CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 1973
Cassazione n. 18844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 15/09/1973 a Melendugno avverso l'ordinanza in data 20/12/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20/12/2022 il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha parzialmente annullato quella del C:r.p. del Tribunale di Lecce in data 28/03/2022, escludendo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il ruolo apicale di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. ma confermando la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. 2. Ha presentato ricorso Marti con separati atti a firma dei suoi difensori. 2.1. Nell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. La Corte di cassazione aveva rilevato che gli elementi acquisiti non erano idonei a suffragare gravi indizi di colpevolezza in assenza di condotte ulteriori tali da permettere un giudizio di univocità degli indizi. Ma, alla resa dei conti, il Tribunale aveva finito per modificare la sola qualificazione giuridica, ricostruendo la gravità indiziaria sulla base degli stessi elementi. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di poter valorizzare una conversazione riguardante un conflitto tra Cafiero e Capone, dovendosi escludere che si trattasse di elemento non valutato dalla Corte di cassazione, fermo restando che la conversazione era stata erroneamente inquadrata e interpretata. Le conversazioni utilizzate esprimevano momenti e fatti irrilevanti ai fini della partecipazione in termini operativi alla consorteria, essendo dimostrative di contatti con altri personaggi, peraltro in sedi conviviali, al di fuori della strutturazione di un ruolo dinamico e funzionale. Del resto nessun reato fine era stato contestato al ricorrente, a fronte di numerose contestazioni rivolte a dodici soggetti diversi. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.627 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. Il Tribunale, a fronte di quanto rilevato nella sentenza rescindente, non aveva seguito un percorso argomentativo diverso e più ricco, ma aveva replicato quello oggetto di annullamento. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva formulato valutazioni fondate solo sul dato presuntivo, senza tener conto del tempo silente e senza considerare che non erano stati addebitati reati fine, oltre che specifiche condotte attestanti partecipazione. 2.4. Nell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. A fronte dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione anche in ordine al profilo della partecipazione al sodalizio, il Tribunale aveva prospettato che nella sentenza rescindente si fosse tenuto conto di due episodi e non di un terzo, relativo all'invito rivolto a Capone a reagire contro Cafiero, quando in realtà l'episodio era stato esaminato dal Tribunale, era stato chiarito fin dall'inizio nel motivo di ricorso che erano rilevanti solo tre conversazioni intercettate e la Suprema Corte aveva fatto riferimento alle conversazioni riportate a pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata, fermo restando che il ricorrente nell'episodio in esame aveva agito come consigliere, peraltro rimettendo la scelta al soggetto interessato. Il Tribunale aveva dunque finito per valutare un solo elemento, peraltro già oggetto di valutazione e ritenuto insufficiente. Né avrebbe potuto farsi riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riferite al 2016, periodo con riguardo al quale il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile dal reato associativo. Mancavano dunque elementi idonei ad attestare una strutturata partecipazione del ricorrente alla consorteria, essendo insufficienti i meri contatti, peraltro sporadici ed occasionali con altri presunti appartenenti alla stessa, desunti dalle sole tre conversazioni riferibili a Marti, in assenza del concorso in reati-fine. 2.5. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. Il provvedimento impugnato era stato emesso dal Tribunale, di cui due componenti, compreso l'estensore, avevano già composto il Collegio che aveva adottato il provvedimento poi annullato, dovendosi in tal modo ravvisare la nullità dell'ordinanza correlata al difetto di imparzialità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premessa la manifesta infondatezza del secondo motivo contenuto nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto risulta comunque dirimente la mancanza della tempestiva dichiarazione di ricusazione, in assenza della quale non è configurabile alcuna deducibile nullità per violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. (in generale sul punto Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637; in senso analogo Sez. 3, n. 27045 del 12/05/2010, S., Rv. 248110), per il resto il ricorso è fondato. 2. Con l'ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione era stata ravvisata la gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione al sodalizio mafioso in posizione apicale. La sentenza rescindente aveva tuttavia segnalato che la motivazione, nel dar conto di elementi indiziari, essenzialmente riconducibili ad alcune conversazioni intercettate, non era idonea a delineare compiutamente un ruolo partecipativo, non solo di tipo apicale. In sede di rinvio il Tribunale ha dato conto di tre conversazioni intercettate, da esse desumendo almeno un ruolo partecipativo, sia pur con l'esclusione di una posizione apicale, e segnalando inoltre i riferimenti al ricorrente fatti da un collaboratore di giustizia. 3. A fronte di ciò risultano fondate le censure formulate nel primo motivo contenuto in ciascuno dei separati ricorsi. Ed invero il Tribunale ha inteso attribuire rilievo ad episodi emergenti da due delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali, in un caso il ricorrente aveva suggerito a tale Savoia di non reagire dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e in un altro aveva discusso delle possibilità di accordo con il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], segnalando che anche in mancanza di accordo il gruppo avrebbe potuto continuare ad operare. Ma ha inoltre segnalato che era rilevante, in aggiunta, anche l'episodio emergente da una terza conversazione, nel corso della quale il ricorrente aveva inviato tale Capone a reagire per consolidare il grado acquisito, a seguito del rimprovero di sconfinamento a lui rivolto da esponente di altro clan: ha al riguardo osservato il Tribunale che tale terzo episodio non era stato valutato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. Senonché, deve osservarsi che il Tribunale aveva con il primo provvedimento dato rilievo agli stessi elementi e che la Corte di cassazione aveva escluso che le conversazioni valorizzate potessero dirsi idonee a delineare univocamente un ruolo partecipativo. In particolare, è stato correttamente posto in luce nei motivi di ricorso che la Corte di cassazione aveva in realtà mostrato di tener conto delle conversazioni poste a fondamento della prima ordinanza, formulando una complessiva valutazione di inadeguatezza della motivazione. Non può dunque dirsi che il terzo episodio fosse sfuggito all'esame della Corte di cassazione e potesse comunque assumere un ruolo decisivo. Deve peraltro aggiungersi come una veste partecipativa implichi l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, che dia concreta attuazione alla messa a disposizione di un contributo rivolto alla conservazione e allo sviluppo della consorteria (si richiamano i principi desumibili da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 e da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670): ma nel caso di specie, non è dato desumere in che modo i consigli in varia guisa dati dal ricorrente ad altri soggetti implicassero l'assunzione di un ruolo effettivo, per un verso atteso e per l'altro dovuto, svolto dall'interno della consorteria, al di là del dato oggettivo costituito dalla frequentazione di soggetti in vario modo coinvolti in affari riconducibili a logiche criminali. Il rilevato vizio risulta in realtà ancor più significativo nella prospettiva, avallata dal Tribunale, dell'assunzione da parte del ricorrente di un ruolo defilato e non di tipo apicale: in tal modo, infatti, il ruolo attribuito al ricorrente finisce per risultare evanescente e non concretamente decifrabile, risolvendosi in un'occasionale e non strutturata consulenza, non suffragata neppure dalla partecipazione a reati-fine. Né, come esattamente segnalato nei motivi di ricorso, potrebbe valorizzarsi il contributo dichiarativo di un collaboratore di giustizia, riferito al 2016, periodo con riguardo al quale il ricorrente è stato definitivamente assolto dal reato di partecipazione alla consorteria mafiosa. 4. Su tali basi deve ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato non abbia compiuto un percorso valutativo immune dai vizi già segnalati dalla sentenza rescindente, ma abbia sostanzialmente replicato lo stesso tipo di analisi, che deve dunque ritenersi parimenti viziata, dovendosi sul punto richiamare il principio per cui «il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie sul punto annullamento, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830). Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato. Poiché non è dato rinvenire ulteriori spunti valutativi, a fronte della duplice analisi del compendio indiziario, che coinvolge il ricorrente, l'annullamento, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., deve essere pronunciato senza rinvio ed essere esteso all'ordinanza genetica, conseguendone la liberazione del ricorrente se non ristretto per altra causa. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 28 marzo 2022. Ordina l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non ristretto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata com