CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent i - contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – Oggetto: correzione errore materiale RGN Cron. Rep. CC 24.5.23 per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di cassazione n.31154/22 pubblicata i l 21 / 10 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n.31154/22 di questa Corte adducendo che erano stati condannati al pagamento delle spese, nonostante avessero presentato idonea dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. non considerata dalla Corte; all’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: come affermato da questa Corte (Cass.14520/21, Cass.8939 e 29081/22, Cass.35736/22), in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all’art.152 d.a. c.p.c., la statuizione del giudice sulla regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente predeterminato, e quindi obbligato, sicché la mancata valutazione della richiesta di esenzione è emendabile attraverso il rimedio della correzione dell’errore materiale; emerge dagli atti del presente giudizio che la dichiarazione era stata firmata personalmente dai ricorrenti e contenuta nella procura allegata al ricorso ex art.360 c.p.c.; ricorrono dunque i presupposti per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n.31154/22 espungendo dalla parte motiva la frase “le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”, e dal dispositivo la frase da “Condanna parte ricorrente” a “accessori di legge”; nulla sulle spese di questo procedimento che ha natura amministrativa (Cass.12184/20) P.Q.M. La Corte corregge l’ordinanza n.31154/22 nei sensi di cui in motivazione. Roma, deciso all’adunanza camerale del 24.5.23 [OSCURATO:PERSONA]