CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 42049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dal Pubblico ministero, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto monoaggravato, commesso il 22 aprile 2015. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela; la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l'inosservanza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen.. 3. Il ricorso non è inammissibile, avuto riguardo, in particolare, alla censura sulla inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. trattandosi di riforma di sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa. Deriva che, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e non essendo immediatamente constatabile il difetto di querela dedotto quando ancora erano in corso i termini per presentarla ex d. Igs. n. 150 del 2022, va rilevato che in data 17 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato (tenuto conto di 56 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 14 luglio 2021 al 8 settembre 2021, per impedimento del difensore). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così d