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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28727/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (commesso il 31/12/2012), lamentando, con un primo motivo di ricorso, la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa del mancato accertamento delle somme portate dalle fatture emesse dall'impresa dell'imputato, dei ricavi dalla stessa conseguiti e dei costi sostenuti, essendosi fondato il relativo accertamento esclusivamente su presunzioni tributarie; con un secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione riguardo alla determinazione della somma oggetto della confisca.

Osservato che entrambi i motivi di ricorso, attraverso la prospettazione di violazioni di disposizioni di legge penale e di vizi della motivazione, tendono, in realtà, a conseguire un indebita rivalutazione delle risultanze istruttorie, nella parte relativa all'accertamento dei ricavi conseguiti dal ricorrente e alla determinazione dell'imposta evasa, sulla base del cui ammontare è stata disposta la confisca, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello di Torino, che ha confutato i motivi d'appello evidenziando che i ricavi dell'impresa del ricorrente non sono stati determinati con metodo induttivo, bensì sulla base di quanto dichiarato dai clienti di detta impresa, sentiti in ordine alle fatture emesse dall'imputato, e che, pur non essendo stati documentati costi, quelli determinati induttivamente sono comunque stati detratti dai ricavi, allo scopo di determinare i redditi netti e calcolare su essi l'imposta evasa, benché, in materia di iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, debba avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette (così Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564).

Considerato che tale motivazione è idonea a giustificare l'accertamento dell'evasione d'imposta e della misura della stessa, e con essa del profitto confiscabile, e che il ricorrente la ha censurata, in modo generico, omettendo di considerare quanto emergente dall'istruttoria e sottolineato nella motivazione, e proponendo una generica e non consentita rivisitazione di tali risultanze, senza allegare alcunché di specifico a proposito dei ricavi della propria impresa e dei costi che non sarebbero stati considerati, con la conseguente inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (commesso il 31/12/2012), lamentando, con un primo motivo di ricorso, la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa del mancato accertamento delle somme portate dalle fatture emesse dall'impresa dell'imputato, dei ricavi dalla stessa conseguiti e dei costi sostenuti, essendosi fondato il relativo accertamento esclusivamente su presunzioni tributarie; con un secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione riguardo alla determinazione della somma oggetto della confisca. Osservato che entrambi i motivi di ricorso, attraverso la prospettazione di violazioni di disposizioni di legge penale e di vizi della motivazione, tendono, in realtà, a conseguire un indebita rivalutazione delle risultanze istruttorie, nella parte relativa all'accertamento dei ricavi conseguiti dal ricorrente e alla determinazione dell'imposta evasa, sulla base del cui ammontare è stata disposta la confisca, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello di Torino, che ha confutato i motivi d'appello evidenziando che i ricavi dell'impresa del ricorrente non sono stati determinati con metodo induttivo, bensì sulla base di quanto dichiarato dai clienti di detta impresa, sentiti in ordine alle fatture emesse dall'imputato, e che, pur non essendo stati documentati costi, quelli determinati induttivamente sono comunque stati detratti dai ricavi, allo scopo di determinare i redditi netti e calcolare su essi l'imposta evasa, benché, in materia di iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, debba avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette (così Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564). Considerato che tale motivazione è idonea a giustificare l'accertamento dell'evasione d'imposta e della misura della stessa, e con essa del profitto confiscabile, e che il ricorrente la ha censurata, in modo generico, omettendo di considerare quanto emergente dall'istruttoria e sottolineato nella motivazione, e proponendo una generica e non consentita rivisitazione di tali risultanze, senza allegare alcunché di specifico a proposito dei ricavi della propria impresa e dei costi che non sarebbero stati considerati, con la conseguente inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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