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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38106/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r1 k i Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello, nonostante la professione di cuoco svolta dall'imputato, sia aspecifico, non essendosi il ricorso confrontato con la puntuale motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con il passaggio in cui era stata descritta la condotta di [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto dalle Forze dell'ordine mentre brandiva il coltello e pronunciava frasi sconnesse dal tenore minaccioso: contegno ritenuto, non illogicamente, incompatibile con la versione resa dall'imputato circa la necessità di servirsi del coltello per ragioni domestiche; ritenuto che il secondo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante in parola può essere esclusa quando, oltre alla non modesta pericolosità della condotta (nella specie motivatamente ritenuta), l'agente annoveri, come nel caso considerato, precedenti penali specifici o, comunque, di matrice violenta (cfr. Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato in ragione dei precedenti penali, specifici o comunque gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r1 k i Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello, nonostante la professione di cuoco svolta dall'imputato, sia aspecifico, non essendosi il ricorso confrontato con la puntuale motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con il passaggio in cui era stata descritta la condotta di [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto dalle Forze dell'ordine mentre brandiva il coltello e pronunciava frasi sconnesse dal tenore minaccioso: contegno ritenuto, non illogicamente, incompatibile con la versione resa dall'imputato circa la necessità di servirsi del coltello per ragioni domestiche; ritenuto che il secondo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante in parola può essere esclusa quando, oltre alla non modesta pericolosità della condotta (nella specie motivatamente ritenuta), l'agente annoveri, come nel caso considerato, precedenti penali specifici o, comunque, di matrice violenta (cfr. Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato in ragione dei precedenti penali, specifici o comunque gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 38106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris