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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28124/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22892del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura specialein calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del primo difensore: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]:Tributi Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria aveva rigettato l’appello propost o nei confronti d ell’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pr o tempore, avverso la sentenza n. 68 /02/201 5 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione, erano statirespinti i ricorsi proposti dalla società avverso diversi avvisi di accertamento emessi, ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2008-2010; -l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”; -la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendereavendoci implicitamente rinunciato per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018, con versamento delle somme “al momento maturate”; [OSCURATO:PERSONA] vista la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione(c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 con versamento delle somme “al momento maturate”;-ai sensi dell’art. 3, comma 6, cit.

«Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza diuna delle parti.»; - rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata ed, in particolare, se essa si estenda atutti gli avvisi di accertamento impugnati , deve invitarsil’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio; PQM [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate , entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine alprocedimento di definizione agevolata; Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22892del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura specialein calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del primo difensore: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]:Tributi Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 2016, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria aveva rigettato l’appello propost o nei confronti d ell’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pr o tempore, avverso la sentenza n. 68 /02/201 5 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione, erano statirespinti i ricorsi proposti dalla società avverso diversi avvisi di accertamento emessi, ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2008-2010; -l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”; -la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendereavendoci implicitamente rinunciato per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018, con versamento delle somme “al momento maturate”; [OSCURATO:PERSONA] vista la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione(c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 con versamento delle somme “al momento maturate”;-ai sensi dell’art. 3, comma 6, cit. «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza diuna delle parti.»; - rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata ed, in particolare, se essa si estenda atutti gli avvisi di accertamento impugnati , deve invitarsil’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio; PQM [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate , entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine alprocedimento di definizione agevolata; Cos
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