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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45498/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA--clate--awis~prti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Pistoia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i reati di furto e ricettazione di cui al capo 2, 3, 8 e 9, disapplicata la recidiva contestata.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione, che non consente di comprendere le ragioni della sua mancata assoluzione.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.prot.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA--clate--awis~prti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Pistoia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i reati di furto e ricettazione di cui al capo 2, 3, 8 e 9, disapplicata la recidiva contestata. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione, che non consente di comprendere le ragioni della sua mancata assoluzione. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.prot.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 45498/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris