Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 14006/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9541/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.19 ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 1792/2024 , depositata il 11/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 1792/2024 il Tribunale di Roma ha riformato il decreto con cui era stato liquidato ad [OSCURATO:PERSONA] l’importo di €. 7837,06 a titolo di compenso per la c.t.u. in materia di costruzioni edilizie, riconoscendo 480 vacazioni, con applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 52 del DPR 115/2002 per la natura e l’entità della attività resa, con esclusione delle spese non documentate. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con ricorso in tre motivi.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Condominio via Guattani n. 19 Roma,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso de nuncia la violazione dell’art. 4 della L. 319/1980, per aver il Tribunale effettuato la liquidazione del compenso a vacazioni in base al tempo assegnato dal giudice per il deposito della relazione, anziché al tempo effettivamente occorso per lo svolgimento dell’incarico.

Il motivo è fondato.

Nella stringata motivazione della ordinanza, il riconoscimentodi 480 vacazioni è commisurato al termine di 120 giorni concesso dal giudice per ildeposito d ella relazione .

Per contro, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto necessario dal giudice d'ufficio" (Cass. 7636/2019) , individuando il numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione" (Cass.2410/2012; Cass.2055 del 1989).

La valutazione del magistrato deve pertanto fare riferimento unicamente al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico.

Il termine fissato per il suo svolgimento non può costituire un parametro certo per tale valutazione, ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente (Cass. 2410/2012).

2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 52 del DPR 115/2002 per aver il Tribunale applicato la maggiorazione prevista dalla norma pur in carenza di ogni riferimento alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione.

Il motivo è fondato.

Deve premettersi che la sussistenza dei presupposti del citato art. 52 è oggetto di un controllo rimesso al giudice di merito, dovendo però precisarsi che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.

Mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (tenendo conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima, profili di cui il giudice è tenuto a dar conto in motivazione (Cass. 7632/2006).

Nel caso in esame il consulente aveva il compito di individuare le opere abusive su porzione comune ed indicare i necessari interventi di ripristino.

La pronuncia ha riconosciuto la maggiorazione massima per la natura ed entità dell’attività resa in base al quesito, giungendo a liquidare € 7.837,06, oltre accessori .

La rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera dell'ausiliare, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi ( Cass.6414/2007; Cass. 12027/2010).

3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame del documento con il quale il giudice , assegnatario del procedimento civile nell’ambito del quale il CTU opposto aveva espletato l’incarico, aveva disposto la rinnovazione delle indagini peritali nominando un altro ingegnere in sua sostituzione, incidendo ciò sull’ omessa motivazione in ordine al riconoscimento all’ausiliario anche dell’aumento di cui all’art.52 del dpr 115/2002, senza alcuna giustificazione.

Il motivo è assorbito.

Segue l’ accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e con conseguente cassazione dell’ordinanza in relazione alle censure accolte.

La causa è rimessa al tribunale di Roma, in persona di altro giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Roma, in per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9541/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.19 ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 1792/2024 , depositata il 11/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 1792/2024 il Tribunale di Roma ha riformato il decreto con cui era stato liquidato ad [OSCURATO:PERSONA] l’importo di €. 7837,06 a titolo di compenso per la c.t.u. in materia di costruzioni edilizie, riconoscendo 480 vacazioni, con applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 52 del DPR 115/2002 per la natura e l’entità della attività resa, con esclusione delle spese non documentate. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con ricorso in tre motivi. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Condominio via Guattani n. 19 Roma,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso de nuncia la violazione dell’art. 4 della L. 319/1980, per aver il Tribunale effettuato la liquidazione del compenso a vacazioni in base al tempo assegnato dal giudice per il deposito della relazione, anziché al tempo effettivamente occorso per lo svolgimento dell’incarico. Il motivo è fondato. Nella stringata motivazione della ordinanza, il riconoscimentodi 480 vacazioni è commisurato al termine di 120 giorni concesso dal giudice per ildeposito d ella relazione . Per contro, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto necessario dal giudice d'ufficio" (Cass. 7636/2019) , individuando il numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione" (Cass.2410/2012; Cass.2055 del 1989). La valutazione del magistrato deve pertanto fare riferimento unicamente al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico. Il termine fissato per il suo svolgimento non può costituire un parametro certo per tale valutazione, ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente (Cass. 2410/2012). 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 52 del DPR 115/2002 per aver il Tribunale applicato la maggiorazione prevista dalla norma pur in carenza di ogni riferimento alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione. Il motivo è fondato. Deve premettersi che la sussistenza dei presupposti del citato art. 52 è oggetto di un controllo rimesso al giudice di merito, dovendo però precisarsi che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (tenendo conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima, profili di cui il giudice è tenuto a dar conto in motivazione (Cass. 7632/2006). Nel caso in esame il consulente aveva il compito di individuare le opere abusive su porzione comune ed indicare i necessari interventi di ripristino. La pronuncia ha riconosciuto la maggiorazione massima per la natura ed entità dell’attività resa in base al quesito, giungendo a liquidare € 7.837,06, oltre accessori . La rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera dell'ausiliare, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi ( Cass.6414/2007; Cass. 12027/2010). 3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame del documento con il quale il giudice , assegnatario del procedimento civile nell’ambito del quale il CTU opposto aveva espletato l’incarico, aveva disposto la rinnovazione delle indagini peritali nominando un altro ingegnere in sua sostituzione, incidendo ciò sull’ omessa motivazione in ordine al riconoscimento all’ausiliario anche dell’aumento di cui all’art.52 del dpr 115/2002, senza alcuna giustificazione. Il motivo è assorbito. Segue l’ accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e con conseguente cassazione dell’ordinanza in relazione alle censure accolte. La causa è rimessa al tribunale di Roma, in persona di altro giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Roma, in per
Decreto Cassazione n. 14006/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris