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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 ottobre 1973

Cassazione n. 29031/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1973 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1957 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato in ordine all'irrilevanza della stessa questione, avendo evidenziato come gli ulteriori elementi di prova acquisiti - e poi effettivamente indicati - fossero di per sé sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità degli imputati, sicché i dati relativi al traffico telefonico si dovevano ritenere costituire «un mero elementi di contorno»; considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato attribuito, con riguardo particolare all'imputato Divono, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6); ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" - o, come nella specie, pena proporzionata alla gravità del fatto -, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore, come nella specie, alla media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1973 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1957 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato in ordine all'irrilevanza della stessa questione, avendo evidenziato come gli ulteriori elementi di prova acquisiti - e poi effettivamente indicati - fossero di per sé sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità degli imputati, sicché i dati relativi al traffico telefonico si dovevano ritenere costituire «un mero elementi di contorno»; considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato attribuito, con riguardo particolare all'imputato Divono, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6); ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" - o, come nella specie, pena proporzionata alla gravità del fatto -, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore, come nella specie, alla media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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