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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02686/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04APQ5M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati degli artt. 14, comma 5-ter e 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la pena, è generico; Rilevato che sono pervenute conclusioni scritte in data 15 dicembre 2023 che, oltre ad essere tardive e perciò irricevibili, sono meramente riproduttive del ricorso; All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04APQ5M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati degli artt. 14, comma 5-ter e 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la pena, è generico; Rilevato che sono pervenute conclusioni scritte in data 15 dicembre 2023 che, oltre ad essere tardive e perciò irricevibili, sono meramente riproduttive del ricorso; All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice
Sentenza Cassazione n. 02686/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris