CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 29 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 1 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di usura, e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di usura ed estorsione. Rilevato che i motivi di ricorso, presentati nell'interesse di entrambi gli imputati, che contestano l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, con specifico riferimento alle prove dichiarative acquisite, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; in particolare alle pagine 10, 11 e 12 della sentenza impugnata sono stati evidenziati gli elementi dichiarativi e documentali da cui emerge la colpevolezza dei prevenuti, sconfessando la versione dedotta dalla difesa ed evidenziando altresì l'impossibilità di derubricare le condotte contestate nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen.; Considerato che la doglianza, che, peraltro genericamente, censura il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, risulta manifestamente infondata, in quanto palesemente smentita dalla lettura del provvedimento impugnato a pagina 13; Osservato, in ogni caso, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte chiedendo la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel grado, che non possono essere liquidate poiché non ha fornito un apporto effettivamente utile nell'ambito dell'udienza odierna, ma si è limitata con la nota depositata ad insistere nella richiesta di inammissibilità del ricorso. Al riguardo è opportuno richiamare il consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità recentemente ribadito dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 877/2023 del 14/7/2022 P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere est