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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25056/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti,elett.te domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 356/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze,pubblicata in data 23/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHECon sentenza del 4.1.2019 il Tribunale di Lucca condannava la [OSCURATO:SOCIETA] spaa pagare all’attrice [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA] DellaCapanna) la somma di euro 231.780,90 oltre interessi, nonché il terzochiamato a tenere indenne la convenuta da tale soccombenza, quale creditoper illecite distrazioni di somme di denaro dal conto corrente della dante causadell’attrice, che erano finalizzate ad investimento sulla base di un contratto diprestazione di servizi d’investimenti e relativo mandato a svolgere il serviziodi negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.Con sentenza del 23.2.2022 la Corte territoriale accoglieva in parte l’appellodi [OSCURATO:SOCIETA], rigettando la domanda di risarcimento proposta neiconfronti di quest’ultima, e dichiarando inammissibile la domanda direstituzione delle somme corrisposte dalla banca alla Salerno in esecuzionedella sentenza di primo grado.Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: premesso di condividere lemotivazioni del Tribunale circa l’accertata responsabilità del promotorefinanziario della medesima banca convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (ex generodella dante causa dell’attrice) riguardo ai prelievi illeciti dal conto correntepoiché avvenuti senza il consenso della correntista e con falsificazione dellasua firma sulle contabili di prelievo (come accertato dalla c.t.u.), sussistevanoi presupposti del concorso di colpa nei suddetti illeciti da parte della stessacorrentista la quale era stata negligente nell’esaminare gli estratti-conto- lacui spedizione, contestata dall’attrice, era da considerare dimostrata sullabase della testimonianza resa da un dipendente della banca convenuta e inragione di presunzioni relative alle modalità di inoltro degli stessi documenti-nel senso che la correntista avrebbe potuto e dovuto consultare taledocumentazione, al fine di evitare i danni lamentati; nella missiva del2.5.2013 il difensore della appellata aveva chiesto chiarimenti solo in ordineNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’intestatario della carta prepagata beneficiaria delle somme affluenti dalconto corrente senza sollevare contestazioni in merito alla mancata ricezionedegli estratti-conto; anche non considerando tale questione, la correntistaavrebbe dovuto accorgersi del mancato inoltro della rendicontazione inerenteagli investimenti non effettuati per oltre quattro anni; pertanto, l’essersiaffidata alle sole rassicurazioni verbali del genero induceva a ritenere che lacliente non avesse impiegato il minimo di diligenza dovuta per un investitore,anche non esperto; tale condotta configurava un concorso di colpa da partedella cliente nella causazione nei danni arrecati dalle illecite distrazioni deloccasionalità necessaria tra l’esercizio delle attività del dipendente della bancae il danno cagionato alla cliente la quale aveva così agevolato la stessacondotta illecita; le operazioni d’addebito sul conto corrente erano stateeffettuate con la modalità home banking da parte del Fabbiani utilizzando icodici d’accesso della suocera la quale li aveva dunque con lo stessoincautamente condivisi in violazione dei doveri di custodia gravanti sulcorrentista; ne conseguiva l’estraneità della banca alla condotta illecita deldipendente; infine, la domanda di restituzione della somma versata inesecuzione della sentenza di primo grado era inammissibile perchétardivamente proposto oltre l’atto d’appello.[OSCURATO:PERSONA], quale erede della correntista, ricorre in cassazione, avversola suddetta sentenza, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 1227, c .1, 1832, c.2, e 2729,Al riguardo, la ricorrente assume che: la Corte d’appello, dopo aver affermatodi condividere quanto statuito dal Tribunale in ordine alla responsabilità deldipendente della banca per gli illeciti prelievi dal conto corrente, haNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026erroneamente poi escluso ogni responsabilità di quest’ultima per la mancataprova della riferibilità del versamento del denaro sul conto ai servizid’investimento, in contrasto con i contratti stipulati, avendo altresì violatol’art. 116 cpc, per aver disatteso le prove legali inerenti ai suddetti documenti;la banca non ha provato la spedizione degli estratti-conto, considerando ilrinvio dell’art. 1857 all’art. 1832, c.2., circa le operazioni in conto corrente,mentre le presunzioni relative all’invio degli estratti non erano gravi, precisee concordanti; in ogni caso, l’approvazione tacita degli stessi non afferiva allavalidità e all’efficacia delle operazioni contabilmente annotate; la Corted’appello ha erroneamente ascritto il concorso colposo alla correntista, nonpotendo esso avere carattere omissivo, quale conseguenza del mancatocontrollo del contenuto degli estratti-conto e, in ogni caso, esso non potevaescludere il diritto al risarcimento ma solo ridurlo nel quantum; non eraemerso alcun investimento, data l’accertata falsità delle firme riferite allacorrentista in ordine ai documenti acquisiti.Il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo per non aver laCorte d’appello tenuto conto del documento indicativo degli investimentieffettuati, per la somma di euro 269.104,92 disconosciuto dalla banca inquanto apocrifo, che appunto dimostrava che la cliente aveva avuto contezzadei propri investimenti.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1228 cc per aver la Corted’appello escluso la responsabilità della banca per gli illeciti del propriodipendente, il quale aveva effettuato addebiti in conto corrente, medianteilleciti prelievi di denaro, senza il consenso della cliente, come peraltrodesumibile da un verbale di verifica redatto da funzionari della stessa bancai quali avevano posto domande al Fabbiani riguardo ai suddetti addebiti (senzariceverne adeguate spiegazioni), ciò di cui la cliente era stata tenuta all’oscuro(peraltro, al riguardo, la ricorrente lamenta che all’incontro tenuto daldifensore della cliente con i dirigenti della filiale il 24.4.2013 non le fuNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegnata la documentazione richiesta); alla madre, dante causa, non eramai stata consegnata la chiave elettronica, indispensabile per il funzionamentodell’home banking- che era stata invece utilizzata dal promotore- essendolestate consegnate solo il codice utente e la password.I tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto sostanzialmente connessi,sono infondati.Anzitutto- con specifico riguardo alle doglianze di cui al primo motivo- vaosservato che la sentenza impugnata, con evidente inversione logica, hatrattato dapprima la questione del concorso di colpa dell’attrice negli illeciticommessi dal genero, dipendente della banca convenuta, del quale ha ritenutosussistenti i presupposti sulla premessa della responsabilità del promotore, esuccessivamente, con diversa argomentazione, incompatibile con l’assunto delconcorso di colpa, ha escluso il nesso di occasionalità necessaria tra lacondotta del dipendente e gli illeciti da lui commessi in danno dell’attrice, cosìrigettando la domanda risarcitoria di quest’ultima.Si tratta di due diverse statuizioni, tra loro non conciliabili sotto il profilologico-giuridico, ma la Corte territoriale ha di fatto, in sostanza, utilizzato evalorizzato l’argomentazione sull’insussistenza del predetto rapporto dioccasionalità necessaria per escludere ogni responsabilità della bancaconvenuta per gli illeciti compiuti dal dipendente, mentre la ratio afferente alconcorso di colpa appare una motivazione superflua, ad abundantiam.Premesso ciò, va condivisa la decisione impugnata.

Invero, la Corte d’appello,pur dopo l’erronea premessa sul citato concorso di colpa, ha ritenuto chel’attrice aveva realizzato una condotta incauta, consistita: nel non averesaminato gli estratti-conto periodici (dai quali sarebbero emersi gli illecitiprelievi di denaro a favore dell’ex genero); nel non aver reagito all’omessoinvio della documentazione relativa agli investimenti che il dipendente dellabanca avrebbe dovuto effettuare in base al denaro impiegato, per oltre quattroanni dalla firma del contratto di investimento (2008), prima di chiedereNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026chiarimenti alla banca e di presentare denuncia nei confronti del dipendente;nell’aver condiviso con il genero la password di accesso all’home banking il cuiutilizzo aveva consentito gli illeciti prelievi per cui è causa.Da tale accertamento la Corte territoriale ha tratto la conseguenzadell’estraneità della banca alla condotta illecita del dipendente.In tema di intermediazione finanziaria, a tenore della giurisprudenza di questaCorte, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dalpromotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidatedall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per idanni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbiareso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno,anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico oabbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordiniricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguitofinalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate enon finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamenteinteressato o compartecipe (Cass., n. 3425/2025).In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde deldanno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata lasussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso ocolposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria traquest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cuiricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delleincombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo siaesposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cuiquest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incaricoricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalitàdi svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dalNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (Cass.,n. 28952/2024).Tale orientamento è stato però temperato, nel senso che è stato affermatoche la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di unacondotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppurela consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sulpromotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, dacompiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sededi legittimità (Cass., n. 28952/2024).In tale ottica, è stato rilevato, in particolare, che, in tema di responsabilitàdell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte deldanneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario,caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del meritosia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di uncontributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essereescluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili aldanneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure dacondotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da nonpotere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza (Cass.,n. 11240/2025: nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello cheaveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, ilquale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprioconto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informaticadel medesimo).Nella specie, va anzitutto rilevato che non può essere ascritto alla correntista-originaria attrice- di aver omesso l’esame del documento che il dipendente leaveva consegnato (che riportava gli investimenti che sarebbero statieffettuati) in quanto disconosciuto dalla banca perché apocrifo.Numero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026Non può essere invece sindacato in questa sede l’accertamento della Corted’appello in ordine al fatto che la cliente aveva agevolato, e reso possibile lacondotta illecita del promotore per avergli consegnato la chiave di accesso allahome banking.

Invero, è indubbio che tale consegna abbia costituito la causaefficiente dell’illecito compiuto dal dipendente della banca; al riguardo, ladoglianza relativa alla mancata consegna della cd “chiave elettronica” nonallega quando e come tale critica sarebbe stata formulata nei gradi di merito.In ogni caso, non è contestato che i prelievi illeciti di denaro dal conto correntesiano avvenuti mediante accessi con l’home banking.Inoltre, anche la mancata doverosa cautela nell’esaminare gli estratti-contoha agevolato la condotta illecita del dipendente, dato che tale esame avrebbeconsentito di verificare le avvenute distrazioni del denaro dal conto correntea favore dello stesso dipendente e il mancato versamento alla banca, comeavrebbe dovuto essere nel caso in cui gli investimenti fossero statolegittimamente disposti.Vengono dunque in rilievo accertamenti di fatto, non censurabili in questasede.Ne consegue che correttamente è stato ritenuto interrotto il rapporto dicausalità tra l’esercizio delle funzioni del dipendente della banca e gli illeciticommessi, in conseguenza delle suesposte condotte anomale dell’investitrice.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti,elett.te domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 356/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze,pubblicata in data 23/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHECon sentenza del 4.1.2019 il Tribunale di Lucca condannava la [OSCURATO:SOCIETA] spaa pagare all’attrice [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA] DellaCapanna) la somma di euro 231.780,90 oltre interessi, nonché il terzochiamato a tenere indenne la convenuta da tale soccombenza, quale creditoper illecite distrazioni di somme di denaro dal conto corrente della dante causadell’attrice, che erano finalizzate ad investimento sulla base di un contratto diprestazione di servizi d’investimenti e relativo mandato a svolgere il serviziodi negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.Con sentenza del 23.2.2022 la Corte territoriale accoglieva in parte l’appellodi [OSCURATO:SOCIETA], rigettando la domanda di risarcimento proposta neiconfronti di quest’ultima, e dichiarando inammissibile la domanda direstituzione delle somme corrisposte dalla banca alla Salerno in esecuzionedella sentenza di primo grado.Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: premesso di condividere lemotivazioni del Tribunale circa l’accertata responsabilità del promotorefinanziario della medesima banca convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (ex generodella dante causa dell’attrice) riguardo ai prelievi illeciti dal conto correntepoiché avvenuti senza il consenso della correntista e con falsificazione dellasua firma sulle contabili di prelievo (come accertato dalla c.t.u.), sussistevanoi presupposti del concorso di colpa nei suddetti illeciti da parte della stessacorrentista la quale era stata negligente nell’esaminare gli estratti-conto- lacui spedizione, contestata dall’attrice, era da considerare dimostrata sullabase della testimonianza resa da un dipendente della banca convenuta e inragione di presunzioni relative alle modalità di inoltro degli stessi documenti-nel senso che la correntista avrebbe potuto e dovuto consultare taledocumentazione, al fine di evitare i danni lamentati; nella missiva del2.5.2013 il difensore della appellata aveva chiesto chiarimenti solo in ordineNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’intestatario della carta prepagata beneficiaria delle somme affluenti dalconto corrente senza sollevare contestazioni in merito alla mancata ricezionedegli estratti-conto; anche non considerando tale questione, la correntistaavrebbe dovuto accorgersi del mancato inoltro della rendicontazione inerenteagli investimenti non effettuati per oltre quattro anni; pertanto, l’essersiaffidata alle sole rassicurazioni verbali del genero induceva a ritenere che lacliente non avesse impiegato il minimo di diligenza dovuta per un investitore,anche non esperto; tale condotta configurava un concorso di colpa da partedella cliente nella causazione nei danni arrecati dalle illecite distrazioni deloccasionalità necessaria tra l’esercizio delle attività del dipendente della bancae il danno cagionato alla cliente la quale aveva così agevolato la stessacondotta illecita; le operazioni d’addebito sul conto corrente erano stateeffettuate con la modalità home banking da parte del Fabbiani utilizzando icodici d’accesso della suocera la quale li aveva dunque con lo stessoincautamente condivisi in violazione dei doveri di custodia gravanti sulcorrentista; ne conseguiva l’estraneità della banca alla condotta illecita deldipendente; infine, la domanda di restituzione della somma versata inesecuzione della sentenza di primo grado era inammissibile perchétardivamente proposto oltre l’atto d’appello.