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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30741/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/03/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Romarevocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, lamisura della detenzione domiciliare a lui precedentemente concessa.2.

La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto incui deduce, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine allaerronea valutazione delle condotte asseritamente trasgressive segnalate acarico del [OSCURATO:PERSONA], mai sfociate in comportamenti di rilevanza penale.3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità; essotende, in particolare, a provocare una nuova e non consentita valutazione nelmerito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca dellamisura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementirisultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo: il Tribunaledi sorveglianza ha in particolare osservato come [OSCURATO:PERSONA] avessereiteratamente violato le prescrizioni imposte (come peraltro dal medesimoammesso), tenendo condotte che non consentono una prognosi favorevole inordine alla capacità di rispettare le prescrizioni e al pericolo di recidiva,manifestando una totale incapacità di autocontrollo e dimostrando in tal mododi non possedere l’affidabilità necessaria a gestire forme di esecuzioneextramuraria.4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Romarevocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, lamisura della detenzione domiciliare a lui precedentemente concessa.2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto incui deduce, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine allaerronea valutazione delle condotte asseritamente trasgressive segnalate acarico del [OSCURATO:PERSONA], mai sfociate in comportamenti di rilevanza penale.3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità; essotende, in particolare, a provocare una nuova e non consentita valutazione nelmerito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca dellamisura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementirisultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo: il Tribunaledi sorveglianza ha in particolare osservato come [OSCURATO:PERSONA] avessereiteratamente violato le prescrizioni imposte (come peraltro dal medesimoammesso), tenendo condotte che non consentono una prognosi favorevole inordine alla capacità di rispettare le prescrizioni e al pericolo di recidiva,manifestando una totale incapacità di autocontrollo e dimostrando in tal mododi non possedere l’affidabilità necessaria a gestire forme di esecuzioneextramuraria.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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