CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25072/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 14725 /20 22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicatan.279/02/21 depositata i n data 29 / 1 1 /20 2 1 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: sanzioni tributarie Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - i l comune di [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto di recupero con ilquale l’Ufficio irrogava la sanzione di euro 14.570,50, pari al 30% delle somme indebit a mente utilizzate quale credito non spettante ex art. 13 d. Lgs. n. 471 del 1997, per avere l’Ente utilizzato indebitamente in compensazione per l’anno 2013 il creditoiva nel mese di luglio e nel mese di agosto 2013, mentre lostesso credito compensato era stato determinato in data 21 febbraio2014, all’atto della presentazione della dichiarazione iva perl’anno 2013; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il Comune; con la pr onuncia impugnata il giudice dell’appello ha confermato la statuizione di primo grado ritenendonon scriminato da alcuna norma l’errore commesso dal contribuentee quindi sussistente la sua responsabilità ex art. 17 deld. Lgs. n. 471 del 1997; - ricorre a q uesta Corte il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un motivo di ricorso; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso proposto deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 c. 4 del d. Lg s. n. 471 del 1997 nonché dell’art.4 par. 3 TUE, dell’art. 325 TFUE nonché degli artt. 250 e 273della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,l’assenza di proporzionalità della sanzione di cui all’art. 13 c.3 del d. Lgs. n. 471 d el 1997 applicata all’ipotesi in cui il credito utilizzato in compensazione sia esistente e l’utilizzo in compensazione abbia violato il rispetto del termine di presentazione della dichiarazione, senza arrecare alcun danno perl’Erario, per avere la CTR ma ncato di applicare alla fattispecie inesame l’art. 7 c. 4 del d. Lgs. n. 472 del 1997 che consente la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo qualora Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 “concorranocircostanze che rendano manifesta la sproporzione tral’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura degli atti di merito trascritti in ricorso, invero parzialmente, non si evince che la questione relativa alla sproporzionemanifesta tra l’entità del tributo e la sanz ione sia stataposta nei gradi del merito, non potendo essa rientrare tra le eccezioni soll evate dal contribuente che si sono imperniate sulla natura erronea della compensazione e sull’avere l’Ente stessocomunicato tale errore all’Ufficio; - sul punto, è costante la giurisprudenza di questa Corte second o la quale (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 ) qualorauna questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, ondenon incorrere nell'inammissibilità p er novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire allaCorte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, primadi esaminare nel merito la censura stessa ; - pertanto, la censura proposta con il motivo va dichiarata inammissibile;il ricorso è conseguentemente rigettato; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento de lle spese delpresente giudizio di Legittimità in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c