[OSCURATO:PERSONA], quale erede della correntista, ricorre in cassazione, avversola suddetta sentenza, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 1227, c .1, 1832, c.2, e 2729,Al riguardo, la ricorrente assume che: la Corte d’appello, dopo aver affermatodi condividere quanto statuito dal Tribunale in ordine alla responsabilità deldipendente della banca per gli illeciti prelievi dal conto corrente, haNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026erroneamente poi escluso ogni responsabilità di quest’ultima per la mancataprova della riferibilità del versamento del denaro sul conto ai servizid’investimento, in contrasto con i contratti stipulati, avendo altresì violatol’art. 116 cpc, per aver disatteso le prove legali inerenti ai suddetti documenti;la banca non ha provato la spedizione degli estratti-conto, considerando ilrinvio dell’art. 1857 all’art. 1832, c.2., circa le operazioni in conto corrente,mentre le presunzioni relative all’invio degli estratti non erano gravi, precisee concordanti; in ogni caso, l’approvazione tacita degli stessi non afferiva allavalidità e all’efficacia delle operazioni contabilmente annotate; la Corted’appello ha erroneamente ascritto il concorso colposo alla correntista, nonpotendo esso avere carattere omissivo, quale conseguenza del mancatocontrollo del contenuto degli estratti-conto e, in ogni caso, esso non potevaescludere il diritto al risarcimento ma solo ridurlo nel quantum; non eraemerso alcun investimento, data l’accertata falsità delle firme riferite allacorrentista in ordine ai documenti acquisiti.Il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo per non aver laCorte d’appello tenuto conto del documento indicativo degli investimentieffettuati, per la somma di euro 269.104,92 disconosciuto dalla banca inquanto apocrifo, che appunto dimostrava che la cliente aveva avuto contezzadei propri investimenti.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1228 cc per aver la Corted’appello escluso la responsabilità della banca per gli illeciti del propriodipendente, il quale aveva effettuato addebiti in conto corrente, medianteilleciti prelievi di denaro, senza il consenso della cliente, come peraltrodesumibile da un verbale di verifica redatto da funzionari della stessa bancai quali avevano posto domande al Fabbiani riguardo ai suddetti addebiti (senzariceverne adeguate spiegazioni), ciò di cui la cliente era stata tenuta all’oscuro(peraltro, al riguardo, la ricorrente lamenta che all’incontro tenuto daldifensore della cliente con i dirigenti della filiale il 24.4.2013 non le fuNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegnata la documentazione richiesta); alla madre, dante causa, non eramai stata consegnata la chiave elettronica, indispensabile per il funzionamentodell’home banking- che era stata invece utilizzata dal promotore- essendolestate consegnate solo il codice utente e la password.I tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto sostanzialmente connessi,sono infondati.Anzitutto- con specifico riguardo alle doglianze di cui al primo motivo- vaosservato che la sentenza impugnata, con evidente inversione logica, hatrattato dapprima la questione del concorso di colpa dell’attrice negli illeciticommessi dal genero, dipendente della banca convenuta, del quale ha ritenutosussistenti i presupposti sulla premessa della responsabilità del promotore, esuccessivamente, con diversa argomentazione, incompatibile con l’assunto delconcorso di colpa, ha escluso il nesso di occasionalità necessaria tra lacondotta del dipendente e gli illeciti da lui commessi in danno dell’attrice, cosìrigettando la domanda risarcitoria di quest’ultima.Si tratta di due diverse statuizioni, tra loro non conciliabili sotto il profilologico-giuridico, ma la Corte territoriale ha di fatto, in sostanza, utilizzato evalorizzato l’argomentazione sull’insussistenza del predetto rapporto dioccasionalità necessaria per escludere ogni responsabilità della bancaconvenuta per gli illeciti compiuti dal dipendente, mentre la ratio afferente alconcorso di colpa appare una motivazione superflua, ad abundantiam.Premesso ciò, va condivisa la decisione impugnata. Invero, la Corte d’appello,pur dopo l’erronea premessa sul citato concorso di colpa, ha ritenuto chel’attrice aveva realizzato una condotta incauta, consistita: nel non averesaminato gli estratti-conto periodici (dai quali sarebbero emersi gli illecitiprelievi di denaro a favore dell’ex genero); nel non aver reagito all’omessoinvio della documentazione relativa agli investimenti che il dipendente dellabanca avrebbe dovuto effettuare in base al denaro impiegato, per oltre quattroanni dalla firma del contratto di investimento (2008), prima di chiedereNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026chiarimenti alla banca e di presentare denuncia nei confronti del dipendente;nell’aver condiviso con il genero la password di accesso all’home banking il cuiutilizzo aveva consentito gli illeciti prelievi per cui è causa.Da tale accertamento la Corte territoriale ha tratto la conseguenzadell’estraneità della banca alla condotta illecita del dipendente.In tema di intermediazione finanziaria, a tenore della giurisprudenza di questaCorte, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dalpromotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidatedall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per idanni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbiareso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno,anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico oabbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordiniricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguitofinalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate enon finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamenteinteressato o compartecipe (Cass., n. 3425/2025).In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde deldanno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata lasussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso ocolposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria traquest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cuiricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delleincombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo siaesposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cuiquest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incaricoricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalitàdi svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dalNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (Cass.,n. 28952/2024).Tale orientamento è stato però temperato, nel senso che è stato affermatoche la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di unacondotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppurela consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sulpromotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, dacompiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sededi legittimità (Cass., n. 28952/2024).In tale ottica, è stato rilevato, in particolare, che, in tema di responsabilitàdell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte deldanneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario,caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del meritosia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di uncontributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essereescluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili aldanneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure dacondotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da nonpotere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza (Cass.,n. 11240/2025: nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello cheaveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, ilquale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprioconto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informaticadel medesimo).Nella specie, va anzitutto rilevato che non può essere ascritto alla correntista-originaria attrice- di aver omesso l’esame del documento che il dipendente leaveva consegnato (che riportava gli investimenti che sarebbero statieffettuati) in quanto disconosciuto dalla banca perché apocrifo.Numero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026Non può essere invece sindacato in questa sede l’accertamento della Corted’appello in ordine al fatto che la cliente aveva agevolato, e reso possibile lacondotta illecita del promotore per avergli consegnato la chiave di accesso allahome banking. Invero, è indubbio che tale consegna abbia costituito la causaefficiente dell’illecito compiuto dal dipendente della banca; al riguardo, ladoglianza relativa alla mancata consegna della cd “chiave elettronica” nonallega quando e come tale critica sarebbe stata formulata nei gradi di merito.In ogni caso, non è contestato che i prelievi illeciti di denaro dal conto correntesiano avvenuti mediante accessi con l’home banking.Inoltre, anche la mancata doverosa cautela nell’esaminare gli estratti-contoha agevolato la condotta illecita del dipendente, dato che tale esame avrebbeconsentito di verificare le avvenute distrazioni del denaro dal conto correntea favore dello stesso dipendente e il mancato versamento alla banca, comeavrebbe dovuto essere nel caso in cui gli investimenti fossero statolegittimamente disposti.Vengono dunque in rilievo accertamenti di fatto, non censurabili in questasede.Ne consegue che correttamente è stato ritenuto interrotto il rapporto dicausalità tra l’esercizio delle funzioni del dipendente della banca e gli illeciticommessi, in conseguenza delle suesposte condotte anomale dell’investitrice.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilNumero registro generale 11837/2022Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 25056/2026Data pubblicazione 06/09/2026ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]