conclusione, questa, assolutamente coerente con la giurisprudenza di legittimità -qui condivisa - che ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio che vede contrapposti una banca ed il suo cliente quanto a pregressi loro rapporti di conto corrente bancario, ed in cui quest’ultimo abbia contestato la legittimità di alcune poste ivi calcolate (ad esempio, per interessi ultralegali non pattuiti, commissione di massimo scoperto etc.), la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.) impone, quando la bancavanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (cfr.Cass. n. 21466 del 2013 e Cass. n. 15148 del 2018, entrambe richiamate, in motivazione, nella più recente Cass. n. 35979 del 2022). 3.2.2. Di fronte alla ratio decidendi suddetta, [OSCURATO:SOCIETA]. non solo non ha afferma to , con chiarezza, che, invece, gli estratti conto erano completi, ma soprattutto, nemmeno ha indica to puntualmente - così incorrendo le sue censure in palese carenza di specificità - quali fossero le date di apertura dei conti (qualche cenno, tuttavia poco chiaro ed anche contraddittorio, si rinviene alle pagg. 38-41 del suo ricorso incidentale),né ha dimostratotali date, posto che non risultano prodotti i contratti de quibus. 3.2.3. Le doglianze complessivamente contenute nei motivi in esame, dunque, si risolvono, sostanzialmente, nella elencazione di risultanze di documenti che si assumono prodotti, senza superare minimamente, tuttavia, il grave profilo di aspecificità di cui si è detto. 3.2.4. Esse, in altri termini, mirano evidentemente ad ottenere una nuova valutazione di quelle risultanze istruttorie ad opera di questa Suprema Corte, dimenticando, però, che, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 3.2.5. In altri termini, l’odierna ricorrente incidentale incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, come si è già detto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). 3.2.6. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 4. Venendo, a questo, punto, allo scrutinio del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA], il suo primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. 4.1 Invero, è assolutamente incontroverso tra le parti che: i) [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento coattivo di € 215.725,04, a seguito dell’escussione del pegno, e di € 831.538,93, all’esito del procedimento esecutivo; ii) entrambi i suddetti pagamenti avvennero in forza della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, in particolare del suo capo recante la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Quella sentenza, tuttavia, è stata riformata nel giudizio d’appello, nel quale la domanda di condanna proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. è stata respinta. 4.3. Le domande di restituzione dei sopra citati importi, dunque, avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] già nel giudizio d’impugnazione, sono state qualificate dalla corte bolognese come ripetizioni di indebito exart. 2033 c.c.; qualificazione, però, da considerarsi erronea, essendosi, invece, al cospetto, evidentemente, di restituzioni invocate ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. (a tenore del quale “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”) per il caso, poi verificatosi, di accoglimento dell’impugnazione, riguardando, appunto, atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza di cui si chiedeva la riforma.4.4. Orbene, costituisce indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, quello secondo cui l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 27943 del 2022; Cass. n. 34011 del 2021; Cass. n. 24171 del 2020); 4.4.1. Tale insegnamento poggia sull’assunto che l'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha soppresso l'inciso «con sentenza passata in giudicato»), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti edagli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficaciaesecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. È sufficiente, dunque, l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cass. n. 34011 del 2021; Cass. n. 7144 del 2021; Cass. n. 23972 del 2020). 4.4.2. L'esistenza, peraltro, di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta un'implicita condanna a pagare, e la necessità di una pronuncia restitutoria espressa rende ammissibile la relativa domanda; la quale, tuttavia, neppure costituisce un presupposto indefettibile della pronuncia stessa. Infatti, è ammissibile la pronuncia anche d'ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, il ripristino può, cioè, essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (cfr. Cass. n. 23972 del 2020). Ne deriva che certamente la domanda restitutoria può essere proposta anche in appello, ove non integra una domanda nuova exart. 345 cod. proc. civ.: dal momento, infatti, che l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è conseguente alla stessa richiesta di modifica della decisione impugnata, essa non costituisce domanda nuova (cfr., fin da tempi lontani, ex multis, Cass. n. 4684 del 1981; Cass. n.11527 del 1995; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002 del 1998; Cass. n. 23972 del 2020; Cass. n. 7144 del 2021). 4.4.3. Resta solo da dire che la richiesta di restituzione delle somme versate, in esecuzione della decisione di primo grado, dopo la notificazione dell'atto di impugnazione (come pacificamente accaduto nella specie), è ammissibile, nel corso del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 7144 del 2021; Cass. n. 23972 del 2020). 5. In definitiva, quindi, il ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto quanto al suo primo motivo, con assorbimento degli altri, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata esclusivamente in relazione al primo di essi e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 5.1. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].. Cassa la sentenza impugnata esclusivamente in relazione al primo di tali ricorsi e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.