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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 24219/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe emessa il 23 settembre 2021, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Bolzano il 22 giugno 2020 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, in data 5 ottobre 2017.

Pur evidenziando che le sentenze avevano avuto ad oggetto (entrambe) reati di bancarotta, la Corte ha rilevato come non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso, dovendosi, piuttosto, evincere che Zanoni avesse sfruttato le occasioni che gli si erano, di volta in volta, presentate, dapprima nell'ambito di un progetto immobiliare di compravendita di unità abitative, con conseguente depauperamento delle casse sociali della società LO.GI . s.r.l. in favore di altra società (entrambe le compagini dichiarate fallite il 19 aprile 2013), ed in seguito con prelevamenti e bonifici per scopi estranei ad esigenze aziendali operati ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 2 febbraio 2015.

In sostanza, è stato ritenuto che l'abitualità della condotta distrattiva posta in essere da Zanoní non era dimostrativa della «preventiva ideazione» di un medesimo disegno criminoso.

In ordine al dato temporale delle condotte, ha precisato che quelle ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. erano state commesse nel periodo 2010 - 2012, mentre í prelievi dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati effettuati nel periodo 2013 - 2015.

2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito i vizi dì motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ragione dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Bolzano nella collocazione temporale delle condotte distrattive relative alla gestione della società [OSCURATO:SOCIETA]. che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, sono state consumate negli anni 2011/2013 e non 2013/2015.

L'errore nel quale è incorsa la Corte l'ha indotta alla fallace ricostruzione fattuale di punti rilevanti della motivazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla individuazione della unicità del disegno criminoso ed ai criteri interpretativi da seguire.

In particolare, anche alla luce di quanto esposto al primo motivo, è stata censurata l'errata individuazione del contesto spazio temporale nel quale è stato commesso il reato di bancarotta ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. ; contesto che, se correttamente valutato, sarebbe risultato identico a quello relativo all'altra società.

2.3. Il terzo motivo ha ad oggetto il medesimo vizio riferito alla mancata valutazione della identità delle condotte criminose poste in essere.

In entrambi i casi, infatti, le azioni sono consistite nella utilizzazione delle risorse sociali per soddisfare finalità estranee agli interessi delle società, non assumendo rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la materialità della condotta con la quale lo scopo illecito è stato perseguito.

2.4. Con l'ultimo motivo è stato eccepito il vizio di violazione di legge e quello di motivazione per non avere considerato la Corte l'identità del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici delle condotte di bancarotta.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va considerato che la Corte di cassazione nella composizione tesa ad assicurare la massima funzione nomofilattica ha deciso che «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 dei 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Operata tale doverosa premessa, può procedersi ad un esame congiunto dei motivi che hanno tutti ad oggetto elementi non decisivi per addivenire ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dall'ordinanza impugnata.

Ed infatti, in punto di dedotta contiguità temporale dei fatti, si osserva che l'ordinanza non ha assunto tale elemento quale parametro esclusivo per negare il riconoscimento della continuazione avendo, espressamente, illustrato che possono desumersi «pluralità di scelte estemporanee dettate da specifiche, autonome decisioni imprenditoriali con aspettative di ripianamento di perdite e dì salvataggio della gestione della società».

Il nucleo della motivazione si rinviene, dunque, nell'affermata deliberazione ed esecuzione delle distinte condotte distrattive di volta in volta poste in essere, ossia in base alle occasioni che, progressivamente, si sono presentate.

A fronte di tale ricostruzione, i dati relativi al tempo, al luogo, alla modalità della condotta (terzo motivo) ed al bene giuridico leso (quarto motivo), assumono rilievo meramente accidentale e «di contorno», inidonei a giustificare un giudizio di tipo diverso.

In particolare, quanto all'aspetto dedotto nel terzo motivo si osserva che l'identità delle condotte (peraltro meramente affermata nel ricorso) non è in grado, per le indicate ragioni, di supportare la ricostruzione alternativa proposta in ricorso.

Risulta dalla ricostruzione dell'ordinanza e dai capi di imputazione ai quali la stessa ha fatto riferimento che, pur essendo state le condotte caratterizzate da azioni di natura distrattiva, gli scopi perseguiti sono stati diversi essendo stata l'utilizzazione delle risorse dalla LO.GI . s.r.l. funzionale a finanziare altre società e quella dei prelevamenti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzata a ragioni estranee alla «competenza aziendale».

A fronte di tale ricostruzione, quindi, il dato della identità materiale delle condotte non è idoneo a mettere in crisi, in termini decisivi, le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell'esecuzione.

D'altronde, la diversa versione offerta dal ricorrente nell'illustrazione del motivo in esame, ossia quella secondo cui il disegno criminoso (identico) sarebbe da individuare nello scopo di «depauperare le società per scopi non previsti dall'oggetto sociale», a fronte dei rilievi di fatto contenuti nel provvedimento oggetto di impugnazione, non si pone in totale distonia con il medesimo atteso che tende a sovrapporre (confondendoli) gli effetti delle condotte con la deliberazione iniziale delle singole azioni delittuose delle quali si chiede l'unificazione.

Affinchè venga riconosciuta la configurabilità della continuazione è necessario che emerga la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali e sul punto le argomentazioni dell'ordinanza della Corte di appello non sono smentite dai rilievi difensivi.

Per le ragioni esposte, anche il dato valorizzato nel quarto motivo (identità del bene giuridico leso) non assume rilievo decisivo.

4. Da quanto illustrato discende il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe emessa il 23 settembre 2021, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Bolzano il 22 giugno 2020 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, in data 5 ottobre 2017. Pur evidenziando che le sentenze avevano avuto ad oggetto (entrambe) reati di bancarotta, la Corte ha rilevato come non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso, dovendosi, piuttosto, evincere che Zanoni avesse sfruttato le occasioni che gli si erano, di volta in volta, presentate, dapprima nell'ambito di un progetto immobiliare di compravendita di unità abitative, con conseguente depauperamento delle casse sociali della società LO.GI . s.r.l. in favore di altra società (entrambe le compagini dichiarate fallite il 19 aprile 2013), ed in seguito con prelevamenti e bonifici per scopi estranei ad esigenze aziendali operati ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 2 febbraio 2015. In sostanza, è stato ritenuto che l'abitualità della condotta distrattiva posta in essere da Zanoní non era dimostrativa della «preventiva ideazione» di un medesimo disegno criminoso. In ordine al dato temporale delle condotte, ha precisato che quelle ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. erano state commesse nel periodo 2010 - 2012, mentre í prelievi dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati effettuati nel periodo 2013 - 2015. 2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito i vizi dì motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ragione dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Bolzano nella collocazione temporale delle condotte distrattive relative alla gestione della società [OSCURATO:SOCIETA]. che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, sono state consumate negli anni 2011/2013 e non 2013/2015. L'errore nel quale è incorsa la Corte l'ha indotta alla fallace ricostruzione fattuale di punti rilevanti della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla individuazione della unicità del disegno criminoso ed ai criteri interpretativi da seguire. In particolare, anche alla luce di quanto esposto al primo motivo, è stata censurata l'errata individuazione del contesto spazio temporale nel quale è stato commesso il reato di bancarotta ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. ; contesto che, se correttamente valutato, sarebbe risultato identico a quello relativo all'altra società. 2.3. Il terzo motivo ha ad oggetto il medesimo vizio riferito alla mancata valutazione della identità delle condotte criminose poste in essere. In entrambi i casi, infatti, le azioni sono consistite nella utilizzazione delle risorse sociali per soddisfare finalità estranee agli interessi delle società, non assumendo rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la materialità della condotta con la quale lo scopo illecito è stato perseguito. 2.4. Con l'ultimo motivo è stato eccepito il vizio di violazione di legge e quello di motivazione per non avere considerato la Corte l'identità del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici delle condotte di bancarotta. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va considerato che la Corte di cassazione nella composizione tesa ad assicurare la massima funzione nomofilattica ha deciso che «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 dei 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Operata tale doverosa premessa, può procedersi ad un esame congiunto dei motivi che hanno tutti ad oggetto elementi non decisivi per addivenire ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dall'ordinanza impugnata. Ed infatti, in punto di dedotta contiguità temporale dei fatti, si osserva che l'ordinanza non ha assunto tale elemento quale parametro esclusivo per negare il riconoscimento della continuazione avendo, espressamente, illustrato che possono desumersi «pluralità di scelte estemporanee dettate da specifiche, autonome decisioni imprenditoriali con aspettative di ripianamento di perdite e dì salvataggio della gestione della società». Il nucleo della motivazione si rinviene, dunque, nell'affermata deliberazione ed esecuzione delle distinte condotte distrattive di volta in volta poste in essere, ossia in base alle occasioni che, progressivamente, si sono presentate. A fronte di tale ricostruzione, i dati relativi al tempo, al luogo, alla modalità della condotta (terzo motivo) ed al bene giuridico leso (quarto motivo), assumono rilievo meramente accidentale e «di contorno», inidonei a giustificare un giudizio di tipo diverso. In particolare, quanto all'aspetto dedotto nel terzo motivo si osserva che l'identità delle condotte (peraltro meramente affermata nel ricorso) non è in grado, per le indicate ragioni, di supportare la ricostruzione alternativa proposta in ricorso. Risulta dalla ricostruzione dell'ordinanza e dai capi di imputazione ai quali la stessa ha fatto riferimento che, pur essendo state le condotte caratterizzate da azioni di natura distrattiva, gli scopi perseguiti sono stati diversi essendo stata l'utilizzazione delle risorse dalla LO.GI . s.r.l. funzionale a finanziare altre società e quella dei prelevamenti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzata a ragioni estranee alla «competenza aziendale». A fronte di tale ricostruzione, quindi, il dato della identità materiale delle condotte non è idoneo a mettere in crisi, in termini decisivi, le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell'esecuzione. D'altronde, la diversa versione offerta dal ricorrente nell'illustrazione del motivo in esame, ossia quella secondo cui il disegno criminoso (identico) sarebbe da individuare nello scopo di «depauperare le società per scopi non previsti dall'oggetto sociale», a fronte dei rilievi di fatto contenuti nel provvedimento oggetto di impugnazione, non si pone in totale distonia con il medesimo atteso che tende a sovrapporre (confondendoli) gli effetti delle condotte con la deliberazione iniziale delle singole azioni delittuose delle quali si chiede l'unificazione. Affinchè venga riconosciuta la configurabilità della continuazione è necessario che emerga la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali e sul punto le argomentazioni dell'ordinanza della Corte di appello non sono smentite dai rilievi difensivi. Per le ragioni esposte, anche il dato valorizzato nel quarto motivo (identità del bene giuridico leso) non assume rilievo decisivo. 4. Da quanto illustrato discende il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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