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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39064/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i primi tre motivi di ricorso non sono consentiti, attesa la loro oggettiva reiteratività quanto alterni proposti (tardività della querela, ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato contestato, violazione dei criteri di valutazione della prova in presenza di un travisamento della prova dedotto in modo del tutto generico) in mancanza di confronto con la motivazione (pag. 4 seg. della sentenza impugnata), che ha affrontato i temi devoluti con argomenti immuni da illogicità; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che di fatto con tali aspecifici motivi la difesa ha semplicemente proposto una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione, logica e chiara della Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato, inoltre, con specifico riguardo al quarto motivo di ricorso (per mero errore rubricato come quinto motivo), che la Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando i plurimi precedenti penali posti a carico del ricorrente, in evidente assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili, neanche allegati dalla difesa (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i primi tre motivi di ricorso non sono consentiti, attesa la loro oggettiva reiteratività quanto alterni proposti (tardività della querela, ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato contestato, violazione dei criteri di valutazione della prova in presenza di un travisamento della prova dedotto in modo del tutto generico) in mancanza di confronto con la motivazione (pag. 4 seg. della sentenza impugnata), che ha affrontato i temi devoluti con argomenti immuni da illogicità; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che di fatto con tali aspecifici motivi la difesa ha semplicemente proposto una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione, logica e chiara della Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato, inoltre, con specifico riguardo al quarto motivo di ricorso (per mero errore rubricato come quinto motivo), che la Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando i plurimi precedenti penali posti a carico del ricorrente, in evidente assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili, neanche allegati dalla difesa (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 20
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