CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pora s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali indicano per le22877287/2019comunicazioni e le notificazioni i propri indirizzi di posta elettronica certi-ficata. R.G.N. 11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tortora, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifi-cazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 905/2024, deposi-tata in data 24/10/2024.1 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/D3a/ta2 p0u2bb6lic azione 12/06/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già Laboratorio diAnalisi [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],evidenziando che era una struttura sanitaria privata «già convenzio-nata» con il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge n. 833del 1978, successivamente accreditata ai sensi dell'art. 6, comma 6,della legge n. 724 del 1994, e dal 2015 operante in regime di accre-ditamento definitivo ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorreredall'anno 2014.La società premetteva che erogava prestazioni medico-sanitarienell'ambito del territorio dell'Asl di Salerno, regolarmente contrat-tualizzate per gli anni 2010, 2011 e 2012.[OSCURATO:PERSONA], «senza muovere alcuna contestazione in meritoalle prestazioni eseguite nei detti periodi», applicava lo «sconto ta-riffario» previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 297del 2006, ritenendo l'ultrattività di tale normativa, benché la stessafosse limitata per espressa disposizione di legge al triennio 2007-2009.Per tale ragione la società chiedeva la restituzione degli importidecurtati in relazione al triennio 2010-2012, pari ad euro 14.850,58per il 2010, euro 14.029,00 per il 2011 ed euro 14.604,32 per il2012, «ritenendo che lo sconto tariffario non fosse applicabile e chequindi le prestazioni rese andassero remunerate secondo le tariffevigenti nel periodo».2. Con atto di citazione del 22/10/2018, quindi, la società chie-deva la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per non aver corrisposto alla strut-2 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026tura attrice l'intera somma dovuta per le prestazioni erogate neltriennio 2010-2012.La società depositava i contratti relativi agli anni 2010, 2011 e2012.3. Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA], la quale sollevava le ec-cezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, chiedendo nel me-rito il rigetto delle domande dell'attrice.4. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 641/2023, deposi-tata il 14/2/2023, accertato l'inadempimento contrattuale dell'AslSalerno, la condannava al pagamento della somma di euro43.483,90.In particolare, il Tribunale, respingendo le eccezioni sollevatedalla Asl, affermava che «la pretesa creditoria di parte attrice è […]fondata sulla documentazione versata in atti (contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l'[OSCURATO:PERSONA] per gli anni2010, 2011 e 2012; esiti dei controlli di riscontro effettuati dalla Aslall'esito dei rendiconti presentati dalla società attrice)». Reputavache lo sconto tariffario non fosse applicabile oltre il triennio 2007-2009.5. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] dedu-cendo, per quel che ancora qui rileva, l'erroneità della decisione delTribunale, che aveva respinto l'eccezione diretta ad affermare l'ap-plicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009.6. La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 20/7/2023,disponeva la rimessione della causa sul ruolo invitando le parti adinterloquire in ordine alla «1. […] sussistenza dell'accreditamento,provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo ema-nato dall'autorità a ciò deputata; 2. alla validità ed efficacia degliaccordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle presta-3 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026zioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitatoil pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti».La società evidenziava che la sussistenza dell'accreditamento erapacificamente desumibile dai contratti prodotti in atti sin dal giudiziodi primo grado. Nella specie era stati depositati i contratti relativi altriennio, nonché la «certificazione valido titolo convenzionale».7. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 618/2024, pub-blicata il 26/6/2024, accoglieva l'appello proposto dalla Asl, riget-tando la domanda proposta dalla società.In particolare, la Corte territoriale rilevava che, al fine di ottenerela remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico delServizio sanitario nazionale, era necessario «non solo aver ottenutol'accreditamento» ma anche «avere stipulato, nelle forme stabilitedalla legge, uno specifico accordo contrattuale».Inoltre, ad avviso della Corte d'appello, «nessuna erogazione diprestazione sanitaria coperta dalla mano pubblica è possibile ove nonsussista un provvedimento amministrativo di competenza regionaleche riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato […]».L'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, aveva ricono-sciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dallanormativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunera-zione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma «non può essereposto a carico delle Regioni alcun onere di prestazioni sanitarie inassenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconoscaalla struttura la qualità di soggetto accreditato […]».[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, quindi, evidenziava che «nessunodei documenti prodotti in giudizio integra un vero e proprio provve-dimento di accreditamento di competenza regionale, circostanza chegià permette di reputare infondata, per la carenza di un fatto costi-4 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026tutivo imprescindibile, la pretesa creditoria azionata dalla società ap-pellata».E, in particolare, aggiungeva che «la società appellata ha depo-sitato in data 8/5/2024, il decreto del commissario ad acta n. 84 del16/7/2014 che ha disposto l'accreditamento istituzionale definitivo».La pretesa della società era infondata anche con riferimentoall'art. 2041 c.c., in quanto l'ingiustificato arricchimento avrebbe do-vuto essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale, e nellaspecie «non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra icosti sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuatenel triennio 2010/2012 e la remunerazione decurtata dello scontotariffario».8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria scritta.9. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «nul-lità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e324, 329, 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza diun rapporto di accreditamento tra l'[OSCURATO:PERSONA] la società ricorrente».In particolare, la sentenza gravata è illegittima nella parte in cuiafferma la presunta insussistenza di un rapporto di accreditamentoin favore della società ricorrente, «omettendo di considerare chetrattasi di accertamento non oggetto di impugnativa, e dunque, perl'effetto, coperto da giudicato».5 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non sarebbe stata, dunque, fornita la prova - ad avviso dellaCorte d'appello - della sussistenza di un provvedimento amministra-tivo di accreditamento.In realtà, sulla sussistenza dell'accreditamento provvisorio si eraformato il giudicato interno, come emerge dalla sentenza del Tribu-nale, che dava atto della sussistenza dei contratti stipulati tra la Asle la società («la pretesa creditoria risulta fondata sulla documenta-zione versata in atti - contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010, 2011 e 2012 […]»).[OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello, ha riconosciuto la sussistenza dell'ac-creditamento provvisorio in capo alla società, osservando che «a fon-damento della pretesa creditoria, l'odierno appellato, che opera inregime di accreditamento con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs.502/92».Nell'atto di appello la Asl ha impugnato la sentenza di prime cureesclusivamente per difetto di giurisdizione e per sussistenza dellaprescrizione quinquennale, oltre che per l'errata applicazione dellosconto tariffario. Sempre nell'atto d'appello, si è ammessa l'esistenzadei contratti, in quanto «come risulta evidente dalla documentazionedepositata in atti ha pattuito per gli anni 2010-2011-2012 con i cen-tri accreditati la retribuzione delle prestazioni al netto dello sconto».La Corte d'appello avrebbe comunque deciso oltre la domanda ele eccezioni sollevate dalla Asl.La sussistenza di un rapporto di accreditamento non era dunqueoggetto di contestazione tra le parti, né tantomeno su di essa è statoformulato un motivo di gravame.2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamentala «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909c.c. e 324, 329, 342, 132 c.p.c., 111, comma sesto, Costituzione, aisensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione alla6 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di “validied efficaci” rapporti contrattuali stipulati tra le parti “con riferimentoa parte delle prestazioni dedotte in giudizio”, nonché motivazioneperplessa e apparente sul punto».Benché la sentenza d'appello fondi il rigetto della pretesa sullaasserita carenza del rapporto di accreditamento, la stessa sarebbeillegittima «e va per cautela censurata», altresì nella parte in cui af-ferma una presunta insussistenza, «di un “valido ed efficace rapportocontrattuale tra le parti».In questo caso, da un lato vi è violazione del giudicato interno,in quanto il tema della sussistenza di validi ed efficaci accordi con-trattuali non era stato mai oggetto di impugnativa da parte dell'Asl,dall'altro, si sarebbe in presenza di una motivazione perplessa.Nell'atto d'appello della Asl, si fa peraltro riferimento in modoespresso ai contratti stipulati («non risulta, dunque, anche per leprestazioni erogate dopo la stipula dei contratti, la sussistenza di unvalido ed efficace accreditamento provvisorio o transitorio dellastruttura»).Pertanto, la stessa Asl, nel suo atto di appello, ha dato atto dellasussistenza di contratti relativi ad annualità in cui erano state resele prestazioni, «mai essendosi discusso della loro applicabilità “re-troattiva” a quelle eseguite prima della formale sottoscrizione deicontratti, bensì solo ed esclusivamente in merito alle interpretazionedelle clausole inerenti allo sconto tariffario».3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.,ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazioneall'asserita mancanza di documentazione valida e idonea a giustifi-care la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società7 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricorrente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamentoe agli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti».In realtà, emerge dagli atti di causa che il giudizio di gravameverteva solo ed esclusivamente sull'applicabilità o meno dello scontotariffario, «senza che fosse oggetto di alcuna contestazione […] lacircostanza della sussistenza del rapporto di accreditamento», di quil'inesistenza di un onere probatorio a carico della società.4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992; dell'art. 6, comma 6, dellalegge n. 724 del 1994; dell'art. 1, commi 237-quater e ss., della L.R.Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in relazione all'asserita necessità di un provvedimento di ac-creditamento di competenza regionale, quale presupposto per l'ero-gazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN in re-gime di accreditamento transitorio/provvisorio».In realtà, per la ricorrente il contratto può essere stipulato solose esiste l'accreditamento.Nella specie, la società ha ottenuto l'accreditamento istituzionaledefinitivo ai sensi degli artt. 8-bis e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992,nell'anno 2014.Per il periodo precedente, invece, operava il regime di accredita-mento temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724del 1994.In realtà, ai sensi della norma da ultimo richiamata, nelle moredell'adozione degli atti di pianificazione programmazione di compe-tenza regionale, è stato garantito ex lege il temporaneo accredita-mento dei soggetti già titolari di convenzioni nel precedente regimenormativo, purché avessero accettato il nuovo sistema di remunera-zione a tariffa.8 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026Del resto, in questo senso, si era già espressa la Corte costitu-zionale con la sentenza n. 416 del 1995.Tra l'altro, anche nell'art. 1, commi 237-quater e ss. della leggeregionale della Campania n. 4 del 2011, si prevedeva espressamentel'accreditamento temporaneo o provvisorio, prima di accedere al pro-cedimento di rilascio dell'accreditamento definitivo.5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2, comma 7, del d.p.r. 14/1/1997,dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 edell'art. 1322 c.c., e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost., ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'asserita ne-cessità della stipula degli accordi contrattuali tra Asl e struttura pri-vata accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tettidi spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l'erogazione diprestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN».Tale motivo viene articolato esclusivamente per «completezza di-fensiva», mostrando la società «consapevolezza che l'efficacia deicontratti rispetto a tali prestazioni rese in data antecedente […] noncostituisce la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale […]ha giudicato assorbente il diverso profilo relativo alla presunta insus-sistenza dell'accreditamento».In realtà, è fisiologico che la stipulazione dei contratti di budgettra la Asl e la singola struttura sanitaria accreditata avvenga succes-sivamente alla fissazione regionale dei tetti di spesa sanitaria e, dun-que, possibilmente, anche in corso d'anno, in un momento in cui ègià in corso l'attività di erogazione delle prestazioni.Del resto, il legittimo effetto retroattivo degli atti di programma-zione sanitaria vale ad impedire agli interessati di disporre di un qua-9 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026lunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento dell'atti-vità.Non esiste alcuna Regione che adotti decreti di fissazione dei tettidi spesa sanitaria il 1° gennaio di ogni anno, in quanto i contratti dibudget devono essere stipulati necessariamente dopo la fissazionedei predetti limiti di spesa.6. Con il sesto motivo di impugnazione la società si duole della«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., e per mani-festa illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della provadocumentale offerta e con motivazione incompatibile con detta provaoltre che intrinsecamente contraddittoria, non ritiene provato il rap-porto di accreditamento».La Corte d'appello non ha ritenuto provata la circostanza che lastruttura ricorrente operasse in regime di accreditamento, «nono-stante la prova documentale offerta in merito dalla società ricor-rente».7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce«nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112, 343, 346 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.n. 115 del 2002 e s.m.i. ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., in relazione alla statuizione di condanna della ricorrenteal pagamento del doppio contributo unificato, a fronte della erroneaqualificazione della domanda di ingiustificato arricchimento ripropo-sta in appello come appello incidentale condizionato».In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territo-riale, la società, nel costituirsi nel giudizio d'appello, non aveva pre-sentato appello incidentale condizionato al fine di ottenere la mede-sima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; di qui il rigetto10 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026della domanda, con condanna della ricorrente al versamento dell'ul-teriore importo a titolo di contributo unificato.In realtà, la società appellata si è limitata a riproporre la do-manda subordinata di indennizzo per indebito arricchimento, ai sensidell'art. 346 c.p.c., senza proporre appello incidentale.In primo grado, del resto, la domanda di ingiustificato arricchi-mento era stata proposta in via sussidiaria.In sede di comparsa di costituzione in appello, poi, la società hachiarito che poiché la domanda di ingiustificato arricchimento era ri-masta assorbita, ma l'appellata non intendeva rinunziarvi, la ripro-poneva ai sensi dell'art. 346 c.p.c.Dalla errata qualificazione della domanda come appello inciden-tale condizionato è discesa l'erronea applicazione della disciplina inordine al raddoppio del contributo unificato.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in relazione alla asserita mancata allegazione ecarenza di prova in ordine all'indebito arricchimento dell'[OSCURATO:PERSONA] sa-nitaria locale in virtù dello sconto applicato».Viene contestata la sentenza anche nella parte in cui ha rigettatol'azione (residuale) di ingiustificato arricchimento per asserita man-cata allegazione e/o carenza di prova in ordine al vantaggio patrimo-niale conseguito dall'azienda sanitaria locale per effetto dello scontoapplicato.In particolare, sarebbe pacifico che le tariffe regionali sulle basedelle quali avviene la remunerazione delle prestazioni erogate dallestrutture sanitarie accreditate sono determinate in considerazionedei soli «costi» di erogazione delle prestazioni.11 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/20269. I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiun-tamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assor-bimento dei restanti.9.1. Invero, costituisce principio consolidato di questa Cortequello per cui i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono es-sere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n.5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratificasuccessiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59).Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordispecifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrittasia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possi-bili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionista;di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574).La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile digaranzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sianell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri,sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolal'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanzadei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione(Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giu-gno 2002, n. 9165).Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manife-stazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile dacomportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002,n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifichenorme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unicodocumento nel quale siano specificamente indicate le clausole disci-plinanti rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve12 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativoesterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e perconto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari pervincolare l'Amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488).Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmenoritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sa-natoria può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass. n.59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981). Il contratto privo dellaforma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasiforma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di ri-levanza ad eventuali convalide o ratifiche successive e non potendosineppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà impliciteo desumibili da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3,15 marzo 2004, n. 5234).Ove, dunque, siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l'attonon raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sulpiano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, chepresuppone sempre l'esistenza di un quid che non sia solo di par-venza.10. Con riferimento all'accreditamento, anche temporaneo oprovvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del ser-vizio sanitario nazionale, valgono le regole di cui agli artt. 8, 8-bis,8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.10.1. L'art. 8-bis (autorizzazione, accreditamento e accordi con-trattuali) del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in ma-teria sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) stabilisce che «le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformidi assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente ge-stiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,13 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carat-tere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-qua-ter, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies».È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazionedelle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l'autorizzazione regio-nale (art. 8-ter); l'accreditamento (art. 8-quater); la conclusione dispecifici accordi (art. 8-quinquies).Ciò trova conferma nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105 del1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie el'esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per contodel servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria a ca-rico del servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettiva-mente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accre-ditamento istituzionale di quell'art. 8-quater, nonché alla stipula-zione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies».10.2. L'art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamentoistituzionale), nella versione in vigore a decorrere dal 31 luglio 1999,prevede al comma 1 che «l'accreditamento istituzionale è rilasciatodalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai pro-fessionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro ri-spondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalitàrispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verificapositiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti».Al comma 2, si chiarisce che «la qualità di soggetto accreditatonon costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitarionazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni ero-gate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies».Nella norma si fa riferimento anche all'accreditamento «tempo-raneo» ed a quello «provvisorio», di cui si tratterà meglio successi-14 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026vamente, nella parte di motivazione dedicata all'accreditamento exlege.Si prevede, dunque, al comma 6 dell'art. 8-quater, del d.lgs. n.502 del 1992, che «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigoredell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioniavviano il processo di accreditamento delle strutture temporanea-mente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 di-cembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti».Al comma 7 dell'art. 8-quater, si precisa che «nel caso di richie-sta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio dinuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essereconcesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica delvolume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventualeverifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredita-mento temporaneamente concesso».10.3. Di fondamentale rilievo è poi l'art. 8-quinquies, del d.lgs.n. 102 del 1992 (accordi contrattuali), che prevede al comma 2 che,«in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unitàsanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qua-lità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equi-parate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionistiaccreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappre-sentative a livello regionale […]».Va rilevato che l'art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, invigore dal 22 agosto 2008, prevede al comma 2-quinquies che «incaso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'ac-creditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater delle strutture e deiprofessionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario na-zionale interessati è sospeso».15 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/202611. Questa Corte ha chiarito che l'obbligo per la struttura privata,già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipu-lare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmentecompetente sussiste anche durante il regime di accreditamentoprovvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accettae si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazionedella eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità diprestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tettimassimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblicoassume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle ta-riffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti delSSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indi-cati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovverorisultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. sez. 3,5 luglio 2018, n. 17588; Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2014, n. 12392).Pertanto, ha trovato conferma l'indirizzo giurisprudenziale per cuinessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente co-perta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedi-mento amministrativo di competenza regionale che riconosca allastruttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli spe-cifici rapporti contrattuali (Cass., 25 gennaio 2011, n. 1740; Cass.,19 novembre 2015, n. 23657).Il principio regolatore dell'attività svolta in regime «transitorio»,al pari di quella svolta «a regime», è fondato infatti sulla remunera-bilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è però con-dizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anchenella fase dell'accreditamento provvisorio (o transitorio), per cui, amaggior ragione, è essenziale un esplicito intervento dell'Ammini-strazione sanitaria per modificare la situazione già oggetto di con-venzionamento, al fine dell'inserimento nella programmazione sani-16 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026taria regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale(Cass., n. 17588 del 2018).Si è ulteriormente chiarito che non può essere condivisa la tesiper cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendereeffettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell'ac-creditamento nella Regione Campania, si sarebbe instaurata unaprassi basata sulla prosecuzione di fatto del regime di accredita-mento provvisorio basata sulla conclusione di accordi contrattuali perfacta concludentia.In realtà, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integratodall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità diun provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso allaqualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere po-sto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazionisanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionaleche riconosca la sicura qualità di soggetto accreditato ed al di fuoridi singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volumemassimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammon-tare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensidell'art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possanovalidamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia,1923, tutti i contratti con la PA devono rivestire, a pena di nullità, laforma scritta (Cass., sez. 1, 4 marzo 2024, n. 5682; Cass., sez. 1,15 marzo 2022, n. 8383; Cass., sez. 3, 11 marzo 2020, n. 7019;Cass., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 1771; Cass., 3 giugno 2014, n.12392; Cass., sez. 1, 26 marzo 2009, n. 7297; Cass., sez. 3, 12aprile 2006, n. 8621), non rilevando comportamenti concludenti an-che protrattisi per anni (Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n. 13886).17 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/202612. Fatta questa premessa sul quadro normativo e giurispruden-ziale, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delleprestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da au-torizzazione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primoluogo, la sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, sia con ri-ferimento all'avvenuta stipula dei contratti - validi ed efficaci -, sot-tesi alle prestazioni per cui è causa, sia in ordine alla sussistenzadell'accreditamento, prima provvisorio e, successivamente, defini-tivo, a partire dall'anno 2014 (quanto alla formazione del giudicatointerno sulla esistenza e validità del contratto oltre che sull'accredi-tamento cfr. Cass., sez. 1, n. 29274 del 2024; Cass., sez. 1, n. 29093del 2024; Cass. n. 29276 del 2024).12.1. Ed infatti, la società, sin dall'atto di citazione in giudizio, haagito esclusivamente per ottenere l'intera remunerazione delle pre-stazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, senza la decurtazionerelativa allo sconto nelle fatture, prevista per legge esclusivamenteper gli anni 2006-2009, e non esportabile per gli anni successivi,quali quelli oggetto di controversia.Nell'atto di citazione sono stati indicati, e anche prodotti in giu-dizio, i contratti relativi agli anni 2010, 2011 2012.Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sollevarel'eccezione di difetto di giurisdizione, di prescrizione e di supera-mento del tetto di spesa, senza nulla affermare e contestare in or-dine ai requisiti richiesti dalla legge per il pagamento delle presta-zioni sanitarie. Senza, dunque, alcun riferimento né ai contratti néall'accreditamento.Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda della società, dandoper acquisiti i contratti stipulati con la Asl, affermando con chiarezzache «la pretesa […] fondata sulla documentazione versata in atti(contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con la Asl18 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026Salerno, per gli anni 2010, 2011 e 2012; esiti dei controlli di riscontroeffettuati dalla Asl all'esito dei rendiconti presentati dalla società at-trice)».A fronte di tale espressa affermazione del Tribunale, ha propostoappello la Asl con varie censure, nessuna delle quali improntata allacontestazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi ac-creditamenti, nei tre anni in esame.Non v'è stata mai, dunque, alcuna contestazione specifica né inordine ai contratti, depositati nel corso del giudizio di prime cure,unitamente all'atto di citazione, né in ragione dell'assenza dell'accre-ditamento, per ciascuna delle annualità in discussione.Anzi, nell'atto di appello l'ASL ha ammesso che «a fondamentodella pretesa creditoria, l'odierno appellato, che opera in regime diaccreditamento con l'ASL Salerno».12.2. La stessa Corte d'appello, quando ha disposto la rimessionesul ruolo della causa, si è limitata a manifestare i propri dubbi esclu-sivamente in ordine alla sussistenza o meno dell'accreditamento, edin ordine alla validità di contratti stipulati tra la società e la Asl, ancheper il periodo anteriore alla loro stipulazione, non contestando in al-cun modo che i contratti non fossero stati mai conclusi tra le parti.La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato l'opportunità di inter-locuzione delle parti in ordine alle seguenti questioni: 1) «sussi-stenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di unprovvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata; 2) […]validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, conriferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per iquali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello distipula dei contratti».13. Pertanto, è pacifico, in quanto la circostanza non è stata maioggetto di specifica contestazione tra le parti, che siano stati stipulati19 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, tra l'altro, prodotti nelgiudizio di prime cure, tempestivamente, unitamente all'atto di cita-zione.Sull'esistenza dei contratti, non solo, dunque, si è prodotto il giu-dicato interno, ma i contratti risultano depositati tempestivamente,nel rispetto del regime delle preclusioni, nel corso del primo grado digiudizio.Senza contare che per questa Corte, in materia di prestazionisanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, laPubblica Amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anchenell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un pecu-liare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato danorme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi an-che tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali,delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo deltutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempiragionevoli (Cass., sez. 1, 17/6/2025, n. 16221).13.1. Deve aggiungersi che con riguardo, invece, alla questionesulla sussistenza dell'accreditamento occorre fare una puntualizza-zione.La fonte del diritto alla corresponsione del compenso alle case dicura private per le prestazioni rese in favore del Servizio sanitario èla legge.Il fatto costitutivo del diritto alla remunerazione è rappresentatosia dal contratto che dall'accreditamento, nonché dall'autorizzazione,cui la legge collega, in presenza dell'esecuzione della prestazione,l'effetto del diritto ad essere remunerati.20 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026Sotto questo aspetto la prestazione è eseguita non in forza delcontratto, ma della più complessa fattispecie legale, per cui, accer-tata la coppia diritto/obbligo, si intendono accertati (in mancanza dispecifico accertamento) tutti gli elementi costitutivi della fattispecielegale (e non contrattuale, essendo la fonte del rapporto la legge enon il contratto).Il rapporto, a questo punto, diviene unico e non duplice, e cioè ilrapporto la cui fonte è la legge, che ne prevede i diversi elementicostitutivi, ciascuno integrante questione pregiudiziale in senso lo-gico.La fattispecie dedotta in giudizio è la remunerazione della pre-stazione, gli elementi costitutivi, tutti sullo stesso piano senza che visia un nesso di pregiudizialità-dipendenza, sono autorizzazione, ac-creditamento e contratto, ricorrendo i quali l'esecuzione della pre-stazione dà diritto alla remunerazione.14. Anche in questo caso, però, è possibile la formazione del giu-dicato interno sulla sussistenza dell'accreditamento, nel momento incui il giudice di prime cure accerta la sussistenza del contratto e dun-que del credito vantato dalla casa di cura privata.In tal caso, proprio per la peculiare natura dell'obbligazione cheorigina da una complessa fattispecie legale, l'accertamento sulla sus-sistenza del contratto dimostra anche l'esistenza dell'accredita-mento, che è uno dei tre elementi imprescindibili della fattispecielegale.14. Quanto all'esistenza o meno dell'accreditamento provvisorioper gli anni 2010, 2011 e 2012, emerge, anche in questo caso, lasussistenza del giudicato interno, in quanto mai, prima dell'inter-vento della Corte d'appello che ha disposto l'interlocuzione delle partisul punto, vi era stata alcuna contestazione da parte dell'Asl del man-cato accreditamento in capo alla società.21 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026La [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di appello ha ammesso espressamentel'esistenza dell'accreditamento in favore della società.Del resto, anche nel giudizio di prime cure, la Asl aveva eccepitoin via preliminare esclusivamente il difetto di giurisdizione, la pre-scrizione, ed il superamento dei tetti di spesa, mentre nessuna con-testazione era stata sollevata in ordine al rapporto d'accreditamento.15. Tra l'altro, a prescindere dalla sussistenza del giudicato in-terno, del tutto pacifica, si rileva che per gli anni in contestazione,2010-2012, poiché la società apparteneva già al regime di conven-zionamento, non v'era alcuna necessità di richiedere un espressoprovvedimento regionale di accreditamento, sussistendo un regimedi accreditamento provvisorio ex lege, prodottosi in via automatica,successivamente divenuto definitivo nel 2014.15.1. Ed infatti, l'art. 6, comma 6, della legge 23/12/1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che«a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di paga-mento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla re-gione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore inuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delleprestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previ-sti all'art. 8, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502, e suc-cessive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta daparte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed iprofessionisti accreditati dal servizio sanitario nazionale in quantorisultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla nor-mativa vigente ed accettino il sistema della remunerazione a presta-zione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture inpossesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti22 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità inregime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data dientrata in vigore del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che accettino ilsistema della remunerazione a prestazione sulla base delle cifre ta-riffarie».Insomma, si è in presenza di una sorta di accreditamento auto-matico ex lege, temporaneo, per le società che facevano parte deirapporti convenzionali in atto al momento di entrata in vigore dellalegge n. 724 del 1994.16. Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale (Cortecost., sentenza n. 416 del 1995) in quanto la Regione Piemonteaveva sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio conriferimento all'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, «il qualeallargherebbe a dismisura il panorama degli enti erogatori ammessia far parte del servizio sanitario nazionale ed in ordine ai quali siesercita la facoltà di scelta del cittadino, conseguendone - ad avvisodel giudice a quo - una fortissima espansione dei soggetti erogatoridi prestazioni sanitarie».La Corte costituzionale ha invece ritenuto che «viene riconosciutoun “diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisitidi cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 esuccessive modificazioni”, escludendo in radice una scelta ampia-mente discrezionale ed ancorando l'accreditamento al possesso direquisiti prestabiliti “strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, atutela della qualità e della affidabilità del servizio-prestazioni, inmodo uniforme a livello nazionale per le strutture erogatrici, stabiliticon atto di indirizzo e coordinamento emanato d'intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome».23 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026Inoltre, prosegue la Corte costituzionale nella sentenza n. 416del 1995, «in via transitoria per il biennio 1995-1996 l'accredita-mento avviene automaticamente (come forma di conversione delrapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale,comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetti (pubblicie privati) che forniscono le prestazioni (sulla base di preesistenti de-terminazioni regionali), cioè oltre le strutture pubbliche e i soggettieroganti le prestazioni in base a convenzioni o eroganti prestazioniad alta specialità in regime di assistenza indiretta».Chiosa la Corte costituzionale nel senso che ciò avviene «all'unicacondizione della accettazione del sistema (nuovo) della remunera-zione a prestazione sulla base di tariffe».Chiarisce ancora la Corte costituzionale che «l'accreditamento,una volta effettuato da organo regionale, non esclude, ma anzi pre-suppone il potere-dovere della regione di svolgere i controlli e le ve-rifiche che i soggetti accreditati permangano “effettivamente in pos-sesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente” ed osservino l'ob-bligo assunto di accettare il sistema della remunerazione a presta-zione», persistendo dunque «il potere di controllo e la verifica daparte della regione».16.1. Tra l'altro, l'art. 1, comma 237-quater della legge RegioneCampania n. 4 del 2011 prevede anche esso l'accreditamento prov-visorio ex lege, conformemente alla disciplina nazionale.Infatti, tale disposizione prevede che «ferma restando la sussi-stenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli artt. 8-ter e 8-quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 […] il fabbi-sogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamentodelle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersiprovvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 tenendoconto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura24 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento prov-visorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambitodelle specialità così come espresse e conseguenzialmente ricono-sciute, successivamente delle strutture private già in esercizio e solosuccessivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attivitàdi nuova realizzazione».Con l'ulteriore previsione che «il rilascio di nuove autorizzazioniper la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture èsubordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da237-quinquies a 237-unvicies».16.2. L'art. 1, comma 237-quinquies, poi, stabilisce che «le strut-ture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire inregime di accreditamento istituzionale definitivo l'attività erogata inregime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domandadi accreditamento istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazionenel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità perl'utilizzo della piattaforma applicativa informatica».Si chiarisce, però, all'art. 1, comma 237-decies, della legge [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2011 che «alle strutture sanitarie socio-sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamentoistituzionale definitivo ai sensi del comma 237-quinquies e hannodichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237-sexies, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenzadefiniti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fonda-mentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui altitolo II del d.lgs. 502/1992, si applica, in via transitoria, il regimevigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all'adozione ai sensi delcomma 237-duodecies dei decreti commissariali di rilascio o di ri-getto dell'accreditamento istituzionale definitivo».25 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026L'art. 1, comma 237-undecies, della legge Regione Campania n.4 del 2011 precisa che «con decreto del commissario ad acta per laprosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, adottato entro10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentateai sensi del comma 237-quinquies».L'art. 1, comma 237-duodecies, della legge regione Campania n.4 del 2011 dispone che «entro 140 giorni dalla adozione del decretocommissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni lo-cali previste dall'art. 8 della legge 28 novembre 2008, n. 16 […] ve-rificano le istanze presentate […]».17. Tale interpretazione ha ricevuto conferma anche da questaCorte (Cass., sez. 3, 5/7/2018, n. 17588), la quale ha sottolineatoche «la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al re-gime c.d. di accreditamento “transitorio (art. 8-quater, comma 6,definito temporaneo) ed a quello “provvisorio” (cfr. art. 8-quater,comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso cheil sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione delprevigente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo loschema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula diun'apposita convenzione accessiva al provvedimento di accredita-mento istituzionale […] trovando giustificazione tale riconoscimentoex lege nella esigenza di garantire, nelle more di definizione dei pro-cedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessariall'accreditamento istituzionale ed anche in mancanza di tali provve-dimenti, la continuazione della assistenza agli utenti del SSN».Questa Corte, nell'ordinanza n. 17588 del 2018 (da ultimo Cass.,sez. 1, n. 6300 del 2023), ha ulteriormente chiarito che «il d.lgs. n.502/1992, con l'art. 8-quater, comma 7, ha infatti previsto l'istitutodell'accreditamento provvisorio soltanto per le “nuove” strutture o26 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026per l'ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già ero-gate in base alla originaria convenzione, rimanendo regolato inveceil regime “transitorio” delle prestazioni a carico del SSR erogate dallestrutture private che già agivano in regime di convenzionamentoesterno, esclusivamente dall'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994, che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione delladisciplina contrattuale in atto, con l'entrata in vigore del sistema diremunerazione a tariffa […] consentendo la prosecuzione dell'attivitàdi erogazione delle prestazioni sanitarie - in attesa dei provvedi-menti di accreditamento - subordinatamente alla formale accetta-zione da parte degli operatori sanitari del sistema di remunerazionea prestazione sulla base delle tariffe regionali».Pertanto, la prosecuzione delle attività di erogazione delle pre-stazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione conil SSN si articolava in due aspetti fondamentali: il riconoscimento,«operato direttamente ex lege, dell'accreditamento a tutti i soggettigià convenzionati ai sensi della legge n. 833 del 1978; la subordina-zione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunera-zione in base alle modalità tariffarie adottate dalle regioni, con con-seguente cessazione degli accordi fino ad allora vigenti».18. I fatti sopra indicati, e quindi la sussistenza sia dei contrattiscritti con riferimento agli anni 2010-2012, sia in relazione alla esi-stenza dell'accreditamento provvisorio ex lege, pur essendo stati al-legati in modo specifico dalla società attrice, non sono stati mai con-testati dall'Asl.Pertanto, proprio in applicazione del principio di non contesta-zione ex art. 115 c.p.c., oltre che con riferimento alla produzione ingiudizio dei contratti nel rispetto delle preclusioni di legge, e soprat-tutto in relazione alla formazione del giudicato interno sia sull'esi-27 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026stenza dei contratti che dell'accreditamento ex lege, non sono con-ducenti i motivi di ricorso per cassazione.19. Si precisa, poi, che la nullità può essere rilevata d'ufficio dalgiudice, anche in fase d'appello e nel giudizio di cassazione, purchénon si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità delcontratto, nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n.20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n. 19161).La Corte d'appello, dunque, ben può rilevare d'ufficio, in base allerisultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un prov-vedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza dispecifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provve-dimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657).La questione di nullità del contratto dovrebbe appartenere allequestioni miste, di fatto e di diritto, che richiedono l'obbligo di in-staurazione del contraddittorio tra le parti.Si è ritenuto che, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio unaquestione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alleparti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d.terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indi-scussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da taleomissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale di-verso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando deiure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente lacassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consu-mato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste difatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione,sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulne-rato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una even-tuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti disentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo28 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in ma-teria di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza ne-cessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione inprimo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, chesia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valoredel contraddittorio (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).20. Tuttavia, per questa Corte (Cass., sez. 3, 5 settembre 2023,n. 25849), che si è pronunciata proprio in materia di accreditamentodi strutture private, ha errato la Corte d'appello nel sollevare d'ufficiola nullità del contratto stipulato tra la società privata e la ASL, perassenza di forma scritta e per assenza di accreditamento.Infatti, su entrambe le questioni si era ormai formato il giudicatointerno, relativo all'esistenza sia dei contratti scritti che dell'accredi-tamento.21. Restano assorbiti, stante l'accoglimento dei primi due motividi ricorso, i restanti motivi, essendo intervenuto il giudicato internoin ordine alla sussistenza ed alla validità, non solo dei contratti, maanche dell'accreditamento.22. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legitti-mità. P.Q.Maccoglie i motivi primo e secondo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 202629 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8664/2025Numero sezionale 1245/2026Numero di raccolta generale 19371/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il PresidenteGuido Mercolino30 RG n. 8664/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio