CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 29620/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 1251-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE,(LMCA - [OSCURATO:PERSONA]) che lo rappresent a e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex [OSCURATO:PERSONA] dirigenziale conferito ex art. 39 L.r. Sicilia n.R.G.N.1251/2022 Cron. Rep. Ud.13/09/2023 PU legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2022 R.G.N. 66/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOFRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale condizionato; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, al quale era succeduto in corso di causa il Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere: la dichiarazione di illegittimità della revoca dell’incarico di Direttore generale disposta dal Commissario straordinario con delibera del 25 luglio 2013 n. 82; la reintegrazione nel ruolo in precedenza svolto; la condanna al risarcimento dei danni quantificati in misura pari alle retribuzioni non percepite, detratto l’aliunde perceptum. 2. La Corte distrettuale ha premesso in punto di fatto che l’appellante, dirigente regionale di terza fascia assegnato all’ufficio del Genio civile di Catania, era stato autorizzato ai sensi dell’art. 39 della l.r. Sicilia n. 6/2009 e dell’art. 47 del C.C.R.L., ad assumere l’incarico di Direttore Generale, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto il 29 settembre 2012 dal Dirigente Generale del competente dipartimento regionale e dal [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio. L’incarico, successivamente rinnovato per 60 mesi, era stato annullato in autotutela con la delibera sopra indicata, perché il conferimento dello stesso era viziato dalla mancanza della delibera autorizzativa e dell’impegno di spesa. Il contratto, inoltre, era stato stipulato con un esterno, pur potendo essere conferito a personale già dipendente del Consorzio. 3. Il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha ritenuto che la nullità del contratto, sostanzialmente fatta valere con la delibera di annullamento dell’incarico, discendeva dalla mancanza dell’impegno di spesa, ossia della necessaria copertura finanziaria, nonché dalla violazione del citato art. 39, che consente l’assegnazione a condizione che la stessa sia temporanea e giustificata dall’impossibilità di conferire l’incarico a personale interno. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi, ai quali hanno resistito con controricorso il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, che ha notificato ricorso incidentale condizionato affidato a due censure. E’ r imasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con ordinanza interlocutoria del 2 febbraio 2023, pronunciata all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha provocato il contraddittorio su una causa di nullità del contratto individuale diversa da quella prospettata dalle parti e dalla sentenza impugnata nonché sulla questione dell’applicazione ai consorzi di bonifica della Regione Sicilia della disciplina dettata dal d.P.R.n. 97 del 2003.6. Tutte le parti hanno depositato memoria nel termine assegnato e l’ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 76/1995, dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 10 della l.r. Sicilia n. 10/2000, del C.C.N.L. Dirigenti 28.7.70 (così il ricorso) e successivi accordi collettivi di rinnovo, dell’art. 97 Cost., della legge n. 241/1990, degli artt. 1175, 1372, 1375 e 1965 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Sostiene, in sintesi, che andava esclusa l’eccepita nullità del contratto,perché lo stesso era stato espressamente autorizzato dal Protocollo di intesa e la copertura finanziaria era stata individuata con la delibera n. 3 del 2013. Rileva che il Consorzio è ente pubblico economico, sicché il rapporto di lavoro è di natura privatistica e non può essere risolto esercitando poteri di autotutela. La cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale è consentita solo nel caso in cui la revoca sia giustificata dai risultati negativi di gestione edal mancato raggiungimento degli obiettivi. Richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di impiego pubblico contrattualizzato e deduce, inoltre, che la «supposta ed inesistente mancanza di copertura finanziaria» può essere fonte di responsabilità contabile,ma non giustifica l’esercizio del potere di autotutela. 2. Con la seconda censura, egualmente ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della sentenza impugnata nonché la violazione del giudicato ( art.2909 cod. civ.) e del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato ( art. 112 cod. proc. civ.). Rileva che il Tribunale aveva implicitamente escluso la violazione dell’art. 39 della l.r. Sicilia n. 6/2009 e, pertanto, il Consorzio avrebbe dovuto proporre appello incidentale, in assenza del quale non poteva la Corte ritenere la delibera di conferimento dell’incarico viziata anche per l’asserita violazione del richiamato art. 39. Aggiunge che l’appellato non aveva neppure reiterato l’eccezione di violazione della norma regionale,sicché era preclusa al giudice d’appello la possibilità di ravvisare una violazione di legge diversa da quella accertata dal Tribunale. 3. La terza critica denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «erronea applicazione dell’art. 7 lettera C dello statuto consortile». Il ricorrente, riprendendo argomenti già anticipati nel primo motivo, sostiene che non era necessaria alcuna delibera autorizzativa,in quanto il contratto di lavoro era stato preceduto dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, sufficiente ad integrare l’autorizzazione. Aggiunge che, in ogni caso, l’autorizzazione preventiva è atto interno e, pertanto, la sua mancanza non può incidere sulla validità del contratto. 4. Con il quarto motivo è addebitata alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 24 del d.l. n. 66 del 1989, del d.lgs. n. 267 del 2000 ( artt. 191 e 1949), dell’art. 97 Cost., dell’art. 1418 cod. civ., degli artt. 44 e 45 dello statuto del consorzio, della l.r. n. 45 del 1995, dell’art. 39 della l.r. n. 6 del 2009. Ribadito che la copertura finanziaria era desumibile dagli atti adottati dal Consorzio, il ricorrente fa leva sulla natura di ente pubblico economico per escludere l’asserita applicabilità della normativa dettata per le sole pubbliche amministrazioni. Aggiunge che il d.lgs. n. 267/2000 consente la ricognizione postuma del debito da parte dell’ente locale e rileva, inoltre, che gli atti adottati al solo fine di revocare l’incarico ad un dirigente sgradito, hanno comportato un aumento e non un risparmio di spesa, perché il Consorzio ha dovuto corrispondere al nuovo Direttore l’intero trattamento retributivo che, invece, secondo il protocollo di intesa, sarebbe stato parzialmente a carico della Regione.5. La quinta critica denunzia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39 della l.r. n. 6 del 2009. Ribadito che si era formato giudicato interno sull’insussistenza della violazione, il ricorrente rileva che la nota regionale n. 43363 del 21 giugno 2013 non aveva imposto la revoca degli incarichi già conferiti. Aggiunge che il Consorzio aveva bandito, dopo l’annullamento, una procedura concorsuale riservata agli interni e la circostanza confermerebbe l’impossibilità di conferire l’incarico a dirigenti già in servizio presso l’ente. 6. Il sesto motivo addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 18 della legge n. 300/1970 perché, una volta ritenuta l’illegittimità della revoca, il Consorzio doveva essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale. 7. Infine con il settimo motivo è censurato il capo inerente al regolamento delle spese di lite. Il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostiene che, in ragione della fondatezza della domanda, le spese dovevano essere poste a carico del Consorzio. In ogni caso l’appellante non poteva essere condannato al pagamento delle stesse anche in favore dell’Assessorato perché quest’ultimo non aveva svolto attività difensiva. 8. Il ricorso incidentale condizionato denuncia, con due motivi, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dall’Assessorato, di carenza di legittimazione passiva. Addebita alla sentenza impugnata, della quale è eccepita la nullità, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 9. Nel rispetto dell’ordine logico e giuridico delle questioni poste dal ricorso principale, va detto che manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale siaddebita alla Corte territoriale di avere violato il giudicato interno nonché il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato nel ravvisare una causa di nullità del contratto individuale che era stata implicitamente esclusa dal Tribunale.Al riguardo è assorbente il richiamo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Cortesecondo cui «in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità» (Cass. S.U. n. 26242/2014 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 19161/2020; Cass. n. 26495/2019; Cass. n. 19251/2018)ed inoltre è sempre consentito al giudice il rilievo di una causa di nullità del contratto diversa da quella specificamente fatta valere dalla parte. 10. Quanto agli ulteriori motivi, occorre rilevare che sono inammissibili le censure formulate, al di fuori dei rigorosi limiti indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 e del divieto posto dall’art. 348 ter, comma 4°, cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,così come inammissibili sono le doglianze che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di disposizioni contrattuali, in realtà sollecitano una diversa valutazione delle risultanze processuali e della documentazione in atti quanto all’ accertamento di fatto, che si legge nella sentenza impugnata, inerente alla mancanza dell’atto autorizzativo e della imputazione della spesa. 11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 7 dello Statuto consortile, perché, come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 27456/2017 che rinvia aCass. n. 9239/2011; Cass. n. 10581 / 1998 ; Cass. n. 5038 /1998, Cass. n. 21/1986,) le disposizioni contenute nei regolamenti interni e negli statuti degli enti pubblici non hanno valore di norme giuridiche, esaurendo la loro operatività ed efficacia nell'ambito dell'attività interna degli enti medesimi, con la conseguenza che, in relazione all'interpretazione delle suddette disposizioni, la sentenza di merito non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. Nella specie la censura non riguarda la violazione di disposiz ioni di legge sui criteri ermeneutici, ma direttamente le previsioni statutarie e, pertanto, non sfugge alla sanzione dell’inammissibilità. 12. Manifestamenteinfondato è , poi , il primo motivo nella parte in cui fa leva, per sostenere la tesi dell’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale, sui principi desumibili dalla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi della legge regionalen. 45 del 1995 i consorzi di bonifica della Regione Sicilia sono enti pubblici economici (art. 5,comma 4, secondo cui I consorzi sono persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività economica) e detta natura, costantemente affermata da questa Corte (cfr. fra le tante Cass.n. 6086/2021 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione), esclude che i consorzi stessi siano tenuti al rispetto delle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», elencate nell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo. 13. Per il resto i motivi, che ripropongono la tesi della piena validità del contratto individuale stipulato dalle parti, al fine di far valere il diritto al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari al trattamento retributivo che sarebbe stato corrisposto sino alla scadenza dell’incarico, non possono trovare accoglimento, perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande è conforme a diritto e questa Corte può limitarsi a correggerein parte la motivazione della pronuncia ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. Si è sottolineato nello storico di lite che la Corte distrettuale ha riqualificato l’atto, definito dal Consorzio di autotutela, evidenziando che con lo stesso il datore di lavoro, privo dei poteri autoritativi di cui è espressione l’autotutela in senso tecnico, nella sostanza con la delibera in parola aveva inteso sottrarsi all’adempimento,in ragione della invalidità del titolo dal quale le obbligazioni asseritamente da adempiere scaturivano. Così ragionando il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento consolidato di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata e più di recente ribadito, fra le tante, da Cass. n. 16785/2023 (alla cui motivazione si rinvia anche per la citazione dei precedenti che hanno fatto proprio detto orientamento,inaugurato già da Cass. n. 13150/2006 e da Cass.n. 8328/2010). Quel principio, affermato in relazione ad atti impropriamente definiti di autotutela ed adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a maggior ragione vale per l’ente pubblico economico, che non esercita poteri di imperio ma, al pari di ogni altro contraente, può resistere all’azione di adempimento eccependo l’invalidità del titolo posto a fondamento della pretesa. L’indagine, quindi, si sposta in sede giudiziale sulla sussistenza o meno della causa di nullità e valgono, quanto ai poteri del giudice ed ai rapporti fra le azioni, i già richiamati principi affermati dalle Sezioni Unite con la citata Cass. S.U. n. 26242/2014 secondo cui, come si è detto, deve essere sempre consentito al giudice il rilievo d’ufficio di una causa di nullità del contratto diversa da quella specificamente fatta valere dalla parte. 14. N ella specie è assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione sull’incidenza del mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica (che nella specie non sono quelle imposte agli enti locali bensì, ai sensi della L.R. Sicilia n. 19 del 2005, art. 18, quelle previste dal d.P.R. n. 97/2003), l’evidente violazione dell’art. 39 della L.R. Sicilia n. 6/2009, che legittima unicamente il comando del dipendente pubblico e non consente di instaurare un autonomo e distinto rapporto di lavoro fra il dipendente pubblico comandato e l’ente presso il quale lo stesso è destinato, momentaneamente, a prestare servizio. Chiaro in tal senso è il tenore letterale della disposizione, intitolata « norme sul comando di personale», secondo cui « Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione.». Quanto alle tutele del dipendente comandato la norma rinvia alla contrattazione collettiva vigente, che quindi forma parte integrante del precetto normativo e che, per il personale dell’area dirigenziale, prevede, all’art. 47 del C.C.R.L. 5 luglio 2007, per quel che qui rileva: « Il dirigente che ne abbia fatto richiesta può essere assegnato temporaneamente ad altra pubblica amministrazione, anche di diverso comparto che ne richieda le prestazioni, nel rispetto degli interessi istituzionali e dei compiti delle amministrazioni coinvolte. 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti anche sulla base di criteri formulati dall’amministrazione di appartenenza previa informazione alle organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 3 lett. o) del presente contratto.3. Il dirigente assegnato temporaneamente presso altra pubblica amministrazione continua ad occupare un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità a tempo indeterminato. 4. L’assegnazione temporanea ha la durata di almeno 12 mesi rinnovabili secondo l’ordinamento vigente in materia di incarichi dirigenziali dell’amministrazione di destinazione. 5. L’assegnazione temporanea può cessare prima del termine previsto dal comma 4 per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse della pubblica amministrazione che l’ha richiesta. ….. 8. Salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge e da protocolli intercorsi tra le amministrazioni, l'amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea rimborsa all’amministrazione l'onere relativo al trattamento fondamentale. La retribuzione diposizione e di risultato è in ogni caso a carico dell'amministrazione di destinazione in relazionealla tipologia di incarico da questa conferito secondo il rispettivo ordinamento.». Il legislatore regionale, con il richiamato art. 39, ha voluto sostanzialmente estendere la possibilità e la disciplina del comando anche alle ipotesiin cui nello stesso non siano coinvolte [OSCURATO:PERSONA] in senso stretto, bensì enti pubblici economici, società a totale capitale pubblico, ed enti che, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata, siano sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione, ossia soggetti ai quali, altrimenti, sarebbe stato applicabile unicamente il comando disciplinato dallo stesso C.C.R.L. al successivo art. 48, che limita il ricorso all’istituto nei soli casi di «singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione di appartenenza». Non si è, dunque, in presenza di una «aspettativa», che deroga al principio della esclusività del rapporto ed in via di eccezione consenteal dipendente pubblico di assumere altro impiego o di ricoprire una determinata funzione, bensì di un comando in senso stretto, che si distingue dal distacco di diritto privato, perché è finalizzato unicamente a soddisfare le esigenze dell’amministrazione di destinazione, non di quella di provenienza, e determina la scissione fra il rapporto organico e quello di servizio. Il primo, infatti, resta immutato e continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza; l’altro subisce una modificazione, giacché il dipendente viene ad essere inserito sotto il profilo organizzativo e funzionale nell’amministrazione di destinazione nel cui interesse il comando stesso è disposto (cfr. Cass. n. 7971/2006; Cass. n. 19916/2016; Cass. n. 12100/2017). Si tratta di una distinzione che non è solo nominalistica,perché dal principio secondo cui il comando è finalizzato a garantire il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici e risponde alle esigenze dell’amministrazione di destinazione, deriva, poi, l’insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente ad essere comandato ed a permanere presso l’ente di destinazione, ove l’interesse di quest’ultimo venga meno (cfr. in motivazione la citata Cass. n. 12100/2017ed i precedenti ivi citati). Non a caso, quindi, la contrattazione collettiva richiamata dal legislatore regionale prevede che l’assegnazione può cessare prima della scadenza pattuita per il solo fatto che sia venutomeno l’interesse alla prosecuzione da parte dell’amministrazione di destinazione. In termini non dissimili si esprime il Protocollo di Intesa del 29 agosto 2012 (specificamente indicato nel ricorso e prodotto in questa sede ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ.), sulla base del quale era stata disposta l’assegnazione temporanea ed era stata espressamente prevista (clausola 6) la cessazione anticipata della stessa qualora fosse venuto meno l’interesse all’utilizzazione. In via conclusiva, sulla base del quadro normativo e contrattuale descritto, non era consentito alle parti instaurare un autonomo e distinto rapporto avente ad oggetto il conferimento dell’incarico dirigenziale, sicché la nullità del contratto individuale, che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di accertamento dell’illegittimità della revoca e di risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni indicate nel contratto di lavoro (pag. 3 del ricorso per cassazione; cfr. anche le conclusioni del ricorso di primo grado di «impugnativa del licenziamento ex l. 92/2012»), va ravvisata per violazione del richiamato art. 39 della L.R. n. 6/2009. 14.1. Né possono trovare ingresso in questa sede le argomentazioni esposte dal ricorrente nella memoria depositata nei termini assegnati con l’ordinanza del 1° febbraio 2023 (deduzioni successivamente ribadite nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.) secondo cui con il contratto le parti si sarebbero limitate a disciplinare le obbligazioni scaturenti da un «incarico dirigenziale temporaneo in posizione di comando» e non a prevedere l’instaurazione di un autonomo rapportodi lavoro con l’ente di destinazione, distinto da quello intercorrente con l’amministrazione di provenienza. Si è già evidenziato che il ricorrente aveva agito in giudizio sul presupposto che le parti avessero conclusoun contratto di lavoro (e non a caso aveva qualificato licenziamento l’atto adottato dal Consorzio) ed anche in questa sede, con il sesto motivo, ha reiterato la domanda di applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970. Di dettaqualificazione non hanno dubitato i giudici del merito, che hanno pronunciato sulla premessa che di contratto di lavoro si trattasse, sicché la stessa non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità. Infatti nel procedimento di qualificazione giuridica la prima fase, che consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volontà delle parti, è riservata al giudice del merito ed implica un tipico accertamento di fatto (cfr. fra le tante Cass. n. 2911/2017). D’altro canto anche qualora si volesse accedere alla diversa qualificazione sollecitata, si perverrebbe comunque al rigetto della domanda, per quanto si è già detto sulla natura del comando, sulle finalità che lo stesso persegue e sull’insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente a proseguire l’assegnazione provvisoria, ove venga meno l’interesse all’utilizzazione. 15. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. Restaconseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato. La complessità delle questioni ed il rilievo di una causa di nullità diversa da quella ravvisata nella sentenza impugnata, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di