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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22342/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04U6ERK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 1 dicembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma, ha riqualificato il fatto a lui ascritto (commesso in Roma il 23 maggio 2025) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e eui-o 2000 di multa.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

La Corte ha dato atto che la pena, sensibilmente superiore al minimo edittale, era giustificata dalle specifiche modalità del fatto connotato da organizzazione e professionalità, e dai precedenti penali dell'imputato, anche specifici, assolvendo all'onere di motivazione in materia adeguata.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04U6ERK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 1 dicembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma, ha riqualificato il fatto a lui ascritto (commesso in Roma il 23 maggio 2025) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e eui-o 2000 di multa. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte ha dato atto che la pena, sensibilmente superiore al minimo edittale, era giustificata dalle specifiche modalità del fatto connotato da organizzazione e professionalità, e dai precedenti penali dell'imputato, anche specifici, assolvendo all'onere di motivazione in materia adeguata. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris