Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06494/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 11162/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente [OSCURATO:PERSONA] confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata Avverso la SENTENZA n. 7442/2021 della COMM.

TRIB.REGIONALE del [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese poiché le amministrazione non ha resistito a mezzo di tempestivo controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Roma, il 2 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 11162/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente [OSCURATO:PERSONA] confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata Avverso la SENTENZA n. 7442/2021 della COMM. TRIB.REGIONALE del [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese poiché le amministrazione non ha resistito a mezzo di tempestivo controricorso. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, il 2 marzo
Sentenza Cassazione n. 06494/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris