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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20437/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NUNZIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di Cassazione della possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che i giudici di merito, con le motivazioni di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701), senza incorrere in vizi logici hanno esplicitato le ragioni della riconosciuta arbitrarietà dell'occupazione, da parte della Pantò, di immobile altrui, eseguendovi lavori ed accorpandolo al proprio, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento della responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'odierna ricorrente, è privo di specificità e, pertanto, non consentito, non confrontandosi con una motivazione che, con corretti argomenti logici, dà conto di una perdurante e non provvisoria occupazione dell'immobile (cfr. pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NUNZIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di Cassazione della possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che i giudici di merito, con le motivazioni di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701), senza incorrere in vizi logici hanno esplicitato le ragioni della riconosciuta arbitrarietà dell'occupazione, da parte della Pantò, di immobile altrui, eseguendovi lavori ed accorpandolo al proprio, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento della responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'odierna ricorrente, è privo di specificità e, pertanto, non consentito, non confrontandosi con una motivazione che, con corretti argomenti logici, dà conto di una perdurante e non provvisoria occupazione dell'immobile (cfr. pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4
Sentenza Cassazione n. 20437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris