CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11029/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1570/2019 depositata il 19/03/2019. POSSESSO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere comproprietario insieme con [OSCURATO:PERSONA], di un piccoloappezzamento di terreno in [OSCURATO:PERSONA], confinante con l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con altro appezzamento di sua proprietà, al quale aveva sempre avuto accesso percorrendo il primo appezzamento e il terreno dei resistenti, che presentava un’apertura nella rete, ha chiesto tutela possessoria in quanto questi ultimi avevano accatastato della legna in prossimità della recinzione per ostruire il varco e precludergli l’accesso al secondo appezzamento di terreno (di sua proprietà). 2. Il Tribunale di Crotone - nel contraddittorio dei resistenti che, costituendosi, avevano negato l’altrui possesso dato che, da più di trent’anni, accatastavano la legna sulla striscia di terreno di loro proprietà anche a ridosso della recinzione che la separava da quella del ricorrente – sentiti alcuni informatori, ha rigettato la richiesta d’interdetto con ordinanza confermata dal Collegio del reclamo, per mancanza di prova del possesso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del secondo terreno e della servitù di passaggio attraverso il fondo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al fine di accedere al secondo terreno; il primo giudice, all’esito della fase di merito, ha rigettato la domanda possessoria per analoghe ragioni. 3. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1815/2014, disposta una c.t.u. ed escussa la teste [OSCURATO:PERSONA], che non era stata sentita in primo grado, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], al quale avevano resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]). 4. Evocata a seguito di domanda di revocazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], l a Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 570/2019, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]), ha revocato la sentenza n. 1815/2014, e, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha ordinato la reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel possesso della servitù di passaggio attraverso le particelle 416, 417 e 418 al fine di accedere, attraverso i due varchi presenti nella recinzione ed evidenziati nelle fotografie allegate alla consulenza tecnica d’ufficio, alla parte alta e alla parte bassa della particella 206; inoltre, ha ordinato agli appellati di rimuovere la legna accumulata dinanzi al secondo dei detti varchi e di astenersi dal turbare il pacifico possesso di [OSCURATO:PERSONA] della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento sopra descritta; infine, ha condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali. 5. La Corte territoriale, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile la domanda di revocazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, lamentando un errore di percezione della rappresentazione dei luoghi di causa riprodotta nelle fotografie allegate agli atti, ha contestato la sentenza d’appello perché, se fosse stata ritenuta la preesistenza del muro di sostegno di via Bachelet, avrebbe dovuto negarsi l’attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] accedeva al proprio fondo direttamente da via Bachelet, piuttosto che quella della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale (al contrario) aveva confermato il possesso della servitù di passaggio in capo a [OSCURATO:PERSONA] attraverso la stradella in cemento e le aperture nella recinzione ostacolate dal legname ivi depositato. E questo per la decisività del prospettato errore percettivo della Corte che rappresentava l’elemento dirimente per valutare l’attendibilità delle opposte dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Ciò stabilito, la sentenza oggetto di questo giudizio ha reputato fondata la revocazione in quanto le fotografie in atti non avrebbero dimostratoaffatto che il muro di sostegno di via Bachelet fosse stato edificato successivamente allo spoglio della servitù di passaggio, poiché le fotografie allegate al fascicolo di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] non inerivano al confine con via Bachelet, ma unicamente all’accatastamento di legna che chiudeva l’apertura della recinzione che dà accesso al terreno dell’attore in revocazione. Del resto, prosegue la stessa decisione, non sarebbe plausibile che il muro di sostegno della via Bachelet fosse stato costr uito in epoca successiva alla stessa realizzazione della strada, tenuto conto dell’entità del dislivello esistente tra il piano strada della stessa via e la sottostante particella 206 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Revocata con queste argomentazioni la sentenza d’appello n. 1815/2014, la Corte di Catanzaro ha quindi esaminato e accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Crotone. Ed infatti, per un verso, ha ritenuto provato il possesso, in capo all’appellante,della servitù di passaggio attraverso la stradella in cemento a servizio anche delle abitazioni degli appellati; per altro verso, ha ritenuto provato che la legna accatastata da questi ultimi in prossimità dell’apertura della recinzione ostruisse a [OSCURATO:PERSONA] il varco e gli precludesse l’accesso al secondo appezzamento di terreno di sua proprietà. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. Preliminarmente, occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che è una parte del processo alla quale il ricorso per cassazione non è stato notificato. 10. La Corte ha acquisito d’ufficio l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9622, con la quale un altro Collegio di questa sezione ha rigettato il ricorso per cassazione (r.g. n. 13392/2019) proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], sulla quale le parti potranno prendere posizione in un’eventuale memoria depositata per la prossima udienza/adunanza camerale. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura dei ricorrenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria da parte della Cancelleria; dispone l’espunzione dagli atti di causa del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]