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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33924/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOleR": vviso-airépartil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t Rilevato che la Corte d'appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata disapplicazione della recidiva e, quindi, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOleR": vviso-airépartil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t Rilevato che la Corte d'appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata disapplicazione della recidiva e, quindi, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 lugl
Sentenza Cassazione n. 33924/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris