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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 39260/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 maggio 2019 della CORTE DI APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza resa I'l ottobre 2018 dal Tribunale di Marsala che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un trattore a due ruote perché il fatto non costituisce reato, dichiarava la responsabilità dell'imputato condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, poiché [OSCURATO:PERSONA] non è stato esaminato in dibattimento e l'art. 62 comma 1 cod. proc.pen. stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento non possono formare oggetto di testimonianza da parte dei testi di P.G.. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione poiché la corte ha esposto nella sentenza le modalità con cui è possibile trasferire la proprietà di un mezzo agricolo, ma non ha specificato quale atto normativo imponga tali formalità e, così facendo, ha introdotto elementi estranei al giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso, con cui si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria in occasione del controllo del veicolo, è manifestamente infondato.

Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che a seguito di una segnalazione il carabiniere Volta interveniva riscontrando la presenza di alcuni soggetti intenti a trainare un trattore.

L'imputato, sopravvenuto durante il controllo di P.G., affermava di essere il proprietario del mezzo agricolo.

Sino a questo momento non erano sorti a carico dell'indagato indizi di colpevolezza, poiché soltanto a seguito degli accertamenti effettuati, il trattore risultava essere stato rubato e pertanto le sue dichiarazioni possono essere oggetto di deposizione da parte del teste di P.G..

E' stato infatti da tempo precisato che il divieto di testimonianza previsto dall'art.62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni auto-indizianti rese dall'imputato, detenuto per fatti diversi da quelli oggetto della confessione, ad un assistente capo della polizia penitenziaria investito della sua sorveglianza). (Sez. 5 - , Sentenza n. 38457 )del 17/05/2019 Cc. (dep. 17/09/2019 ) Rv. 277093 - 01) Secondo un orientamento consolidato, la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, è legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., con la conseguenza che le dette dichiarazioni sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito do la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura). (Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017 Ud. (deo. 29/03/2017) Rv. 269574 — 01) Nel caso in esame l'imputato aveva nel corso del controllo di P.G. rivendicato la disponibilità del veicolo, risultato successivamente di provenienza furtiva, disponibilità che peraltro nel corso del procedimento non ha mai contestato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo dell'imputato di avere acquistato un mezzo agricolo da un soggetto sconosciuto e ha evidenziato che per acquistare un veicolo di questo genere è necessario avere la disponibilità dei documenti di circolazione, di cui l'imputato non aveva il possesso, a riprova dell'irregolare modalità di acquisto del bene da lui detenuto.

Trattasi di motivazione esaustiva e congrua alle emergenze processuali, che risulta immune dalle censure dedotte.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della sa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 maggio 2019 della CORTE DI APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza resa I'l ottobre 2018 dal Tribunale di Marsala che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un trattore a due ruote perché il fatto non costituisce reato, dichiarava la responsabilità dell'imputato condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, poiché [OSCURATO:PERSONA] non è stato esaminato in dibattimento e l'art. 62 comma 1 cod. proc.pen. stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento non possono formare oggetto di testimonianza da parte dei testi di P.G.. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione poiché la corte ha esposto nella sentenza le modalità con cui è possibile trasferire la proprietà di un mezzo agricolo, ma non ha specificato quale atto normativo imponga tali formalità e, così facendo, ha introdotto elementi estranei al giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso, con cui si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria in occasione del controllo del veicolo, è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che a seguito di una segnalazione il carabiniere Volta interveniva riscontrando la presenza di alcuni soggetti intenti a trainare un trattore. L'imputato, sopravvenuto durante il controllo di P.G., affermava di essere il proprietario del mezzo agricolo. Sino a questo momento non erano sorti a carico dell'indagato indizi di colpevolezza, poiché soltanto a seguito degli accertamenti effettuati, il trattore risultava essere stato rubato e pertanto le sue dichiarazioni possono essere oggetto di deposizione da parte del teste di P.G.. E' stato infatti da tempo precisato che il divieto di testimonianza previsto dall'art.62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni auto-indizianti rese dall'imputato, detenuto per fatti diversi da quelli oggetto della confessione, ad un assistente capo della polizia penitenziaria investito della sua sorveglianza). (Sez. 5 - , Sentenza n. 38457 )del 17/05/2019 Cc. (dep. 17/09/2019 ) Rv. 277093 - 01) Secondo un orientamento consolidato, la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, è legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., con la conseguenza che le dette dichiarazioni sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito do la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura). (Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017 Ud. (deo. 29/03/2017) Rv. 269574 — 01) Nel caso in esame l'imputato aveva nel corso del controllo di P.G. rivendicato la disponibilità del veicolo, risultato successivamente di provenienza furtiva, disponibilità che peraltro nel corso del procedimento non ha mai contestato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo dell'imputato di avere acquistato un mezzo agricolo da un soggetto sconosciuto e ha evidenziato che per acquistare un veicolo di questo genere è necessario avere la disponibilità dei documenti di circolazione, di cui l'imputato non aveva il possesso, a riprova dell'irregolare modalità di acquisto del bene da lui detenuto. Trattasi di motivazione esaustiva e congrua alle emergenze processuali, che risulta immune dalle censure dedotte. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della sa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39260/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris