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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 aprile 1947

Cassazione n. 40403/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]°.

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per la parte civile, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese, nel senso del rigetto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 02/02/2022, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 10/07/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assessore al Comune di Sanluri, e l'aveva condannata alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia violazione del contraddittorio all'udienza del 02/02/2022 davanti alla Corte di appello di Cagliari, in quanto, pur non essendo stata chiesta la trattazione orale del processo, l'udienza si teneva alla presenza del P.G. e del difensore della parte civile, che discutevano la causa per più di un'ora in assenza del difensore dell'imputata.

2.2. Il secondo motivo denuncia l'inutilizzabilità, in relazione all'art. 391-bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni del teste Zedda raccolte dal difensore della parte civile, senza procedere all'autenticazione della sottoscrizione del dichiarante.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, secondo la Corte di appello, l'imputata avrebbe dovuto dare una generica giustificazione dei motivi di impedimento, ma ciò è in contrasto con il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 595 e 51 cod. pen. e vizi di motivazione.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il termine assenteista utilizzato dalla giornalista sia riferito alla persona di Medda, in quanto detto termine è riferito al "posto" e non alla "persona", laddove il "posto" allude chiaramente alla necessità di un confronto su chi tra gli assessori comunalo era più assente.

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza di norme processuali e vizi motivazione in ordine all'entità del risarcimento dei danni statuito in via equitativa la giudice di primo grado e confermato da quello di appello.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso del rigetto della sentenza impugnata, allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.

Il primo motivo deve essere accolto, risultando assorbiti gli altri.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi, in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897) Nel caso di specie, invece, dall'esame degli atti - cui la Corte può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - non risulta che le parti abbiano chiesto, in vista dell'udienza del 02/02/2022, la trattazione orale del procedimento tanto che lo stesso verbale di tale udienza dà atto che «l'udienza si terrà in forma scritta».

Dallo stesso verbale, però, si evince che: «avuta la parola, il Pubblico Ministero chiede la conferma della sentenza impugnata»; «fa difesa della P.C. chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta e nota spese»; «il difensore dell'imputata ha previamente depositato in cancelleria memorie scritte».

A questo punto, si evince sempre dal verbale, la Corte si ritira per deliberare e il Presidente - evidentemente all'esito della deliberazione - consegna al cancelliere il dispositivo della sentenza.

Sempre dall'esame degli atti, risulta che l'atto di citazione fa riferimento all'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020; che l'imputato fece pervenire alla Corte di appello una memoria per il tramite di una pec, mentre la difesa della parte civile ha depositato all'udienza del 02/02/2022 conclusioni e nota spese.

Dalle indicazioni offerte dal verbale e dagli atti menzionati, risulta che la Corte di appello, pur procedendo nell'ambito del procedimento a "trattazione scritta", ha sentito in udienza le conclusioni del pubblico ministero e della difesa della parte civile, ma non quelle della difesa dell'imputata, non presente data la natura del rito.

Vale dunque a fortiori il principio sopra richiamato, posto che nel caso di specie la difesa non solo non è stata edotta di un'udienza da svolgersi con trattazione orale, ma, trattandosi di udienza a trattazione scritta, ha visto le altre parti concludere oralmente ed essa stessa esclusa dalla partecipazione personale.

Né in senso contrario sono decisive le deduzioni della memoria della parte civile circa, per un verso, la scadenza al 31/12/2021 del "regime cartolare" speciale allorché - il 09/11/2021 - fu emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello e, per altro verso, la richiesta di trattazione orale da parte della difesa dell'imputata per l'«udienza cautelare» del 11/05/2021.

Quanto al primo rilievo, l'udienza del 02/02/2022 si è svolta (almeno formalmente, come si è visto) nella prorogata vigenza della "disciplina cartolare" e, pertanto, in linea con il principio tempus regit actum, laddove la prospettata erroneità del decreto di citazione a giudizio (che non risulta dedotta da alcuna delle parti), non esclude, in considerazione della proroga sopravvenuta, che la Corte non poteva riservare trattamenti processuali differenziati.

Quanto al secondo rilievo, la stessa memoria della parte civile mette in evidenza che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu emesso il 09/11/2021, sicché nessun condizionamento sulle modalità di svolgimento dello stesso poteva essere esercitato dall'«udienza cautelare» in data 11 [recte, 10] maggio 2021 (anteriore al decreto del 09/11/2021).

Del resto, come risulta dall'esame degli atti effettuato dal Collegio, la richiesta di trattazione orale si riferiva a un'udienza - quella appena menzionata dal 10/05/2021 - specificamente ed esclusivamente concernente la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione della condanna risarcitoria ex art.600 cod. proc. pen. e, come risulta dal relativo verbale, nulla fu disposto in ordine alla prosecuzione del processo di appello.

Decisivo, in ogni caso, è il rilievo che lo stesso verbale del 02/02/2022 indicava l'udienza come tenuta «in forma scritta».

Sussiste, dunque, il vizio processuale denunciato, sicché, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]°. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per la parte civile, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese, nel senso del rigetto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 02/02/2022, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 10/07/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assessore al Comune di Sanluri, e l'aveva condannata alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione del contraddittorio all'udienza del 02/02/2022 davanti alla Corte di appello di Cagliari, in quanto, pur non essendo stata chiesta la trattazione orale del processo, l'udienza si teneva alla presenza del P.G. e del difensore della parte civile, che discutevano la causa per più di un'ora in assenza del difensore dell'imputata. 2.2. Il secondo motivo denuncia l'inutilizzabilità, in relazione all'art. 391-bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni del teste Zedda raccolte dal difensore della parte civile, senza procedere all'autenticazione della sottoscrizione del dichiarante. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, secondo la Corte di appello, l'imputata avrebbe dovuto dare una generica giustificazione dei motivi di impedimento, ma ciò è in contrasto con il principio di correlazione tra accusa e sentenza. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 595 e 51 cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il termine assenteista utilizzato dalla giornalista sia riferito alla persona di Medda, in quanto detto termine è riferito al "posto" e non alla "persona", laddove il "posto" allude chiaramente alla necessità di un confronto su chi tra gli assessori comunalo era più assente. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza di norme processuali e vizi motivazione in ordine all'entità del risarcimento dei danni statuito in via equitativa la giudice di primo grado e confermato da quello di appello. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso del rigetto della sentenza impugnata, allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato. Il primo motivo deve essere accolto, risultando assorbiti gli altri. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi, in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897) Nel caso di specie, invece, dall'esame degli atti - cui la Corte può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - non risulta che le parti abbiano chiesto, in vista dell'udienza del 02/02/2022, la trattazione orale del procedimento tanto che lo stesso verbale di tale udienza dà atto che «l'udienza si terrà in forma scritta». Dallo stesso verbale, però, si evince che: «avuta la parola, il Pubblico Ministero chiede la conferma della sentenza impugnata»; «fa difesa della P.C. chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta e nota spese»; «il difensore dell'imputata ha previamente depositato in cancelleria memorie scritte». A questo punto, si evince sempre dal verbale, la Corte si ritira per deliberare e il Presidente - evidentemente all'esito della deliberazione - consegna al cancelliere il dispositivo della sentenza. Sempre dall'esame degli atti, risulta che l'atto di citazione fa riferimento all'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020; che l'imputato fece pervenire alla Corte di appello una memoria per il tramite di una pec, mentre la difesa della parte civile ha depositato all'udienza del 02/02/2022 conclusioni e nota spese. Dalle indicazioni offerte dal verbale e dagli atti menzionati, risulta che la Corte di appello, pur procedendo nell'ambito del procedimento a "trattazione scritta", ha sentito in udienza le conclusioni del pubblico ministero e della difesa della parte civile, ma non quelle della difesa dell'imputata, non presente data la natura del rito. Vale dunque a fortiori il principio sopra richiamato, posto che nel caso di specie la difesa non solo non è stata edotta di un'udienza da svolgersi con trattazione orale, ma, trattandosi di udienza a trattazione scritta, ha visto le altre parti concludere oralmente ed essa stessa esclusa dalla partecipazione personale. Né in senso contrario sono decisive le deduzioni della memoria della parte civile circa, per un verso, la scadenza al 31/12/2021 del "regime cartolare" speciale allorché - il 09/11/2021 - fu emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello e, per altro verso, la richiesta di trattazione orale da parte della difesa dell'imputata per l'«udienza cautelare» del 11/05/2021. Quanto al primo rilievo, l'udienza del 02/02/2022 si è svolta (almeno formalmente, come si è visto) nella prorogata vigenza della "disciplina cartolare" e, pertanto, in linea con il principio tempus regit actum, laddove la prospettata erroneità del decreto di citazione a giudizio (che non risulta dedotta da alcuna delle parti), non esclude, in considerazione della proroga sopravvenuta, che la Corte non poteva riservare trattamenti processuali differenziati. Quanto al secondo rilievo, la stessa memoria della parte civile mette in evidenza che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu emesso il 09/11/2021, sicché nessun condizionamento sulle modalità di svolgimento dello stesso poteva essere esercitato dall'«udienza cautelare» in data 11 [recte, 10] maggio 2021 (anteriore al decreto del 09/11/2021). Del resto, come risulta dall'esame degli atti effettuato dal Collegio, la richiesta di trattazione orale si riferiva a un'udienza - quella appena menzionata dal 10/05/2021 - specificamente ed esclusivamente concernente la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione della condanna risarcitoria ex art.600 cod. proc. pen. e, come risulta dal relativo verbale, nulla fu disposto in ordine alla prosecuzione del processo di appello. Decisivo, in ogni caso, è il rilievo che lo stesso verbale del 02/02/2022 indicava l'udienza come tenuta «in forma scritta». Sussiste, dunque, il vizio processuale denunciato, sicché, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio
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