CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]° D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 06/10/2022, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di convalida del sequestro di un coltello emesso nei confronti, per quanto è qui di interesse, di [OSCURATO:PERSONA], sequestro effettuato all'atto dell'arresto dello stesso per il reato di furto pluriaggravato; il giudice del riesame ha valorizzato il combinato disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in riferimento ai casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 240 cod. pen., 324 cod. proc. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto il ragionamento dell'ordinanza impugnata è ontologicamente viziato, in quanto nel presente processo l'unica imputazione contestata riguarda il reato di furto e non è stata formulata alcuna imputazione ex art. 4 cit., che sola consentirebbe un'assoluzione nel merito ostativa alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come affermato di recente dalle Sezioni unite, il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che attiene anche al sequestro probatorio oltre che a quello preventivo, riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., ossia «le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall'esito del giudizio di merito» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02). Cosa intrinsecamente pericolose nel cui genus il giudice del riesame, ha incluso anche il coltello sequestrato, la cui confisca, come puntualizzato dalle Sezioni unite, prescinde dall'esito del giudizio di merito. Il ricorso fa leva sulla mancata imputazione del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il che impedirebbe l'assoluzione da tale reato che, a sua volta, consentirebbe di escludere la confisca. La doglianza coglie un profilo di rilievo, poiché la confisca di un coltello presuppone che il suo porto costituisca reato, «anche se non è pronunciata condanna» (art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.) e condizione per la configurabilità del reato è che il porto sia avvenuto «senza giustificato motivo» ai sensi dell'art. 4, secondo comma, cit. Ora, il ricorso si limita a dolersi della mancata contestazione di tale reato, ma essa non preclude la valutazione, in sede di decisione sulla confisca cui il sequestro è finalizzato, sulla riconducibilità della res in sequestro nell'ambito applicativo dell'art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen. Dichiarando infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», la Corte costituzionale, richiamando la nota vicenda della confisca urbanistica, ha rimarcato la necessità che «ai fini dell'applicazione di una misura ablativa della proprietà, che il giudice accerti il presupposto della misura stessa, in un procedimento in contraddittorio con l'imputato» (Corte cost., sent. n. 5 del 2023). Pertanto, anche la mancata (allo stato) contestazione del reato di cui all'art. 4 cit. non preclude il necessario accertamento, nel giudizio nei confronti dell'imputato e in contraddittorio con lo stesso, del presupposto della confisca del coltello, ossia l'assenza di un giustificato motivo. Giustificato motivo (del porto del coltello fuori dall'abitazione e non del suo utilizzo al momento del fatto cui fa riferimento l'ordinanza impugnata) non oggetto di specifica allegazione da parte del ricorso. 3. Decisivo (e assorbente), però, è il rilievo del difetto dell'interesse a impugnare. L'ordinanza impugnata dà atto - e il punto non è contestato dal ricorso - che il coltello veniva materialmente sequestrato al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorrente non risulta destinatario del provvedimento impugnato e non deduce alcun interesse significativo ai fini dell'impugnazione. Il che rende ragione dell'inammissibilità del ricorso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi