CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri,dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 5858/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, laNabucco [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il provvedimento di diniego di rimborsodell’IVA per l’anno 2017 avente ad oggetto il credito vantato dalla RessS.r.l., già controllata con una partecipazione pari al 100% del capitaleNumero registro generale 7846/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 12352/2026Data pubblicazione 03/05/2026sociale, e cancellata dal registro delle imprese in data 5/1/2018, cheaveva destinato il proprio credito alla controllante.In particolare, l’Amministrazione aveva ritenuto che operasse, conriguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., la disciplina relativa alle cd. “società di comodo”,ex art. 30 comma 1 l. 724/1994 ed aveva altresì ritenuto che essarientrasse tra le società in “perdita sistematica” di cui all’art. 2, commi da36-decies a 36-duodecies del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito conmodificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come risultava daibilanci depositati per il quinquennio precedente a quello dell’istanza dirimborso.La CGT di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo chel’Amministrazione avesse fatto corretta applicazione della disciplina postaa fondamento del diniego di rimborso.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio dichiaravainammissibile l’appello proposto dalla società, osservando che era statoviolato l’art. 22 d.lgs. 546/1992, in quanto l’appellante aveva omesso ildeposito della relazione di notifica a delle ricevute di consegna edaccettazione del messaggio di posta elettronica certificata.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.A seguito di proposta di definizione accelerata la ricorrente ha chiestola decisione ed ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, sono stati denunciati i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. in relazione agli artt. artt. 1, 22, 27, 28e 53 d.lgs. 546/1992 101, 113 e 156 c.p.c. 3, 24, 111 e 117 Cost.,dell’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dell’art. 6 del Trattatosull'Unione Europea.Numero registro generale 7846/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 12352/2026Data pubblicazione 03/05/2026Ad avviso della ricorrente sarebbe stato violato il diritto alcontraddittorio che è garantito dagli artt. 27 e 28 del d.lgs., 546/1992, nelcaso in cui l’inammissibilità venga dichiarata con decreto del presidentedella sezione, e dall’art. 101 comma 2° c.p.c. quando, come nel caso dispecie, essa viene dichiarata dal collegio; la Corte di secondo grado,tuttavia, ha omesso di sottoporre al contraddittorio tra le parti laquestione di inammissibilità rilevata d’ufficio, dando luogo ad unapronuncia “a sorpresa”.Ha aggiunto poi che neppure sarebbe ravvisabile l’incertezza sui tempidella notifica dell’appello, sulla quale pure la CGT di secondo grado hafondato la propria decisione, avendo la stessa Amministrazionericonosciuto che l’atto d’appello risultava notificato il 18/7/2023.Va osservato con ordinanza n. 29116/2025 di questa Corte è statadisposta la trattazione in pubblica udienza di un’altra controversia aventead oggetto la questione dell’applicabilità dell’art. 101 comma 2° c.p.c. allequestioni di natura processuale, a seguito della sentenza n. 96/2024 dellaCorte Costituzionale nella quale si afferma che (punto 8.2) “è ormaiacquisita la necessità del pieno rispetto del contraddittorio che –parti, anche in relazione alle questioni rilevate d’ufficio dal giudice – miraad assicurare una decisione assunta nel rispetto del diritto inviolabile didifesa (art. 24 Cost.) e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.). Intanto il contraddittorio adempie a tale funzione, in quanto le parti sianoposte in condizione di esercitare in modo effettivo questa facoltà diinterloquire, che è loro assicurata. Ed il giudice è tenuto ad esercitare ipropri poteri all’interno del processo orientando gli stessi, in ognimomento, a questa regola fondante del giudizio”. Con tale sentenza laConsulta ha quindi ritenuto non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022, inrelazione all’art. 24 Cost., ove venga comunque garantito il contraddittorioNumero registro generale 7846/2025Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 12352/2026Data pubblicazione 03/05/2026anche in ordine alle questioni che possono sorgere a seguito delle verifichedi tipo processuale che il Giudice deve compiere d’ufficio in base a talenorma.Tali circostanze inducono a disporre il rinvio della trattazione delricorso, in attesa che venga decisa, all’esito della trattazione in pubblicaudienza, l’analoga questione oggetto dell’ordinanza n. 29116/2025. P.Q.MRinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti