CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18095/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli in diversi giudizi per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a [OSCURATO:PERSONA] in data 4 agosto 2017, e per quello di furto aggravato commesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 17 gennaio 2017. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. La motivazione adottata, riferendosi alle concrete modalità di consumazione dei reati, mostra di escludere la possibilità di ravvisare l'iniziale ideazione unitaria dei reati separatamente giudicati, sulla base di considerazioni che tengono conto della loro diversa tipologia e concertazione con correi diversi a distanza di diversi mesi. Le doglianze mosse nel ricorso svolgono critiche che intendono tutte apprezzare diversamente gli indicatori considerati in sede di merito, introducendo generiche rivalutazioni in ordine ai luoghi e alla distanza (di diversi mesi) dei fatti e altre assertive ricostruzioni dell'indicatore della diversità dei correi, per opporsi all'appropriato apprezzamento di merito della non unitarietà iniziale delle decisioni di commettere quel genere di reati. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. „ Il Consigliere estensore Il Presidente f , i R leto Binenti pe r3e. DEPOSIT